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AS 2011 3919

Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) (Garanzia dei depositi)

Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) (Garanzia dei depositi)

Modifica del 18 marzo 2011

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 maggio 20101, decreta:

I La legge dell’8 novembre 19342 sulle banche è modificata come segue:

Sostituzione di termini Nei capi undicesimo e dodicesimo il termine «liquidatore» è sostituito, con i neces- sari adeguamenti grammaticali, con «liquidatore del fallimento» e il termine «liqui- dazione» con «fallimento».

Art. 24 cpv. 3

3 I ricorsi nelle procedure previste nei capi undicesimo e dodicesimo non hanno

effetto sospensivo. Il giudice dell’istruzione può, su domanda, accordare l’effetto sospensivo.

Art. 25 cpv. 4 4 Gli ordini della FINMA riguardano l’intero patrimonio della banca, con attivi e passivi, e le relazioni contrattuali, si trovino essi in Svizzera o all’estero.

2 L’istruzione data da una persona che partecipa a un sistema di pagamento o di

gestione delle operazioni su titoli, nei confronti della quale è stata ordinata una tale misura, è giuridicamente vincolante ed efficace nei confronti di terzi se: a. è stata introdotta nel sistema prima che fosse ordinata la misura ed è dive- nuta irrevocabile secondo le regole dello stesso; o

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b. è stata eseguita il giorno operativo, definito secondo le regole del sistema, durante il quale la misura è stata ordinata, sempre che il gestore del sistema fornisca la prova che non aveva o non doveva avere conoscenza della misura ordinata. 2bis Il capoverso 2 si applica se:

a. il gestore del sistema è sottoposto a vigilanza o sorveglianza in Svizzera; o b. il contratto di partecipazione è retto dal diritto svizzero. 3 La vincolatività giuridica di precedenti accordi di compensazione o di realizza- zione mediante trattative private di garanzie sotto forma di valori mobiliari o di altri strumenti finanziari negoziati su un mercato rappresentativo rimane impregiudicata da tutti gli ordini di cui ai capi undicesimo e dodicesimo della presente legge.

Art. 28 Procedura di risanamento

1 Se vi sono buone prospettive di risanamento della banca o di continuazione di

singoli servizi bancari, la FINMA può avviare una procedura di risanamento. 2 Essa emana le decisioni e le disposizioni necessarie all’esecuzione della procedura di risanamento. 3 Può incaricare una persona (incaricato del risanamento) di elaborare un piano di risanamento.

Art. 29 Risanamento della banca In caso di risanamento della banca il piano di risanamento deve garantire che, ese- guito il risanamento, la banca adempia le condizioni di autorizzazione e le altre disposizioni legali.

Art. 30 Continuazione di servizi bancari 1 Il piano di risanamento può prevedere la continuazione di singoli servizi bancari a prescindere dalla sopravvivenza della banca interessata. 2 Esso può in particolare prevedere che il patrimonio o parte del patrimonio della banca, con attivi e passivi, e le relazioni contrattuali siano trasferiti ad altri soggetti di diritto o a una banca transitoria. 3 In caso di trasferimento delle relazioni contrattuali, del patrimonio della banca o di parte di esso, l’assuntore subentra al posto della banca dopo l’omologazione del piano di risanamento.

Art. 31 Omologazione del piano di risanamento

1 La FINMA omologa il piano di risanamento segnatamente se esso:

a. si fonda su una valutazione prudente degli attivi della banca; b. pone presumibilmente i creditori in una posizione migliore rispetto alla dichiarazione immediata del fallimento della banca;

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c. tiene conto della priorità degli interessi dei creditori rispetto a quelli dei pro- prietari, nonché del grado dei creditori.

2 L’accordo dell’assemblea generale della banca non è necessario.

3 Se l’insolvenza della banca non può essere altrimenti eliminata, il piano di risana- mento può prevedere la riduzione del capitale proprio esistente e la costituzione di nuovo capitale proprio, nonché la conversione di capitale di terzi in capitale proprio.

Art. 31a Rifiuto del piano di risanamento 1 Se il piano di risanamento prevede un’ingerenza nei diritti dei creditori, la FINMA impartisce ai creditori, al più tardi all’atto della sua omologazione, un termine entro il quale essi possono rifiutarlo.

2 Se i creditori che rappresentano più della metà dell’ammontare complessivo dei

crediti allibrati rientranti nella terza classe secondo l’articolo 219 capoverso 4 LEF3 rifiutano il piano di risanamento, la FINMA ordina il fallimento conformemente agli articoli 33–37g.

3bis Il diritto di domandare la revocazione si prescrive in due anni dall’omologazione del piano di risanamento.

Art. 35 Assemblea dei creditori e comitato dei creditori

1 Il liquidatore del fallimento può proporre alla FINMA:

a. di indire un’assemblea dei creditori, definirne le competenze e fissare i quo- rum delle presenze e dei voti necessari per le deliberazioni; b. di istituire un comitato dei creditori e definirne la composizione e le compe- tenze.

2 La FINMA non è vincolata alle proposte del liquidatore del fallimento.

Art. 37a Depositi privilegiati 1 I depositi a nome del depositante, incluse le obbligazioni di cassa depositate presso una banca a nome del depositante, sono collocati, sino all’importo massimo di

100 000 franchi per creditore, nella seconda classe secondo l’articolo 219 capo-

verso 4 LEF4. 2 Il Consiglio federale può adeguare l’importo massimo di cui al capoverso 1 alla svalutazione monetaria. 3 I depositi presso imprese che operano in qualità di banche senza autorizzazione da parte della FINMA non sono privilegiati.

3 RS 281.1 4 RS 281.1

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4 Qualora più persone siano titolari di un credito, il privilegio può essere esercitato una sola volta. 5 I crediti delle fondazioni bancarie riconosciute come istituti di previdenza secondo l’articolo 82 della legge federale del 25 giugno 19825 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, e i crediti delle fondazioni di libero pas- saggio riconosciute come istituti di libero passaggio secondo la legge del 17 dicem- bre 19936 sul libero passaggio sono considerati depositi dei singoli intestatari della previdenza e dei singoli assicurati. Essi sono privilegiati sino all’importo massimo fissato nel capoverso 1, indipendentemente dagli altri depositi dei singoli intestatari della previdenza e dei singoli assicurati. 6 Le banche devono detenere costantemente crediti coperti in Svizzera o altri attivi situati in Svizzera in ragione del 125 per cento dei loro depositi privilegiati. La FINMA può aumentare questa quota; in casi giustificati può concedere deroghe, in particolare agli istituti che, a causa della struttura delle loro attività, dispongono di una copertura equivalente.

Art. 37b Pagamento immediato 1 I depositi privilegiati ai sensi dell’articolo 37a capoverso 1 vengono pagati imme- diatamente, fuori dalla graduatoria ed escludendo qualsiasi compensazione, con gli attivi liquidi disponibili. 2 La FINMA fissa nei singoli casi l’importo massimo dei depositi pagabili immedia- tamente. Essa tiene conto dell’ordine degli altri creditori secondo l’articolo 219

Abrogato

Art. 37g Riconoscimento di decreti di fallimento e di misure esteri 1 La FINMA decide in merito al riconoscimento di decreti di fallimento e di misure di insolvenza pronunciati all’estero nei confronti di banche. 2 La FINMA può, senza che sia eseguita una procedura in Svizzera, mettere a dispo- sizione della massa di insolvenza estera il patrimonio situato in Svizzera, se nella procedura estera di insolvenza: a. i crediti garantiti da pegno e i crediti privilegiati, ai sensi dell’articolo 219 LEF8, di creditori domiciliati in Svizzera sono trattati in maniera equiva- lente; e b. gli altri crediti di creditori domiciliati in Svizzera sono presi adeguatamente in considerazione.

5 RS 831.40 6 RS 831.42 7 RS 281.1 8 RS 281.1

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3 Essa può riconoscere anche decreti di fallimento e misure pronunciati nello Stato in cui la banca ha la sua sede effettiva. 4 Se per il patrimonio situato in Svizzera viene eseguita una procedura in Svizzera, nella graduatoria possono essere menzionati anche creditori della terza classe secon- do l’articolo 219 capoverso 4 LEF e creditori domiciliati all’estero. 5 Per il rimanente si applicano gli articoli 166–175 della legge federale del 18 dicem- bre 19879 sul diritto internazionale privato.

1 Le banche si impegnano a garantire i depositi privilegiati di cui all’articolo 37a capoverso 1 presso le succursali svizzere. Le banche che possiedono tali depositi sono obbligate ad aderire a tal fine all’autodisciplina delle banche.

3 L’autodisciplina è approvata se:

a. assicura il pagamento dei depositi garantiti entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione concernente la decisione di misure secon- do l’articolo 26 capoverso 1 lettere e–h o del fallimento secondo gli artico- b. prevede un importo massimo di 6 miliardi di franchi per tutti gli impegni contributivi in sospeso;

Art. 37i Attivazione della garanzia dei depositi

1 Se ha ordinato una misura di protezione ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1

lettere e–h o il fallimento ai sensi dell’articolo 33, la FINMA ne dà comunicazione al responsabile della garanzia dei depositi e lo informa sul fabbisogno di prestazioni per il pagamento dei depositi garantiti. 2 Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, il responsabile della garanzia dei depositi mette l’importo corrispondente a disposizione dell’inca- ricato dell’inchiesta, dell’incaricato del risanamento o del liquidatore del fallimento indicato nella decisione della FINMA. 3 In caso di misura di protezione, la FINMA può differire la comunicazione finché:

a. vi sono buone prospettive che la misura di protezione sia abrogata entro breve termine; oppure b. i depositi garantiti non sono interessati dalla misura di protezione. 4 Il termine di cui al capoverso 2 è interrotto se e finché la misura di protezione ordinata o il fallimento non sono esecutivi.

9 RS 291

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Art. 37j Modo di procedere e cessione legale 1 L’incaricato dell’inchiesta, l’incaricato del risanamento o il liquidatore del falli- mento designato dalla FINMA paga i depositi garantiti ai depositanti. 2 Il pagamento dei depositi garantiti è effettuato con l’esclusione di qualsiasi com- pensazione. 3 I depositanti non hanno alcuna pretesa diretta nei confronti del responsabile della garanzia dei depositi. 4 Il responsabile della garanzia dei depositi subentra nei diritti dei depositanti in misura corrispondente ai pagamenti.

Art. 37k Scambio di dati 1 La FINMA mette a disposizione del responsabile della garanzia dei depositi i dati necessari alla tutela dei suoi compiti. 2 Il responsabile della garanzia dei depositi fornisce tutte le informazioni alla FINMA, nonché all’incaricato dell’inchiesta, all’incaricato del risanamento o al liquidatore del fallimento e trasmette loro tutti i documenti necessari all’attuazione della garanzia dei depositi.

Titolo prima dell’art. 37l

Capo tredicesimo a: Averi non rivendicati

1 Una banca può trasferire averi non rivendicati a un’altra banca senza il consenso dei creditori. 2 Il trasferimento necessita di un contratto scritto tra la banca trasferente e la banca assuntrice. 3 Nell’ambito del fallimento di una banca i liquidatori del fallimento rappresentano nei confronti dei terzi gli interessi dei creditori degli averi non rivendicati. 4 Il Consiglio federale stabilisce in quale momento gli averi sono considerati non rivendicati.

II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

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III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 18 marzo 2011 Consiglio nazionale, 18 marzo 2011 Il presidente: Hansheiri Inderkum Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

7 luglio 2011.10

2 La presente legge entra in vigore il 1° settembre 2011.

24 agosto 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

10 FF 2011 2501

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Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 25 giugno 193011 sulle obbligazioni fondiarie

Art. 23 e. Diritto di I mutui fatti dalle centrali, con gli interessi non ancora versati, frui- pegno dei mutui scono di un diritto di pegno sulla copertura iscritta nel registro di pegni dei membri, senza che sia necessario concludere uno speciale contratto di pegno e consegnare la copertura alle centrali o ai loro rappresentanti o sia necessaria un’iscrizione nel registro fondiario.

Art. 42 VIII. Applica- Gli articoli 25–37g della legge dell’8 novembre 193412 sulle banche si zione delle disposizioni applicano per analogia. sull’insolvenza bancaria

2. Legge federale dell’11 aprile 188913 sulla esecuzione e sul fallimento

3bis. Procedura Se la domanda di fallimento concerne una banca, un commerciante di dell’Autorità federale di valori mobiliari, un’impresa di assicurazione, una centrale d’emis- vigilanza sui sione di obbligazioni fondiarie, una direzione di un fondo, una società mercati finanziari d’investimento a capitale variabile (SICAV), una società in accoman- dita per investimenti collettivi di capitale o una società d’investimento a capitale fisso (SICAF), il giudice del fallimento trasmette gli atti all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). La stessa procede conformemente alle norme di leggi speciali.

Art. 219 cpv. 4, seconda classe lett. f

4 I crediti non garantiti da pegno, come pure le quote non soddisfatte

di quelli garantiti, sono collocati nell’ordine seguente sull’intera massa residuale del fallimento:

11 RS 211.423.4 12 RS 952.0 13 RS 281.1

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Seconda classe f. I depositi di cui all’articolo 37a della legge dell’8 novembre

193414 sulle banche.

3. Legge del 23 giugno 200615 sugli investimenti collettivi

Art. 35 cpv. 1 1 I beni e i diritti appartenenti al fondo di investimento sono scorporati in favore degli investitori in caso di fallimento della direzione del fondo. Sono fatte salve le pretese della direzione del fondo ai sensi dell’articolo 33.

Art. 137 Dichiarazione di fallimento 1 Ove vi sia un timore fondato che il titolare dell’autorizzazione ai sensi dell’arti- colo 13 capoverso 2 lettere a–d sia eccessivamente indebitato o abbia seri problemi di liquidità e se non vi è alcuna prospettiva di risanamento o il risanamento è fallito, la FINMA gli revoca l’autorizzazione, dichiara il fallimento e lo rende pubblico. 2 Le disposizioni relative alla procedura concordataria (art. 293–336 LEF16), alla moratoria del diritto della società anonima (art. 725 e 725a del Codice delle obbliga- zioni17) e all’avviso al giudice (art. 728c cpv. 3 del Codice delle obbligazioni) non si applicano al titolare dell’autorizzazione di cui al capoverso 1. 3 Per la procedura di fallimento, gli articoli 33–37g della legge dell’8 novembre

193418 sulle banche si applicano per analogia.

Art. 138 Abrogato

4. Legge del 24 marzo 199519 sulle borse

Gli articoli 25–37l della legge dell’8 novembre 193420 sulle banche si applicano per analogia.

14 RS 952.0 15 RS 951.31 16 RS 281.1 17 RS 220 18 RS 952.0 19 RS 954.1 20 RS 952.0

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5. Legge del 17 dicembre 200421 sulla sorveglianza degli assicuratori

Titolo prima dell’art. 51 Sezione 2: Provvedimenti conservativi, liquidazione e fallimento

Art. 51, rubrica, cpv. 2 lett. h e i, nonché cpv. 3 Provvedimenti conservativi

2 La FINMA può in particolare:

h. assegnare elementi patrimoniali dell’impresa di assicurazione al patrimonio vincolato fino a concorrenza dell’importo legale ai sensi dell’articolo 18; i. ordinare la moratoria e la proroga delle scadenze in caso di pericolo di insol- venza. 3 Essa provvede a una pubblicazione adeguata dei provvedimenti se è necessario per attuarli o per proteggere terzi.

Art. 52 Liquidazione La revoca, da parte della FINMA, dell’autorizzazione d’esercizio a un’impresa di assicurazione determina lo scioglimento di quest’ultima. La FINMA designa il liquidatore e ne sorveglia l’attività.

Art. 53 Dichiarazione di fallimento 1 Ove vi sia un timore fondato che un’impresa di assicurazione sia eccessivamente indebitata o abbia seri problemi di liquidità e se non vi è alcuna prospettiva di risa- namento o il risanamento è fallito, la FINMA le revoca l’autorizzazione, dichiara il fallimento e lo rende pubblico. 2 Le disposizioni relative alla procedura concordataria (art. 293–336 LEF22), alla moratoria del diritto della società anonima (art. 725 e 725a del Codice delle obbliga- zioni23) e all’avviso al giudice (art. 728c cpv. 3 del Codice delle obbligazioni) non si applicano all’impresa di assicurazione. 3 La FINMA nomina uno o più liquidatori del fallimento. Essi sottostanno alla sua vigilanza e su richiesta le fanno rapporto.

21 RS 961.01 22 RS 281.1 23 RS 220

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Art. 54 Effetti e svolgimento 1 Il decreto di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197–220 LEF24. 2 Fatte salve le disposizioni seguenti, il fallimento deve essere liquidato conforme- mente agli articoli 221–270 LEF.

3 La FINMA può prendere decisioni e disposizioni derogatorie.

Art. 54a Crediti derivanti da contratti di assicurazione 1 I crediti di assicurati che possono essere constatati mediante i libri dell’impresa di assicurazione sono considerati insinuati. 2 Il ricavato della realizzazione del patrimonio vincolato serve in primo luogo a coprire i crediti derivanti dai contratti d’assicurazione garantiti in virtù dell’arti- colo 17. L’eccedenza è versata alla massa fallimentare.

Art. 54b Assemblea dei creditori e comitato dei creditori

1 Il liquidatore del fallimento può proporre alla FINMA:

a. di indire un’assemblea dei creditori e definirne le competenze nonché i quo- rum delle presenze e dei voti necessari per le deliberazioni; b. di istituire un comitato dei creditori, nonché definirne la composizione e le competenze.

2 La FINMA non è vincolata alle proposte del liquidatore del fallimento.

Art. 54c Ripartizione e chiusura della procedura

1 Lo stato di ripartizione non è depositato.

2 Dopo la ripartizione i liquidatori del fallimento presentano un rapporto finale alla FINMA.

3 La FINMA prende le disposizioni necessarie per chiudere la procedura. Rende

pubblica la chiusura.

Art. 54d Procedura estera di insolvenza Gli articoli 37f e 37g della legge dell’8 novembre 193425 sulle banche si applicano per analogia al riconoscimento dei decreti esteri di fallimento e delle misure estere di insolvenza, nonché al coordinamento con la procedura estera di insolvenza.

24 RS 281.1 25 RS 952.0

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Titolo prima dell’art. 55 Sezione 3: Disposizioni complementari in caso di fallimento di assicurazioni sulla vita

Art. 56 Liquidazione fallimentare del patrimonio vincolato 1 Se non adotta provvedimenti particolari, segnatamente se non è possibile trasferire il portafoglio secondo l’articolo 51 capoverso 2 lettera d, la FINMA ordina la realiz- zazione del patrimonio vincolato. 2 L’ordine di realizzazione estingue i contratti d’assicurazione. Gli stipulanti e gli aventi diritto possono quindi far valere le pretese derivanti dall’articolo 36 capo- verso 3 della legge sul contratto d’assicurazione del 2 aprile 190826, nonché le pretese sulle assicurazioni scadute e sulle quote di partecipazione agli utili accre- ditate.

26 RS 221.229.1

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