AS 2011 461
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Tunisia
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Tunisia
del 19 gennaio 2011
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale1, ordina:
Sezione 1: Misure coercitive
Art. 1 Blocco degli averi e delle risorse economiche 1 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni menzionate nell’allegato. 2 D’intesa con gli uffici competenti della Segretaria di Stato dell’economia (SECO) e del Dipartimento federale delle finanze (DFF), la Direzione del diritto internazio- nale pubblico (DDIP) del Dipartimento federale delle affari esteri (DFAE) può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per tutelare interessi svizzeri o per prevenire casi di rigore.
Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza s’intende per: a. averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti moneta- ri, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e ricono- scimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbliga- zioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolariz- zazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumen- to di finanziamento delle esportazioni; b. blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
RS 946.231.175.8 1 RS 101
2011-0123 461
Provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Tunisia RU 2011
c. risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a; d. blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.
Sezione 2: Esecuzione
Art. 3 Esecuzione Su indicazione della DDIP, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessa- ri al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.
Art. 4 Dichiarazioni obbligatorie
1 Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi, oppure sono a
conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’appli- cazione del blocco di cui all’articolo 1 capoverso 1, lo dichiarano senza indugio alla DDIP. 2 Le dichiarazioni indicano i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.
Sezione 3: Disposizioni penali
Art. 5 1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, dispone degli averi o delle risorse economiche di cui all'articolo 1 capoverso 1 o li trasferisce all’estero, è punito con la multa fino a 10 volte il valore di tali averi o risorse economiche. 2 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola l’obbligo di dichiarazione, è punito con la multa fino a 20 000 franchi. 3 È applicabile la legge federale del 22 marzo 19742 sul diritto penale amministra- tivo. Il Dipartimento federale delle finanze è incaricato del perseguimento e del giudizio delle infrazioni.
2 RS 313.0
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Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 6 Modifiche dell’allegato Il DFAE può modificare l’allegato alla presente ordinanza.
Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 19 gennaio 2011 con effetto sino al 18 gennaio 2014.3
19 gennaio 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
3 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 19 gen. 2011 (art.7 cpv.3 LPubl; RS 170.512).
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Allegato (art. 1 cpv. 1)
Persone fisiche, imprese e organizzazioni alle quali si applicano i provvedimenti di cui all’articolo 1
Famiglia Ben Ali Zine el-Abidine Ben Ali, nato nel 1936.