AS 2011 6263
Ordinanza dell'UFAB concernente i limiti dei costi e gli importi dei mutui per gli oggetti locativi o in proprietà
Ordinanza dell’UFAB concernente i limiti dei costi e gli importi dei mutui per gli oggetti locativi o in proprietà
Modifica del 7 dicembre 2011
L’Ufficio federale delle abitazioni (UFAB) ordina:
I L’ordinanza dell’UFAB del 27 gennaio 20041 concernente i limiti dei costi e gli importi dei mutui per gli oggetti locativi o in proprietà è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 1 1 Per i mutui diretti, i mutui di fondi di rotazione e le fideiussioni accordati per la costruzione di abitazioni locative nuove o per il rinnovo di abitazioni locative esi- stenti, i costi d’impianto o di rinnovo computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:
Dimensioni dell’abitazione Livello I Livello II Livello III Livello IV Livello V Livello VI
Abitazione di 1 vano 140 000 170 000 190 000 215 000 230 000 260 000 Abitazione di 2 vani 205 000 235 000 265 000 290 000 315 000 345 000 Abitazione di 3 vani 280 000 310 000 345 000 375 000 400 000 440 000 Abitazione di 4 vani 345 000 385 000 420 000 465 000 495 000 535 000 Abitazione di 5 vani 420 000 475 000 510 000 560 000 590 000 640 000
Art. 4 cpv. 1 e 2 1 Per i mutui diretti e i mutui di fondi di rotazione accordati per l’acquisto di abita- zioni in proprietà per piani, i costi d’impianto computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:
Dimensioni dell’abitazione Livello I Livello II Livello III Livello IV Livello V Livello VI
Abitazione di 2 vani 265 000 295 000 325 000 355 000 385 000 410 000 Abitazione di 3 vani 330 000 365 000 395 000 430 000 465 000 500 000 Abitazione di 4 vani 400 000 440 000 480 000 525 000 560 000 600 000 Abitazione di 5 vani 470 000 525 000 560 000 615 000 660 000 700 000
1 RS 842.4
2011-2734 6263
Limiti dei costi e importi dei mutui per gli oggetti locativi RU 2011 o in proprietà
2 Per i mutui diretti e i mutui di fondi di rotazione accordati per le case a schiera e le case unifamiliari, i costi d’impianto computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:
Dimensioni dell’abitazione Livello I Livello II Livello III Livello IV Livello V Livello VI
Abitazione di 3 vani 430 000 470 000 520 000 560 000 600 000 645 000 Abitazione di 4 vani 480 000 540 000 595 000 655 000 705 000 760 000 Abitazione di 5 vani 585 000 640 000 705 000 770 000 820 000 885 000
Art. 5 cpv. 1 1 Per le aree di parcheggio e i locali secondari appartenenti a oggetti locativi e a oggetti in proprietà, i costi d’impianto computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:
Livello I + II Livello III + IV Livello V + VI
Garage o parcheggio in un’autorimessa 27 000 30 000 33 000 Parcheggio coperto 16 000 19 000 22 000 Parcheggio all’aperto 6 000 8 000 10 000 Locale secondario 13 000 16 000 19 000
Art. 6 cpv. 1 1 I limiti dei costi fissati agli articoli 3 e 4 sono aumentati nella misura del 10 per cento al massimo per: a. misure speciali di tecnica energetica; b. misure edilizie speciali adeguate alle esigenze delle persone anziane o inva- lide.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.
7 dicembre 2011 Ufficio federale delle abitazioni: Ernst Hauri