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AS 2012 4889

Accordo dell'11 luglio 1995 tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Qatar concernente il traffico aereo di linea

Accordo dell’11 luglio 1995 tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Qatar concernente il traffico aereo di linea

Modifica dell’Accordo1 Entrato in vigore il 1° novembre 2006

Traduzione2

Allegato

Tavole delle linee Tavola I Linee sulle quali le imprese designate dalla Svizzera possono esercitare servizi aerei:

Punti di partenza Punti intermedi Punti nel Qatar Punti oltre il Qatar

Punti in Svizzera Tutti e due i punti Ogni punto Tutti e quattro i punti

Tavola II Linee sulle quali le imprese designate dal Quatar possono esercitare servizi aerei:

Punti di partenza Punti intermedi Punti in Svizzera Punti oltre la Svizzera

Punti nel Qatar Tutti e due i punti Ogni punto Tutti e due i punti nell’Europa geogra- fica e tutti e due i punti nell’America settentrionale* * L’esercizio verso punti oltre la Svizzera nell’America settentrionale sottostà a condizioni particolari che devono essere convenute dalle autorità aeronautiche delle due Parti.

Note:

1. Punti intermedi e punti oltre sulle linee specificate possono, secondo quanto

conviene alle imprese designate, non essere serviti in occasione di tutti i voli o di taluni di essi.

1 RS 0.748.127.196.56

2 Dal testo originale inglese

2012-2025 4889

Traffico aereo di linea. Acc. con il Qatar RU 2012

2. Ciascuna impresa designata può far terminare uno o più servizi convenuti sul

territorio dell’altra Parte. 3. Oltre ai punti intermedi e ai punti oltre menzionati nell’Allegato, per i quali possono essere esercitati diritti di traffico in 5a libertà e che possono essere scelti liberamente e modificati da un periodo d’orario all’altro, ciascuna impresa designata può servire qualsiasi punto, a condizione che non siano esercitati diritti di traffico fra detti punti e il territorio dell’altra Parte.

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