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AS 2012 607

Ordinanza sull'energia

Ordinanza sull’energia (OEn)

Modifica del 27 gennaio 2012

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 3e capoverso 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’energia, ordina:

I Le appendici 1.1, 1.2, 1.3 e 1.5 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’energia sono modificate conformemente all’allegato.

II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2012.

27 gennaio 2012 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni Doris Leuthard

1 RS 730.01

2011-1189 607

Ordinanza sull’energia RU 2012

Appendice 1.1 (art. 3, 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

Condizioni di raccordo per le piccole centrali idroelettriche

N. 5.1 lett. g e h

5.1 Notifica

La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni: g. per gli impianti rinnovati e ampliati: documenti che illustrano che le esigenze di cui all’articolo 3a e al numero 1.2 sono soddisfatte; h. abrogata

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Ordinanza sull’energia RU 2012

Appendice 1.2 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

Condizioni di raccordo per gli impianti fotovoltaici

N. 3.1

3.1 La rimunerazione per gli impianti nuovi è calcolata come segue:

Categoria Classe di potenza Tasso di rimunerazione di impianto (cent./kWh)

Messa in esercizio

fino al 1.1.2010– 1.1.2011– dal 1.3.2012 31.12.2009 31.12.2010 29.2.20122

Impianti ≤10 kW 65 53,3 42,7 36,5 isolati ≤30 kW 54 44,3 39,3 33,7 ≤100 kW 51 41,8 34,3 32 ≤1000 kW 49 40,2 30,5 29 >1000 kW 49 40,2 28,9 28,1

Impianti ≤10 kW 75 61,5 48,3 39,9 annessi ≤30 kW 65 53,3 46,7 36,8 ≤100 kW 62 50,8 42,2 34,9 ≤1000 kW 60 49,2 37,8 31,7 >1000 kW 60 49,2 36,1 30,7

Impianti ≤10 kW 90 73,8 59,2 48,8 integrati ≤30 kW 74 60,7 54,2 43,9 ≤100 kW 67 54,9 45,9 39,1 ≤1000 kW 62 50,8 41,5 34,9 >1000 kW 62 50,8 39,1 33,4

2 In caso di messa in esercizio fra il 1.1.2012 e il 29.2.2012 si applica il tasso di riduzione di cui al numero 4.1.

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Ordinanza sull’energia RU 2012

Appendice 1.3 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

Condizioni di raccordo per l’energia eolica

N. 3

3 Calcolo della rimunerazione

3.1 Il tasso di rimunerazione per l’elettricità prodotta da piccoli impianti eolici ammonta, per tutta la durata del periodo di rimunerazione, a:

Messa in esercizio fino al 29.2.2012 dal 1.3.2012

Tasso di rimunerazione (cent./kWh) 20 21,5

3.2 Il tasso di rimunerazione per l’elettricità prodotta da grandi impianti eolici ammonta, per cinque anni a partire dal momento della messa in esercizio re- golare, a:

Messa in esercizio fino al 29.2.2012 dal 1.3.2012

Tasso di rimunerazione (cent./kWh) 20 21,5

3.3 Nel caso di un grande impianto eolico, dopo cinque anni la produzione

media di elettricità (reddito effettivo) viene confrontata con il reddito di rife- rimento del medesimo impianto ai sensi del numero 3.4: a. se il reddito effettivo raggiunge o supera l’A per cento del reddito di riferimento, il tasso di rimunerazione viene subito ridotto a B cent./kWh fino alla fine del periodo di rimunerazione. b. se il reddito effettivo è inferiore all’A per cento del reddito di riferi- mento, il pagamento della rimunerazione di cui al numero 3.2 viene prolungato di C mesi per ogni D per cento di differenza tra il reddito effettivo e l’A per cento del reddito di riferimento. In seguito il tasso di rimunerazione ammonta a B cent./kWh fino alla fine del periodo di rimunerazione. A seconda della data di messa in esercizio, i parametri A, B, C e D assumo- no i seguenti valori:

Messa in esercizio fino al 29.2.2012 dal 1.3.2012

A (per cento) 150 130 B (cent./kWh) 17 13,5 C (mesi) 2 1 D (per cento) 0,75 0,3

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Ordinanza sull’energia RU 2012

3.4 Il reddito di riferimento è calcolato sulla base della curva di potenza caratte- ristica e dell’altezza del mozzo dell’impianto a energia eolica effettivamente scelto, e delle caratteristiche dell’ubicazione di riferimento «Svizzera». Le caratteristiche dell’ubicazione di riferimento «Svizzera» sono le seguenti:

Messa in esercizio fino al 29.2.2012 dal 1.3.2012

Velocità media del vento a 50 m di altezza dal suolo 4,5 m/s 5,0 m/s Profilo altimetrico logaritmico logaritmico Distribuzione di Weibull con k = 2,0 k = 2,0 Valore di rugosità l = 0,1 m l = 0,1 m

L’Ufficio federale è incaricato di definire in una direttiva il calcolo detta- gliato.

3.5 La quantità di elettricità (produzione netta) da rilevare corrisponde alla

differenza tra l’elettricità prodotta direttamente dal generatore (produzione lorda) e il consumo proprio dell’impianto di produzione di energia (alimen- tazione ausiliaria). Il rilevamento deve avvenire mediante misurazione diretta o mediante calcolo basato su valori di misurazione.

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Ordinanza sull’energia RU 2012

Appendice 1.5 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

Condizioni di raccordo per gli impianti a biomassa per la produzione di energia

N. 6.5 titolo, lett. d

6.5 Calcolo della rimunerazione

d. L’importo del bonus per le centrali termoelettriche a legna è calcolato sulla base della potenza equivalente dell’impianto, pro rata rispetto alle seguenti classi di potenza:

Classe di potenza Bonus per legna (cent./kWh)

≤50 kW 8 ≤100 kW 7 ≤500 kW 6 ≤5 MW 4 >5 MW 3,5

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