AS 2012 6399
Ordinanza concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA)
Ordinanza concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA)
Modifica del 31 ottobre 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 26 ottobre 20111 sugli alimenti per animali è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 2 2 Il presente capitolo si applica fatta salva l’ordinanza del 25 maggio 20112 concer- nente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.
Art. 24 cpv. 2 lett. a
2 L’additivo per alimenti per animali non deve:
a. avere effetti nocivi sulla salute dell’uomo o degli animali o sull’ambiente;
Art. 30 cpv. 3 e 6 3 Se l’UFAG giunge alla conclusione che i criteri di autorizzazione secondo l’arti- colo 24 non sono più adempiuti, o se non sono state prodotte le informazioni richieste di cui al capoverso 2, l’UFAG revoca l’autorizzazione, stralcia l’additivo dall’elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali o adegua l’elenco sulla base delle nuove informazioni a disposizione. Esso tiene conto, a tal fine, delle rispettive decisioni dell’UE.
6 Abrogato
Art. 48 cpv. 1 lett. a n. 5
1 Necessita di un’omologazione da parte dell’UFAG chiunque produce o immette
sul mercato uno dei seguenti alimenti per animali: a. additivi per alimenti per animali destinati all’alimentazione animale:
5. coccidiostatici e istomonostatici;
2012-1543 6399
Ordinanza sugli alimenti per animali RU 2012
Art. 62 cpv. 3 3 Le materie prime e gli additivi per alimenti geneticamente modificati per animali possono essere iscritti per una durata massima di dieci anni nell’elenco degli ali- menti OGM per animali. L’autorizzazione può essere prorogata di dieci anni senza interruzione, mediante domanda: a. depositata un anno prima della scadenza; e b. che riporti le più recenti conoscenze scientifiche in base alle quali non risulta necessario un ulteriore esame dell’autorizzazione.
Art. 70 cpv. 7 Abrogato
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.
31 ottobre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova