AS 2012 7
Protocollo d'intesa tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica e il Cantone di Ginevra e le Ferrovie federali svizzere relativo all'interpretazione e all'esecuzione della Convenzione del 7 maggio 1912 concernente la costruzione e l'esercizio di una linea di congiunzione tra la stazione di Cornavin e quella di Eaux-Vives e la cessione alle Strade ferrate federali della ferrovia da Eaux-Vives alla frontiera nazionale presso Annemasse
Protocollo d’intesa tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica e il Cantone di Ginevra e le Ferrovie federali svizzere relativo all’interpretazione e all’esecuzione della Convenzione del 7 maggio 1912 concernente la costruzione e l’esercizio di una linea di congiunzione tra la stazione di Cornavin e quella di Eaux-Vives e la cessione alle Strade ferrate federali della ferrovia da Eaux-Vives alla frontiera nazionale presso Annemasse1
Concluso il 26 aprile 2002 Entrato in vigore il 14 agosto 2002
RS 742.149.1 1 Il presente Protocollo d’intesa è pubblicato mediante un rimando ai sensi dell’art. 5 LPubl (RS 170.512). È possibile richiederlo all’Ufficio federale dei trasporti, 3003 Berna; è inoltre disponibile sul sito Internet dell’Ufficio federale dei trasporti
2011-2857 7
Costruzione ed esercizio di una linea di congiunzione tra la stazione di Cornavin e RU 2012 quella di Eaux-Vives e cessione alle Strade ferrate federali della ferrovia da Eaux-Vives alla frontiera nazionale presso Annemasse. Prot. d'intesa