AS 2012 7481
Accordo amichevole relativo all'interpretazione della lettera c) del numero 7 del Protocollo della Convenzione del 14 febbraio 1997 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Slovacca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, nel tenore dell'articolo 9 del Protocollo dell'8 febbraio 2011
Traduzione1
Accordo amichevole relativo all’interpretazione della lettera c) del numero 7 del Protocollo della Convenzione del 14 febbraio 1997 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Slovacca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, nel tenore dell’articolo 9 del Protocollo dell’8 febbraio 2011
Concluso il 24 ottobre 2012 In vigore dal 24 ottobre 2012
Le autorità competenti della Confederazione Svizzera e della Repubblica Slovacca hanno convenuto il seguente Accordo amichevole relativo all’interpretazione della lettera c) del numero 7 del Protocollo della Convenzione del 14 febbraio 19972 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Slovacca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito «la Convenzione»), nel tenore dell’articolo 9 del Protocollo dell’8 febbraio 2011 (di seguito «il Protocollo di modifica»): alla lettera c) del numero 7 dell’articolo 9 del Protocollo di modifica sono contenute le informazioni che l’autorità competente dello Stato richiedente deve fornire all’autorità competente dello Stato richiesto in caso di domanda di informazioni ai sensi dell’articolo 25a della Convenzione. Sulla base di questa disposizione lo Stato richiedente deve fornire, oltre ad altre informazioni, i) il nome e l’indirizzo della persona o delle persone oggetto del controllo o dell’inchiesta e, se disponibile, qualsiasi altro elemento che faciliti l’identificazione di tali persone (data di nascita, stato civile o codice fiscale), nonché v) il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste. Alla lettera c) viene inoltre stabilito che sebbene essa preveda importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», essa non deve essere interpretata in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni; pertanto, a condizione che non si tratti di una «fishing expedition», questi requisiti sono da interpretare in modo tale che sia possibile rispondere a una richiesta di assistenza amministrativa se lo Stato richiedente, oltre alle informazioni da fornire secondo i sottoparagrafi (ii)–(iv) della lettera c) del numero 7 dell’articolo 9 del Protocollo di modifica, fornisce anche le seguenti informazioni: a) identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo, e b) indica, sempre che le siano noti, il nome e l’indirizzo del presunto detentore delle informazioni.
1 Dal testo originale inglese.
2 RS 0.672.969.01
2012-3021 7481
Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. RU 2012 Acc. amichevole con la Slovacchia
Con le firme di entrambe le autorità competenti questo Accordo amichevole è appli- cabile dal 1° settembre 2012.
Fatto a Berna Fatto a Bratislava il 27 settembre 2012 il 24 ottobre 2012
Per l’autorità competente della Per l’autorità competente della Confederazione Svizzera: Repubblica Slovacca: François Bastian Vladimir Stulrajter Segreteria di Stato per le questioni Direzione delle finanze della finanziarie internazionali Repubblica Slovacca