AS 2012 905
Scambio di note del 13 dicembre 2011 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 1168/2011 recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 che istituisce FRONTEX (Sviluppo dell'acquis di Schengen)
Scambio di note del 13 dicembre 2011 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 1168/2011 recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 che istituisce FRONTEX (Sviluppo dell’acquis di Schengen)
Entrato in vigore il 13 dicembre 2011
Traduzione1
Missione della Svizzera Bruxelles, 13 dicembre 2011 presso l’Unione europea
Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea Direzione generale H Giustizia e affari interni Bruxelles
La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segreta- riato generale del Consiglio dell’Unione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 14 novembre 2011 emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20042, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:
«Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo in combinato disposto con l’articolo 14 paragrafo 1 dell’Accordo riguardante l’associazione della Svizzera all’acquis di Schengen, l’adozione dell’atto seguente è notificata alla Sviz- zera: Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea
RS 0.362.380.050
1 Dal testo originale inglese.
2 RS 0.362.31
2012-0085 905
Sviluppo dell’acquis di Schengen. RU 2012 Recepimento del Regolamento (UE) n. 1168/2011
Documento del Consiglio: PE-CONS 37/1/11 REV 1 FRONT 92 COMIX 458 CODEC 1201 Data d’approvazione: 25 ottobre 2011»3
Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell’Accordo di associazione, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segreta- riato generale del Consiglio dell’Unione europea che la Svizzera accetta e si impe- gna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica del Consiglio. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta. Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica del Consiglio dell’Unione europea del 14 novembre 2011 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l’Unione europea e costituisco- no pertanto un accordo tra la Svizzera e l’Unione europea. Il presente accordo entrerà in vigore alla data della presente nota di risposta e potrà essere denunciato alle condizioni contenute negli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione. Una copia della presente nota è trasmessa alla Commissione europea, Segretariato generale, SG.A.3, Bruxelles.
La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea le assicurazioni della più alta considerazione.
3 Regolamento (UE) n. 1168/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ott. 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, versione secondo GU L 304 del 22.11.2011, pag. 1.