AS 2013 1313
Ordinanza concernente l'organizzazione del Punto di contatto nazionale per le Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e la sua commissione consultiva (OPCN-OCSE)
Ordinanza concernente l’organizzazione del Punto di contatto nazionale per le Linee guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali e la sua commissione consultiva (OPCN-OCSE)
del 1° maggio 2013
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 55, 57 e 57c capoverso 2 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:
Sezione 1: Punto di contatto nazionale per le Linee guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali
Art. 1 Compiti 1 Il Punto di contatto nazionale per le Linee guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali (PCN) promuove ai sensi del numero I.11 delle Linee guida dell’OCSE del 25 maggio 20112 destinate alle imprese multinazionali (Linee guida dell’OCSE) l’applicazione delle linee guida da parte delle imprese con sede o filiale in Svizzera attive internazionalmente.
2 In particolare svolge i compiti seguenti:
a. promuove la conoscenza e la diffusione delle Linee guida dell’OCSE; b. riceve le richieste d’esame inerenti a presunti inadempimenti delle Linee guida dell’OCSE da parte di imprese e funge da mediatore tra i soggetti interessati; c. risponde a domande relative alle Linee guida dell’OCSE.
Art. 2 Competenza La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) dirige il PCN.
RS 946.15 1 RS 172.010 2 Dichiarazione del Consiglio dell’OCSE a livello ministeriale del 25 mag. 2011; www.oecd.org > Topics > Industry and Entrepreneurship > Guidelines or International Enterprises; una traduzione italiana è inclusa nel rapporto dell’11 gen. 2012 sulla politica economica esterna 2011, FF 2012 623, in particolare pag. 733.
2013-0820 1313
Organizzazione del Punto di contatto nazionale per le Linee guida dell’OCSE RU 2013 destinate alle imprese multinazionali e la sua commissione consultiva
Art. 3 Richieste d’esame
1 Le richieste d’esame inerenti a presunti inadempimenti delle Linee guida
dell’OCSE possono essere inoltrate da singoli o da gruppi.
2 Le richieste d’esame vanno inoltrate per scritto.
Art. 4 Procedura relativa al trattamento di richieste d’esame 1 Il PCN elabora istruzioni per il trattamento delle richieste d’esame tenendo conto delle disposizioni in materia procedurale delle Linee guida dell’OCSE. 2 Per il trattamento di una richiesta d’esame, il PCN istituisce un gruppo di lavoro in seno all’Amministrazione federale, al quale partecipano rappresentanti delle unità amministrative interessate dalla richiesta d’esame.
Sezione 2: Commissione federale per la consulenza al Punto di contatto nazionale per le Linee guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali
Art. 5 Statuto La Commissione federale per la consulenza al Punto di contatto nazionale per le Linee guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali (Commissione consul- tiva PCN) è una commissione consultiva permanente ai sensi dell’articolo 8a capo- verso 2 dell’ordinanza del 25 novembre 19983 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA).
Art. 6 Compiti
1 La Commissione consultiva PCN presta consulenza al PCN in materia di orienta-
mento strategico, di applicazione delle Linee guida dell’OCSE e delle istruzioni procedurali del PCN.
2 La Commissione consultiva PCN promuove il dialogo tra i gruppi di interesse e
contribuisce ad un’effettiva attuazione delle Linee guida dell’OCSE.
Art. 7 Composizione e nomina
1 La Commissione consultiva PCN si compone di 14 membri. I membri sono:
a. il direttore della SECO e altri tre membri facenti parte dell’Amministrazione federale; b. due rappresentanti rispettivamente delle associazioni dei datori di lavoro, dei sindacati, delle associazioni economiche, delle organizzazioni non governa- tive e del mondo scientifico.
3 RS 172.010.1
Organizzazione del Punto di contatto nazionale per le Linee guida dell’OCSE RU 2013 destinate alle imprese multinazionali e la sua commissione consultiva
2 La Commissione consultiva PCN è presieduta congiuntamente dal direttore della
SECO e da un altro membro della Commissione consultiva PCN secondo il capo- verso 1 lettera b.
3 Il Consiglio federale nomina i membri e la presidenza della Commissione con-
sultiva PCN su proposta del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR).
Art. 8 Sedute
1 La Commissione consultiva PCN si riunisce due volte all’anno. Se necessario si
svolgono ulteriori sedute.
2 Le sedute sono convocate dalla presidenza.
3 La Commissione consultiva PCN può invitare alle sedute collaboratori del PCN
oppure altri esperti dell’Amministrazione federale o esterni.
Art. 9 Carattere pubblico e informazione
1 Le consulenze fornite dalla Commissione consultiva PCN non sono pubbliche.
2 Dopo ogni seduta la Commissione consultiva PCN pubblica un breve comunicato
concernente le consulenze fornite. Riferisce sulla sua attività nel rapporto annuale del PCN.
Art. 10 Indennità e conteggio spese
1 Le indennità sono corrisposte ai membri della Commissione consultiva PCN
secondo le disposizioni dell’OLOGA4.
2 Le spese della Commissione consultiva PCN sono a carico del DEFR.
Art. 11 Segreteria La SECO dirige la segreteria della Commissione consultiva PCN.
4 RS 172.010.1
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Sezione 3: Disposizioni finali
Art. 12 Modifica del diritto vigente L’allegato 2 OLOGA5 è modificato come segue:
N. 1.3 La seguente iscrizione viene inserita nella parte relativa al DEFR dopo l’iscrizione «Commissione di periti doganali»:
Dipartimento Commissione extraparlamentare competente
DEFR … Commissione federale per la consulenza al Punto di contatto nazionale per le Linee guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali
Art. 13 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2013.
1° maggio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
5 RS 172.010.1