AS 2013 1349
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)
Modifica dell’8 maggio 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Art. 48f Requisiti dei membri dell’organo di gestione e degli amministratori di patrimoni (art. 51b cpv. 1 LPP) 1 Le persone incaricate di gestire un istituto di previdenza professionale o un istituto dedito alla previdenza professionale devono dimostrare di possedere conoscenze pratiche e teoriche approfondite nel settore della previdenza professionale. 2 Le persone e le istituzioni incaricate di amministrare il patrimonio devono essere abilitate a tale scopo e offrire garanzia di adempiere in particolare i requisiti di cui all’articolo 51b capoverso 1 LPP, nonché di rispettare gli articoli 48g–48l. Non sono considerate come amministrazione del patrimonio la manutenzione e la gestione di immobili. 3 Per le società di persone e le persone giuridiche, i requisiti di cui ai capoversi 1 e 2 valgono anche per i membri dell’organo superiore di direzione o amministrazione e per altre persone con funzioni decisionali. 4 Possono essere incaricate di amministrare il patrimonio soltanto le persone o istituzioni esterne seguenti: a. gli istituti di previdenza registrati secondo l’articolo 48 LPP; b. le fondazioni d’investimento secondo l’articolo 53g LPP; c. gli istituti d’assicurazione di diritto pubblico secondo l’articolo 67 capo- verso 1 LPP; d. le banche secondo la legge dell’8 novembre 19342 sulle banche;
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Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità RU 2013
Allegato (Cifra II)
Modifica del diritto vigente
L’ordinanza del 22 giugno 20116 concernente la vigilanza nella previdenza profes- sionale è modificata come segue:
Art. 9 cpv. 1 lett. i 1 Per le decisioni e i servizi seguenti sono riscossi emolumenti in funzione del tempo impiegato, nei limiti del seguente quadro tariffario:
Decisione, servizio Quadro tariffario in franchi
i. dichiarazione di abilitazione per le persone e istituzioni 500– 5 000 di cui all’articolo 48f capoverso 5 dell’ordinanza del 18 aprile 19847 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
6 RS 831.435.1 7 RS 831.441.1
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