Lexipedia

AS 2013 1983

Ordinanza sulle foreste

Ordinanza sulle foreste (OFo)

Modifica del 14 giugno 2013

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 30 novembre 19921 sulle foreste è modificata come segue:

Art. 8, rimando tra parentesi sotto la rubrica (art. 7 cpv. 1)

Art. 8a Zone con superficie forestale in crescita (art. 7 cpv. 2 lett. a)

Dopo aver consultato l’Ufficio federale, i Cantoni designano le zone con superficie forestale in crescita. La delimitazione di tali zone si basa sui rilevamenti effettuati dalla Confederazione e dai Cantoni, si attiene in linea di principio alle unità topogra- fiche e tiene conto dell’insediamento e dell’utilizzazione.

Art. 9, rubrica e cpv. 1 Preservazione delle terre coltive e delle zone di pregio ecologico o paesistico particolare (art. 7 cpv. 2 lett. b) 1 Si può rinunciare al compenso in natura in particolare nel caso delle superfici per l’avvicendamento delle colture.

Art. 9a Rinuncia al rimboschimento compensativo (art. 7 cpv. 3 lett. b)

In caso di progetti volti a garantire la protezione contro le piene e la rivitalizzazione delle acque è possibile rinunciare al rimboschimento compensativo, in particolare per le aree che non possono più essere ricoperte da foresta.

Art. 10 Abrogato

1 RS 921.01

2012-1909 1983

Ordinanza sulle foreste RU 2013

Art. 11 cpv. 1 1 Su indicazione dell’autorità forestale cantonale competente, nel registro fondiario va iscritto l’obbligo di: a. fornire un compenso in natura o di adottare provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio; b. effettuare un rimboschimento compensativo a posteriori in caso di cambia- menti dell’utilizzazione secondo l’articolo 7 capoverso 4 LFo.

Sezione 2: Accertamento del carattere forestale

Art. 12, rubrica e rimando tra parentesi Decisione d’accertamento del carattere forestale (art. 10 cpv. 1)

Art. 12a Delimitazione di margini statici della foresta al di fuori delle zone edificabili (art. 10 cpv. 2 lett. b)

Il Cantone designa nel piano direttore cantonale le zone nelle quali intende impedire l’incremento della foresta.

Sezione 4: Edifici e impianti in foresta

Art. 13a Edifici e impianti forestali (art. 2 cpv. 2 lett. b e 11 cpv. 1) 1 Edifici e impianti forestali, quali capannoni, depositi coperti di legna da ardere e strade possono essere costruiti o trasformati con l’autorizzazione dell’autorità secondo l’articolo 22 LPT2.

2 L’autorizzazione è rilasciata solo se:

a. gli edifici e gli impianti servono alla gestione regionale della foresta; b. il loro fabbisogno è dimostrato, l’ubicazione è appropriata e le dimensioni sono conformi alle condizioni regionali; e c. nessun interesse pubblico preponderante vi si oppone. 3 Sono fatte salve le altre condizioni previste dal diritto federale e cantonale.

2 RS 700

1984

Ordinanza sulle foreste RU 2013

Art. 14, rubrica e rimando tra parentesi Coinvolgimento delle autorità forestali cantonali (art. 11 cpv. 1 e 16)

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.

14 giugno 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1985

Ordinanza sulle foreste RU 2013

1986