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AS 2013 2081

Convenzione dell'11 aprile 1997 sul riconoscimento delle qualifiche relative all'insegnamento superiore nella regione europea

Convenzione dell’11 aprile 1997 sul riconoscimento delle qualifiche relative all’insegnamento superiore nella regione europea

RS 0.414.8; RU 2002 2870

I Campo d’applicazione il 3 giugno 20131 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F)

Albania 6 marzo 2002 1° maggio 2002 Andorra 22 aprile 2008 A 1° giugno 2008 Armenia* 7 gennaio 2005 1° marzo 2005 Australia 22 novembre 2002 1° gennaio 2003 Austria* 3 febbraio 1999 1° aprile 1999 Azerbaigian 10 marzo 1998 1° febbraio 1999 Belgio 22 luglio 2009 1° settembre 2009 Bielorussia 19 febbraio 2002 A 1° aprile 2002 Bosnia ed Erzegovina 9 gennaio 2004 1° marzo 2004 Bulgaria 19 maggio 2000 1° luglio 2000 Ceca, Repubblica* 15 dicembre 1999 1° febbraio 2000 Cipro 21 novembre 2001 1° gennaio 2002 Croazia 17 ottobre 2002 1° dicembre 2002 Danimarcaa 20 marzo 2003 1° maggio 2003 Estonia 1° aprile 1998 1° febbraio 1999 Finlandia 21 gennaio 2004 1° marzo 2004 Francia 4 ottobre 1999 1° dicembre 1999 Georgia 13 ottobre 1999 1° dicembre 1999 Germania* 23 agosto 2007 1° ottobre 2007 Irlanda 8 marzo 2004 F 1° maggio 2004 Islanda 21 marzo 2001 1° maggio 2001 Israele 12 luglio 2007 1° settembre 2007 Italia 6 ottobre 2010 1° dicembre 2010 Kazakistan 7 ottobre 1998 1° febbraio 1999 Kirghizistan 9 marzo 2004 A 1° maggio 2004 Lettonia 20 luglio 1999 1° settembre 1999

1 Annulla e sostituisce quelli in RU 2002 2870, 2005 1151 e 2007 4673.

Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

2013-1355 2081

Riconoscimento delle qualifiche relative all’insegnamento RU 2013 superiore nella regione europea

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F)

Liechtenstein* 1° febbraio 2000 A 1° aprile 2000 Lituania 17 dicembre 1998 1° febbraio 1999 Lussemburgo 4 ottobre 2000 1° dicembre 2000 Macedonia* 29 novembre 2002 1° gennaio 2003 Malta 16 novembre 2005 1° gennaio 2006 Moldova 23 settembre 1999 1° novembre 1999 Montenegro 6 giugno 2006 S 6 giugno 2006 Norvegia 29 aprile 1999 1° giugno 1999 Nuova Zelandab 4 dicembre 2007 A 1° febbraio 2008 Paesi Bassic 19 marzo 2008 1° maggio 2008 Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) 7 settembre 2011 1° novembre 2011 Polonia 17 marzo 2004 1° maggio 2004 Portogallo 15 ottobre 2001 1° dicembre 2001 Regno Unito 23 maggio 2003 1° luglio 2003 Man, Isola di 23 maggio 2003 1° luglio 2003 Romania 12 gennaio 1999 1° marzo 1999 Russia 25 maggio 2000 1° luglio 2000 San Marino 19 dicembre 2011 1° febbraio 2012 Santa Sede* 28 febbraio 2001 1° aprile 2001 Serbia 3 marzo 2004 1° maggio 2004 Slovacchia 13 luglio 1999 1° settembre 1999 Slovenia 21 luglio 1999 1° settembre 1999 Spagna* 28 ottobre 2009 1° dicembre 2009 Svezia 28 settembre 2001 1° novembre 2001 Svizzera* 24 marzo 1998 F 1° febbraio 1999 Tagikistan 28 marzo 2012 1° maggio 2012 Turchia* 8 gennaio 2007 1° marzo 2007 Ucraina 14 aprile 2000 1° giugno 2000 Ungheria 4 febbraio 2000 1° aprile 2000 * Riserve e dichiarazioni (gli * del campo d’applicazione non comprendono le dichiarazioni di tutti gli Stati partecipanti relative alle autorità competenti in materia di riconoscimento e di centri nazionali di informazione conformemente all’art. II.2 e IX.2 della Conven- zione). Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a La Convenzione non si applica alle Isole Faeröer e alla Groenlandia. b La Convenzione non si applica a Tokelau. c Per il Regno in Europa.

Riconoscimento delle qualifiche relative all’insegnamento RU 2013 superiore nella regione europea

II Dichiarazioni Svizzera La Svizzera dichiara di riservarsi il diritto di applicare parzialmente l’articolo IV.8, conformemente alle disposizioni dell’articolo XI.7. L’Ufficio centrale universitario svizzero (UCUS) Centro d’informazione per le questioni riguardanti l’equivalenza e il riconoscimento dei titoli di studio (Swiss ENIC) Sennweg 2 CH-3012 Berna Tel. +41 (0)31 306 60 33/32 Fax +41 (0)31 302 68 11 fornisce informazioni sulle autorità competenti per adottare i vari tipi di decisione in materia di riconoscimento. Queste informazioni sono disponibili all’indirizzo www.szfh.ch Il centro nazionale di informazione è il seguente: Ufficio centrale universitario svizzero (UCUS) Centro d’informazione per le questioni riguardanti l’equivalenza e il riconoscimento dei titoli di studio (Swiss ENIC) Sennweg 2 CH-3012 Berna Tel. +41 (0)31 306 60 33/32 Fax +41 (0)31 302 68 11 www.szfh.ch In seguito a una riorganizzazione della Conferenza dei Rettori delle Università Svizzere (CRUS), l’Ufficio centrale universitario svizzero è stato sciolto e integrato nella Segreteria generale della Conferenza. L’indirizzo del centro nazionale di infor- mazione è pertanto il seguente: Conferenza dei Rettori delle Università Svizzere (CRUS) Centro d’informazione per le questioni riguardanti l’equivalenza e il riconoscimento dei titoli di studio (Swiss ENIC) Sennweg 2 CH-3012 Berna Internet: www.crus.ch.

Riconoscimento delle qualifiche relative all’insegnamento RU 2013 superiore nella regione europea

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