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AS 2013 2469

Secondo Accordo aggiuntivo tra la Confederazione Svizzera e il Granducato del Lussemburgo che modifica la Convenzione del 21 gennaio 1993 tra la Confederazione Svizzera e il Granducato del Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, nella versione modificata dall'Accordo aggiuntivo del 25 agosto 2009 e dal relativo Protocollo

Traduzione1

Secondo Accordo aggiuntivo tra la Confederazione Svizzera e il Granducato del Lussemburgo che modifica la Convenzione del 21 gennaio 1993 tra la Confederazione Svizzera e il Granducato del Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, nella versione modificata dall’Accordo aggiuntivo del 25 agosto 2009 e dal relativo Protocollo

Concluso l’11 luglio 2012 Approvato dall’Assemblea federale il 23 dicembre 20112 Entrato in vigore mediante scambio di note l’11 luglio 2013

Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Granducato del Lussemburgo, animati dal desiderio di modificare la Convenzione del 21 gennaio 1993 tra la Confederazione Svizzera e il Granducato del Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito «la Convenzione»), nella versione modificata dall’Accordo aggiuntivo del 25 agosto 2009 (di seguito «l’Accordo aggiuntivo») e dal relativo Protocollo3 (di seguito «il Protocollo»), hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 1. La lettera b) del numero 3 del Protocollo ‒ inserito nella Convenzione mediante l’articolo 4 dell’Accordo aggiuntivo ‒ è abrogata e sostituita dalla disposizione seguente: «b) Resta intesto che il riferimento alle informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intrapren- dere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene le informazioni da fornire nella richiesta di assistenza amministrativa costi- tuiscano importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expe- dition», esse non devono essere interpretate in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.»

1 Dal testo originale francese (RO 2013 2469).

2 RU 2013 2467 3 RS 0.672.951.81

2012-1716 2469

Secondo Acc. aggiuntivo che modifica la Conv. per evitare le RU 2013 doppie imposizioni con il Lussemburgo

2. I sottoparagrafi (i) e (v) della lettera c) del numero 3 del Protocollo ‒ inserito nella Convenzione mediante l’articolo 4 dell’Accordo aggiuntivo ‒ sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni seguenti: «(i) l’identità della persona oggetto del controllo o dell’inchiesta, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo; (v) sempre che le siano noti, il nome e l’indirizzo delle persone per cui vi è motivo di ritenere che siano in possesso delle informazioni richieste.»

Art. 2 1. I Governi degli Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplo- matica che le condizioni e procedure legali necessarie all’entrata in vigore del pre- sente Accordo aggiuntivo sono adempiute. 2. Il presente Accordo aggiuntivo, che è parte integrante della Convenzione, entra in vigore alla data dell’ultima notifica di cui al paragrafo 1 e le sue disposizioni si applicano dal primo giorno di applicazione dell’Accordo aggiuntivo del 25 agosto

20094 e del relativo Protocollo che modificano la Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti hanno firmato il presente Accordo aggiuntivo.

Fatto a Lussemburgo l’11 luglio 2012 in due esemplari in lingua francese.

Per il Per il Governo Consiglio federale svizzero: del Granducato del Lussemburgo: Philippe Guex Luc Frieden

4 RU 2010 5693

Secondo Accordo aggiuntivo tra la Confederazione Svizzera e il Granducato del Lussemburgo che modifica la Convenzione del 21 gennaio 1993 tra la Confederazione Svizzera e il Granducato del Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, nella versione modificata dall'Accordo aggiuntivo del 25 agosto 2009 e dal relativo Protocollo | Lexipedia | Lexipedia