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AS 2013 4531

Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli

Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 3 dicembre 2013

L’Ufficio federale dell’agricoltura, visto l’articolo 31 capoverso 2 dell’ordinanza del 26 ottobre 20111 sulle importazioni agricole, ordina:

I L’allegato 4 dell’ordinanza sulle importazioni agricole è sostituito dalla versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

3 dicembre 2013 Ufficio federale dell’agricoltura: Bernard Lehmann

1 RS 916.01

2013-3020 4531

O sulle importazioni agricole RU 2013

Allegato 4 (art. 31)

Liberazione del contingente doganale dei cereali panificabili

Quantitativo parziale del contingente doganale Periodo per l’importazione all’aliquota di dazio del contingente

25 000 t lorde 3 gennaio – 31 dicembre

30 000 t lorde 2 aprile – 31 dicembre

15 000 t lorde 1° ottobre – 31 dicembre

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