AS 2013 4531
Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli
Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del 3 dicembre 2013
L’Ufficio federale dell’agricoltura, visto l’articolo 31 capoverso 2 dell’ordinanza del 26 ottobre 20111 sulle importazioni agricole, ordina:
I L’allegato 4 dell’ordinanza sulle importazioni agricole è sostituito dalla versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3 dicembre 2013 Ufficio federale dell’agricoltura: Bernard Lehmann
1 RS 916.01
2013-3020 4531
O sulle importazioni agricole RU 2013
Allegato 4 (art. 31)
Liberazione del contingente doganale dei cereali panificabili
Quantitativo parziale del contingente doganale Periodo per l’importazione all’aliquota di dazio del contingente
25 000 t lorde 3 gennaio – 31 dicembre
30 000 t lorde 2 aprile – 31 dicembre
15 000 t lorde 1° ottobre – 31 dicembre
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