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AS 2014 2813

Ordinanza del DDPS concernente il personale militare

Ordinanza del DDPS concernente il personale militare (OPers mil)

Modifica del 28 agosto 2014

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), ordina:

I L’ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20031 concernente il personale militare è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 7 cpv. 1 lett. d 1 Possono essere assunte come sottufficiali di professione a partire dall’inizio dell’istruzione di base le persone che: d. rivestono nell’Esercito svizzero un grado di sottufficiale superiore;

Art. 18 Abrogato

Art. 19 Militari di professione 1 Il tempo di lavoro degli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e dei sottufficiali di professione dipende dalle esigenze del servizio. È fornito in linea di principio come attività a tempo pieno. 2 Su richiesta, il capo dell’esercito può autorizzare per gli ufficiali e i sottufficiali di professione un’occupazione a tempo parziale, se questa non si ripercuote negativa- mente sull’esercizio della funzione e l’impiego in funzione delle esigenze del servi- zio. 3 Su richiesta, il capo dell’esercito autorizza per gli ufficiali e i sottufficiali di pro- fessione e per gli aspiranti la riduzione del tasso di occupazione dopo la nascita o l’adozione di un figlio secondo l’articolo 60a OPers, se questa non si ripercuote negativamente sull’esercizio della funzione e l’impiego in funzione delle esigenze del servizio.

1 RS 172.220.111.310.2

2013-2784 2813

Personale militare. O del DDPS RU 2014

4 In caso di cambiamento di funzione l’autorizzazione di un’occupazione a tempo

parziale viene a estinguersi e deve essere nuovamente richiesta.

5 Il tempo di lavoro straordinario dovrebbe essere compensato con tempo libero.

6 Il lavoro domenicale e il lavoro nei giorni festivi secondo l’articolo 66 capoverso 2 OPers sono compensati con tempo libero. 7 Il tempo di lavoro degli ufficiali e sottufficiali di professione specialisti nonché dei soldati di professione è retto dal diritto in materia di personale federale.

Art. 20 Militari a contratto temporaneo

1 Il tempo di lavoro settimanale dei militari a contratto temporaneo è stabilito

secondo le necessità ed è prestato sulla base del modello di orario di lavoro calcolato sull’arco dell’anno secondo l’articolo 64 capoverso 4bis OPers. Corrisponde, in media annuale, a 45 ore ed è fornito in linea di principio come attività a tempo pieno. 2 Su richiesta, i subordinati diretti del capo dell’esercito possono autorizzare per i militari a contratto temporaneo un’occupazione a tempo parziale, se questa non si ripercuote negativamente sull’esercizio della funzione e l’impiego in funzione delle necessità. 3 Su richiesta, i subordinati diretti del capo dell’esercito autorizzano per i militari a contratto temporaneo la riduzione del tasso di occupazione dopo la nascita o l’ado- zione di un figlio secondo l’articolo 60a OPers, se questa non si ripercuote negati- vamente sull’esercizio della funzione e l’impiego in funzione delle necessità.

4 In caso di cambiamento di funzione l’autorizzazione di un’occupazione a tempo

parziale viene a estinguersi e deve essere nuovamente richiesta. 5 Se necessario, può essere ordinato il lavoro nel fine settimana, nei giorni festivi secondo l’articolo 66 capoverso 2 OPers, la sera e durante la notte. In tal caso, il tempo di lavoro quotidiano può essere al massimo di 16 ore. 6 Il tempo di lavoro che supera il tempo di lavoro settimanale di 45 ore può essere riconosciuto come lavoro straordinario. Il lavoro straordinario deve essere compen- sato con un periodo di tempo libero della stessa durata. 7 All’anno civile successivo possono essere riportate complessivamente al massimo

50 ore di lavoro straordinario. Le ore che superano tale limite decadono senza

indennità. 8 In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoro straordinario può essere indennizzato in contanti al 100 per cento dello stipendio convertito in salario orario.

Art. 22 cpv. 1, 2, 4 e 6 1 Gli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, i sottufficiali di professione e gli aspiranti domiciliati a oltre un’ora di viaggio dal luogo di lavoro hanno diritto a un’indennità per l’alloggio occupato presso il posto di lavoro o nelle immediate vicinanze.

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2 Abrogato

4 Se gli aventi diritto di cui al capoverso 1 occupano un alloggio, eccettuati gli alloggi in alberghi, motel o pensioni, hanno inoltre diritto a un’indennità per la cura di detto alloggio.

6 Abrogato

Art. 22a Alloggio in caserme o in altri edifici della Confederazione sul luogo di lavoro 1 Gli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, i sottufficiali di professione e gli aspiranti domiciliati a oltre un’ora di viaggio dal luogo di lavoro hanno diritto all’alloggio stabile in caserme o in altri edifici della Confederazione sul luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, sempre che vi siano posti disponi- bili.

2 Per ogni pernottamento in tali alloggi hanno diritto a un’indennità per pasti

secondo l’allegato 1.

Art. 23, rubrica e cpv. 1 Alloggio in caserme o in altri edifici della Confederazione durante i viaggi di servizio 1 Gli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e i sottufficiali di professione e gli aspiranti hanno diritto durante i viaggi di servizio all’alloggio in caserme o in altri edifici della Confederazione, sempre che il servizio lo richieda e vi siano posti disponibili.

Art. 24a Concerne soltanto il testo francese

Art. 29 cpv. 2bis 2bis Un’utilizzazione a fini commerciali del veicolo di servizio personale non è permessa.

Art. 31 Servizio preposto alle autovetture Il Servizio preposto alle autovetture (SPA) provvede all’acquisto e all’amministra- zione dei veicoli. Il capo dell’esercito, d’intesa con la Segreteria generale del DDPS, emana le pertinenti istruzioni tecniche.

Art. 35 cpv. 5 5 Per i tragitti tra il luogo di residenza e il luogo di lavoro o d’impiego deve essere utilizzato il veicolo di servizio personale. I tragitti tra il domicilio e il luogo di lavoro non sono considerati tempo di lavoro secondo l’articolo 19.

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Art. 35a cpv. 2 Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 38 cpv. 1 e 3

1 Abrogato

3 Durante l’utilizzazione per scopi professionali e privati del veicolo di servizio personale, il detentore risponde nei confronti della Confederazione conformemente alle disposizioni della legge sulla responsabilità del 14 marzo 19582.

Art. 40 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 28 agosto 2014 1 Se gli aventi diritto di cui all’articolo 22 capoversi 1 e 4 del diritto vigente3 hanno sinora ricevuto un’indennità per l’alloggio occupato presso il posto di lavoro o un’indennità per spese supplementari, queste indennità saranno versate al più tardi fino al 30 aprile 2015.

2 Se gli aventi diritto di cui all’articolo 22 capoversi 1 e 4 cambiano entro il

30 aprile 2015 il loro alloggio in seguito all’assegnazione di un nuovo posto di lavoro o per loro propria decisione, si applicano le presenti disposizioni dall’occu- pazione del nuovo alloggio.

II L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2014.

28 agosto 2014 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Ueli Maurer

2 RS 170.32 3 RU 2003 5015, 2011 271

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Allegato 1 (art. 22–24a, 26–28)

Aliquote delle indennità Fr.

1 Le indennità per l’alloggio presso il luogo di lavoro ammontano:

1.1 – secondo l’articolo 22 capoverso 1 e l’articolo 28 capoverso 1,

mensilmente al massimo (spese effettive secondo fattura o con- tratto di locazione) a 1000.—

1.2 – secondo l’articolo 22 capoverso 4, mensilmente a un importo

forfetario di 100.—

2 L’indennità per l’alloggio in caserme o altri edifici della Confedera-

zione durante i viaggi di servizio secondo gli articoli 23 e 27 capo- verso 2 per pernottamento ammonta a: 15.50

3 L’indennità per pasti ammonta a:

3.1 – in caso di lavoro notturno secondo l’articolo 24 15.50

3.2 – in caso di lavoro la mattina presto e di lavoro serale secondo gli

articoli 24a, 27 capoverso 2bis e 28 capoverso 3bis: – se vi è una possibilità di sussistenza presso la truppa: – colazione 7.— – cena 10.— – se non vi è alcuna possibilità di sussistenza presso la truppa: – colazione 14.— – cena 27.50

3.3 – in caso di alloggio stabile in caserme o altri edifici della Confede-

razione secondo l’articolo 22a capoverso 2: – colazione 14.— – cena 27.50

4 L’indennità per l’utilizzazione, per ragioni di servizio, di veicoli a

motore privati secondo l’articolo 26 capoverso 1 ammonta a un importo annuale forfetario di: 5040.—

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