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AS 2014 3467

Ordinanza sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse

Ordinanza sull’utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l’identificazione di persone sconosciute o scomparse (Ordinanza sui profili del DNA)

Modifica del 22 ottobre 2014

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 3 dicembre 20041 sui profili del DNA è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «Dipartimento» è sostituito con «DFGP».

Art. 1, frase introduttiva Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) stabilisce:

Art. 2 cpv. 2 lett. d

2 Su richiesta, il DFGP può riconoscere i laboratori se:

d. il responsabile tecnico del laboratorio e il suo supplente possiedono il titolo di «genetista forense SSML» della Società svizzera di medicina legale o possono dimostrare di possedere una qualifica equivalente;

Art. 6 cpv. 2 2 I laboratori rispediscono immediatamente all’autorità committente il materiale di base di una traccia non utilizzato per l’allestimento di un profilo del DNA a scopi forensi (profilo). Essi conservano come materiale probatorio il DNA estratto dalla traccia che non è stato utilizzato nell’analisi e lo distruggono 15 anni dopo la rice- zione del campione nel laboratorio, eccetto in caso di reati imprescrittibili. La durata di conservazione di 15 anni può essere prorogata dalla polizia o dal pubblico mini- stero al massimo fino alla scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale.

1 RS 363.1

2014-1073 3467

O sui profili del DNA RU 2014

Art. 6a Utilizzo dei profili di tracce non registrati nel sistema d’informazione 1 Il laboratorio può eseguire, su incarico speciale, un confronto dei profili di tracce contenuti nei dati di analisi di laboratorio, che non sono stati registrati nel sistema d’informazione basato sui profili del DNA (sistema d’informazione), con altri profili del DNA di persone o tracce (confronto in laboratorio).

2 Il confronto in laboratorio può essere eseguito per:

a. identificare una persona tramite un profilo di tracce non idoneo per un con- fronto nel sistema d’informazione; b. identificare o scagionare persone nell’ambito di un’indagine a tappeto; c. isolare le tracce di persone autorizzate ad accedere al luogo di reato; d. eliminare profili identici. 3 Prima di eseguire il confronto in laboratorio, il laboratorio accerta se il profilo del DNA della persona da confrontare con il profilo di tracce presente in loco dispone di uno stato attivo nel sistema d’informazione.

Art. 7 Abrogato

Art. 8 Principio 1 Fedpol è detentore del sistema d’informazione ai sensi della legge federale del 19 giugno 19922 sulla protezione dei dati ed è responsabile della sua intera gestione.

2 Emana un regolamento per il trattamento.

Art. 9 cpv. 2 2 Nel sistema d’informazione sono registrati soltanto i profili che adempiono i requi- siti stabiliti da fedpol.

Art. 9a Ufficio di coordinamento

1 Il DFGP designa uno dei laboratori riconosciuti come Ufficio di coordinamento.

2 L’Ufficio di coordinamento svolge i compiti seguenti:

a. verifica se i profili allestiti dai laboratori adempiono le prescrizioni di fedpol; b. gestisce il sistema d’informazione a livello operativo; c. collabora con fedpol in caso di richieste internazionali; d. rappresenta gli interessi dei laboratori riconosciuti nei confronti della Confe- derazione.

2 RS 235.1

O sui profili del DNA RU 2014

3 Su incarico speciale, esso confronta inoltre il profilo del DNA di una traccia che non adempie i criteri per la registrazione nel sistema d’informazione. 4 Deve disporre di un sistema di gestione della qualità; fedpol ne controlla l’attua- zione.

5 Riscuote gli emolumenti seguenti:

a. per il trattamento di uno striscio della mucosa orale: 20 franchi; b. per il trattamento di una traccia: 40 franchi; c. per il trattamento di un profilo proveniente dall’estero: 20 franchi.

Art. 10 cpv. 3 e 4 3 Il laboratorio allestisce il profilo e lo trasmette con il numero di controllo esclusi- vamente all’Ufficio di coordinamento. 4 L’Ufficio di coordinamento inserisce il profilo nel sistema d’informazione, verifica se coincide con uno dei profili già registrati nel sistema d’informazione e trasmette il risultato del confronto ai Servizi AFIS DNA.

Art. 15a Cancellazione di un profilo in caso di disgiunzione o riunione di un procedimento penale Se un procedimento penale è disgiunto o riunito con quello di un altro Cantone o di un’altra autorità in virtù dell’articolo 30 del Codice di procedura penale3, il Cantone o l’autorità che, nel quadro di tale procedimento, ha ordinato l’allestimento di un profilo del DNA rimane responsabile della cancellazione di tale profilo.

II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

2 L’articolo 2 capoverso 2 lettera d entra in vigore il 1° gennaio 2018.

22 ottobre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

3 RS 312.0

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