AS 2014 4705
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Bielorussia che modifica l'Accordo del 18 dicembre 2000 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Bielorussia relativo ai trasporti transfrontalieri su strada di persone e merci
Traduzione1
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Bielorussia che modifica l’Accordo del 18 dicembre 2000 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Bielorussia relativo ai trasporti transfrontalieri su strada di persone e merci
Concluso il 26 febbraio 2014 Entrato in vigore mediante scambio di note il 28 novembre 2014
Il Consiglio federale svizzero, e il Governo della Repubblica di Bielorussia, qui di seguito detti «Parti contraenti», animati dal desiderio di sviluppare le reciproche relazioni volte ad agevolare i tra- sporti su strada fra i due Paesi e in transito sul loro territorio, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 L’articolo 4 (Trasporti di merci) dell’Accordo del 18 dicembre 20002 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Bielorussia relativo ai trasporti transfrontalieri su strada di persone e merci è modificato come segue: «1. Ogni trasportatore di una Parte contraente ha il diritto, senza autorizzazione, di importare temporaneamente un veicolo vuoto o carico sul territorio dell’altra Parte contraente, per trasportare merci: a) tra un luogo del territorio di una Parte contraente e un luogo del territorio dell’altra Parte contraente; o b) dal territorio dell’altra Parte contraente verso uno Stato terzo o da uno Stato terzo verso il territorio dell’altra Parte contraente; o c) in transito attraverso il territorio dell’altra Parte contraente. 2. Nel caso di trasporti effettuati per mezzo di veicoli accoppiati composti da ele- menti di nazionalità diverse, le disposizioni dell’accordo sono applicabili all’insieme dei veicoli solo se il veicolo trattore è immatricolato nello Stato di una delle Parti contraenti.»
1 Dal testo originale francese (RO 2014 4705).
2 RS 0.741.619.169
2013-0710 4705
Trasporti transfrontalieri su strada di persone e merci. Acc. con Bielorussia RU 2014
Art. 2 Il punto 2 (Trasporto di merci [art. 4]) del Protocollo dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Bielorussia del 18 dicembre 2000 relativo ai trasporti transfrontalieri su strada di persone e merci è abrogato.
Art. 3 Il presente Accordo entra in vigore il giorno del ricevimento, per via diplomatica, dell’ultima notifica scritta attestante che le Parti contraenti hanno compiuto tutte le procedure necessarie per la sua entrata in vigore conformemente alla legislazione nazionale di ogni Stato.
Fatto a Ginevra, il 26 febbraio 2014, in due originali, in lingua francese e bielorussa, entrambi i testi facenti parimenti fede.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica di Bielorussia: Peter Füglistaler Aliaksandr Shyshko