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AS 2015 1583

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) (Nuovo modello di gestione dell’Amministrazione federale, NMG)

Modifica del 26 settembre 2014

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 20131, decreta:

I La legge federale del 7 ottobre 20052 sulle finanze della Confederazione è modifi- cata come segue:

Art. 1 cpv. 2 lett. a n. 2

2 La presente legge ha lo scopo di:

a. consentire all’Assemblea federale e al Consiglio federale:

2. di disporre degli strumenti e delle basi decisionali necessari per una

gestione delle finanze federali orientata agli obiettivi e ai risultati;

Art. 2 lett. bbis La presente legge si applica: bbis. al Ministero pubblico della Confederazione e all’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione;

Art. 3 cpv. 7 7 Nei gruppi di prestazioni sono riunite le prestazioni di un’unità amministrativa con le quali si intendono raggiungere obiettivi simili.

Art. 11 cpv. 2 lett. c, 5 e 6

2 Il conto di un’istituzione o di un’unità amministrativa comprende:

c. il rendiconto sui gruppi di prestazioni.

5 Il rendiconto sui gruppi di prestazioni comprende:

a. obiettivi, parametri e informazioni contestuali;

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Finanze della Confederazione. LF RU 2015

b. le rubriche di spesa e le rubriche di ricavo; c. le uscite per investimenti e le entrate per investimenti.

6 Indica segnatamente:

a. il numero di collaboratori espresso in equivalenti a tempo pieno; b. le spese per beni e servizi informatici; c. le spese per consulenze esterne.

Art. 19 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. d, nonché cpv. 4 1 Il Consiglio federale allestisce una pianificazione finanziaria pluriennale; essa si riferisce ai tre anni successivi a quello del preventivo. La pianificazione finanziaria documenta: d. i gruppi di prestazioni e i relativi obiettivi di prestazione e di efficacia. 4 Il contenuto e l’articolazione della pianificazione finanziaria sono retti dagli arti- coli 143 capoverso 2 e 146 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 20023 sul Par- lamento.

Art. 20 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese

Art. 29 cpv. 2 e 3

2 Può stabilire per singoli gruppi di prestazioni:

a. obiettivi, parametri e valori di riferimento; b. valori finanziari di pianificazione.

3 I valori finanziari di pianificazione concernono:

a. le spese e i ricavi; b. le uscite per investimenti e le entrate per investimenti.

Art. 30 cpv. 3

3 I dati di cui al capoverso 2 lettere a e b sono articolati secondo:

a. unità amministrative; b. scopo dell’impiego e provenienza dei fondi.

Art. 30a Preventivi globali 1 Le unità amministrative sono gestite nel proprio settore amministrativo mediante preventivi globali.

3 RS 171.10

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2 Di massima, i preventivi globali comprendono:

a. le spese di funzionamento e le uscite per investimenti; b. i ricavi di funzionamento e le entrate per investimenti. 3 Le unità amministrative con investimenti considerevoli documentano le uscite ed entrate per investimenti in preventivi globali speciali. 4 Un’unità amministrativa può superare le spese e le uscite per investimenti appro- vate nei preventivi globali se: a. riesce a coprire il sorpasso entro l’anno contabile mediante ricavi supple- mentari non preventivati e derivanti da prestazioni fornite; o b. scioglie le riserve costituite secondo l’articolo 32a. 5 Per finanziare importanti misure a carattere individuale e progetti possono essere stanziati crediti fuori dei preventivi globali.

Art. 32a Riserve

1 Le unità amministrative possono costituire riserve se:

a. in seguito a ritardi dovuti a un progetto, non utilizzano o utilizzano solo par- zialmente i loro preventivi globali o i crediti stanziati secondo l’articolo 30a capoverso 5; b. raggiungono sostanzialmente gli obiettivi di prestazione e:

1. realizzano un maggiore ricavo netto grazie alla fornitura di prestazioni

supplementari non preventivate, o

2. rimangono al di sotto della spesa preventivata o delle uscite per inve-

stimenti preventivate grazie a una fornitura di prestazioni economica. 2 In merito alla costituzione di riserve l’Assemblea federale decide insieme con il consuntivo.

Art. 35 Sorpassi di credito Sono sottoposti all’Assemblea federale per approvazione a posteriori insieme con il consuntivo: a. il sorpasso di preventivi globali secondo l’articolo 30a capoverso 4; b. le seguenti spese, per quanto non siano già state preventivate:

1. delimitazioni contabili passive,

2. oneri dovuti a differenze tra valute estere o a circolazione monetaria

ridotta; c. le aggiunte urgenti che non possono essere presentate con la successiva aggiunta al preventivo (art. 34 cpv. 2).

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Titolo prima dell’art. 38 Capitolo 4: Gestione finanziaria a livello amministrativo

Sezione 2 (art. 42–46) Abrogata

Art. 54 Abrogato

Art. 63a Valutazione del nuovo modello di gestione della Confederazione Il Consiglio federale presenta all’Assemblea federale, al più tardi sei anni dopo l’entrata in vigore della modifica del 26 settembre 2014, un rapporto di valutazione sull’attuazione e l’efficacia del nuovo modello di gestione della Confederazione.

Art. 66a Disposizioni transitorie della modifica del 26 settembre 2014

1 Il diritto anteriore resta applicabile:

a. all’esecuzione dell’ultimo preventivo adottato prima dell’entrata in vigore della presente modifica; b. alla preparazione, alla presentazione e all’approvazione del relativo consun- tivo. 2 Per le unità amministrative gestite mediante mandati di prestazione e preventivo globale secondo l’articolo 44 della legge del 21 marzo 19974 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), il Consiglio federale proroga fino all’en- trata in vigore della presente modifica i mandati di prestazione che scadono alla fine del 2015. All’atto della proroga il Consiglio federale può: a. adeguare i mandati di prestazione alle mutate condizioni; b. rinunciare alla consultazione delle commissioni parlamentari competenti prevista nell’articolo 44 capoverso 3 LOGA.

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

4 RS 172.010

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III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 26 settembre 2014 Consiglio degli Stati, 26 settembre 2014 Il presidente: Ruedi Lustenberger Il presidente: Hannes Germann Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

15 gennaio 20155.

2 La presente legge entra in vigore come segue:

a. il 1° luglio 2015: articolo 50 capoverso 3 della legge sul Parlamento (all. n. 1); b. il 1° gennaio 2016: le rimanenti disposizioni.

20 maggio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

5 FF 2014 6293

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Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 13 dicembre 20026 sul Parlamento

Art. 50 cpv. 3 3 Le Commissioni delle finanze sono invitate a presentare un corapporto in merito ai disegni di crediti d’impegno e limiti di spesa che non sono loro attribuiti per esame preliminare. Per difendere le loro proposte nelle Camere hanno gli stessi diritti delle commissioni incaricate dell’esame preliminare.

Art. 74 cpv. 3 3 L’entrata in materia è obbligatoria se si tratta di iniziative popolari, preventivi, rap- porti di gestione, consuntivi, reclami sollevati contro trattati intercantonali o contro trattati conclusi dai Cantoni con l’estero, conferimento della garanzia a costituzioni cantonali, programma di legislatura e piano finanziario.

Art. 94a, rubrica e cpv. 2 Appianamento delle divergenze in materia di programma di legislatura e di piano finanziario 2 Per il decreto federale sul programma di legislatura e il decreto federale sul piano finanziario la conferenza di conciliazione presenta una proposta di conciliazione riguardo a ogni divergenza. Su ogni proposta si vota separatamente.

Art. 143 Piano finanziario 1 Il piano finanziario si riferisce ai tre anni seguenti a quello del preventivo.

2 L’articolazione e il contenuto del piano finanziario assicurano la connessione tra pianificazione dei compiti e pianificazione finanziaria (piano integrato dei compiti e delle finanze). 3 Il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale il piano finanziario sotto forma di decreto federale semplice, insieme al disegno di preventivo, affinché ne prenda atto.

6 RS 171.10

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4 L’Assemblea federale può completare il decreto federale semplice con mandati di modifica del piano finanziario. 5 Di norma, il Consiglio federale adempie tali mandati con il disegno di preventivo per il secondo anno successivo.

2. Legge del 21 marzo 19977 sull’organizzazione del Governo

e dell’Amministrazione

Art. 38a Convenzioni sulle prestazioni

1 I dipartimenti gestiscono mediante convenzioni annuali sulle prestazioni:

a. le unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale; b. le unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata che non tengono una contabilità propria. 2 Il Controllo federale delle finanze è escluso dalla gestione mediante convenzione sulle prestazioni. Il Consiglio federale può prevedere altre eccezioni. 3 Se gruppi e uffici gestiscono unità amministrative che dispongono di un proprio preventivo globale, il dipartimento può delegare loro la competenza di concludere le convenzioni sulle prestazioni con tali unità amministrative. 4 Nella convenzione sulle prestazioni i compiti delle unità amministrative sono arti- colati in progetti e gruppi di prestazioni. I compiti devono essere associati a obiettivi misurabili.

5 Le unità amministrative presentano annualmente un rapporto sul conseguimento

degli obiettivi. All’inizio di ogni programma di legislatura controllano la struttura e gli obiettivi dei loro gruppi di prestazioni.

Art. 44 Abrogato

3. Legge del 5 ottobre 19908 sui sussidi

Art. 5 cpv. 2 e 3 2 IlConsiglio federale riferisce all’Assemblea federale sul risultato dei riesami segnatamente:

7 RS 172.010 8 RS 616.1

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a. nei messaggi con cui propone di:

1. stanziare crediti d’impegno o limiti di spesa,

2. modificare norme in materia di sussidi;

b. nel messaggio concernente il consuntivo.

3 Se necessario, il Consiglio federale propone all’Assemblea federale modifiche

legislative e provvede ad adeguare di conseguenza le proprie ordinanze.

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