AS 2015 1871
Legge sull'asilo
Legge sull’asilo (LAsi)
Modifica del 26 settembre 2014
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 aprile 20141, decreta:
I La legge del 26 giugno 19982 sull’asilo è modificata come segue:
Art. 31a cpv. 1 lett. f
1 Di norma il CEM non entra nel merito della domanda d’asilo se il richiedente:
f. può essere allontanato nel suo Stato d’origine o di provenienza secondo l’ar- ticolo 31b.
Art. 31b Riconoscimento delle decisioni in materia di asilo e di allontanamento degli Stati Dublino 1 Il richiedente oggetto di una decisione negativa in materia di asilo e di una deci- sione di allontanamento passata in giudicato, prese da uno Stato vincolato da un ac- cordo di associazione alla normativa di Dublino (Stato Dublino), può essere allonta- nato direttamente nel suo Stato d’origine o di provenienza, conformemente alle con- dizioni della direttiva 2001/40/CE3, se: a. lo Stato Dublino competente non esegue per lungo tempo allontanamenti verso lo Stato d’origine o di provenienza del richiedente; e b. verosimilmente l’allontanamento dalla Svizzera può essere eseguito celer- mente. 2 Il CEM sollecita presso le autorità competenti dello Stato Dublino interessato le informazioni necessarie per l’esecuzione dell’allontanamento e prende gli accordi del caso.