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AS 2015 2045

Ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea

Correzione

Ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA)

del 18 dicembre 1995 (RU 1996 595; RS 748.132.1)

Art. 27

Invece di: Il finanziamento dei servizi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo negli aerodromi della categoria II incombe al fornitore dei servizi di navigazione aerea.

Leggasi: Il finanziamento dei servizi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo negli aerodromi della categoria II incombe all’esercente dell’aerodromo.

23 giugno 2015 Cancelleria federale

2015-1749 2045

O concernente il servizio della sicurezza aerea. Correzione RU 2015

2046