AS 2015 2057
Ordinanza dell'Assemblea federale concernente l'indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro
Ordinanza dell’Assemblea federale concernente l’indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro
del 19 giugno 2015
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 15 gennaio 20151; visto il parere del Consiglio federale del 25 febbraio 20152, decreta:
I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 13 dicembre 20023 sui giudici
Titolo prima dell’art. 15a Sezione 7a: Indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro
1 In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, e se la situazione lo giustifica, la commissione amministrativa o la direzione del Tribunale può versare al giudice un’indennità pari al massimo a uno stipendio annuo. Tiene conto in particolare dell’età, della situazione personale e professionale, della durata dell’impiego e delle circostanze della risoluzione del rapporto di lavoro. 2 Il versamento dell’indennità necessita dell’approvazione della Delegazione delle finanze delle Camere federali.
3 Il versamento di un’indennità è escluso se il giudice:
a. lascia la funzione poiché raggiunge l’età legale di pensionamento; b. è stato destituito o non è stato rieletto per aver violato gravemente i doveri d’ufficio; o c. di propria iniziativa ha disdetto il rapporto di lavoro o non si candida alla rielezione.