AS 2015 3705
Ordinanza sulla statistica del commercio esterno
Ordinanza sulla statistica del commercio esterno
Modifica del 2 settembre 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 12 ottobre 20111 sulla statistica del commercio esterno è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 lett. c
1 La statistica del commercio esterno fornisce informazioni in particolare su:
c. importazione ed esportazione di merci, suddivise secondo le caratteristiche delle imprese;
Art. 6 Destinatario, importatore, esportatore 1 La dichiarazione doganale d’importazione deve contenere il nome del destinatario, il numero d’identificazione dell’impresa, il suo indirizzo con il numero postale di avviamento e, se il destinatario e l’importatore non sono la stessa persona, il nome, il numero d’identificazione dell’impresa e l’indirizzo dell’importatore. È considerata destinatario la persona fisica o giuridica domiciliata nel territorio doganale svizzero alla quale è consegnata la merce. È considerato importatore colui che introduce o fa introdurre per proprio conto la merce nel territorio doganale svizzero. 2 La dichiarazione doganale d’esportazione deve contenere il nome dell’esportatore, il numero d’identificazione dell’impresa e il suo indirizzo con il numero postale di avviamento. È considerato esportatore colui che spedisce o fa spedire all’estero la merce per proprio conto o per conto dell’acquirente domiciliato all’estero.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
2 settembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 632.14
2015-1782 3705
Statistica del commercio esterno. O RU 2015
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