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AS 2015 4065

AS 2015 4065

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia

Modifica del 14 ottobre 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 gennaio 20051 che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20022 sugli embarghi (LEmb); in esecuzione delle risoluzioni 1521 (2003), 1532 (2004), 1683 (2006), 1689 (2006),

1753 (2007), 1903 (2009), 2128 (2013) e 2237 (2015)3 del Consiglio di sicurezza

delle Nazioni Unite,

Art. 2, 3 e 6 Abrogati

Art. 7 cpv. 1, 2 e 4 1 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui all’articolo 1. Conformemente alla risoluzione 1903 (2009) essa notifica in via preliminare al Comitato competente del Consiglio di sicurezza dell’ONU la fornitura di beni e servizi di cui all’articolo 1 capoverso 3 lettere b e c.

2 e 4 Abrogati

Art. 8 Dichiarazioni obbligatorie La fornitura di beni e servizi di cui all’articolo 1 capoverso 3 lettera b deve essere notificata alla SECO con almeno 30 giorni di anticipo.

Art. 9 cpv. 1

1 Chiunque viola l’articolo 1 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.