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AS 2015 5019

Ordinanza concernente un periodo di attesa per le funzioni direttive dell'Amministrazione federale, per i membri di organi direttivi di stabilimenti della Confederazione e per i membri di commissioni extraparlamentari (Ordinanza sul periodo di attesa)

Ordinanza concernente un periodo di attesa per le funzioni direttive dell’Amministrazione federale, per i membri di organi direttivi di stabilimenti della Confederazione e per i membri di commissioni extraparlamentari (Ordinanza sul periodo di attesa)

del 25 novembre 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 25 novembre 19981 sull’organizzazione

del Governo e dell’Amministrazione

Ingresso visti gli articoli 24, 43, 47, 57c capoverso 2 e 57g capoverso 1 della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA); visto l’articolo 6a capoverso 2 della legge del 24 marzo 20003 sul personale federale (LPers),

Art. 8eter Periodo di attesa per i membri di commissioni che svolgono compiti di vigilanza e regolamentazione 1 Per i membri di commissioni che svolgono compiti di vigilanza e regolamentazio- ne, il Consiglio federale può prevedere nella decisione di nomina un periodo di attesa qualora si presuma che, dopo l’uscita dalla commissione, l’inizio immediato di un’attività presso un datore di lavoro o un mandante del settore sottoposto a vigilanza o regolamentato generi un conflitto di interesse.

2 Un conflitto d’interesse può sussistere in particolare se:

a. questa attività può compromettere la credibilità e la reputazione della com- missione o della Confederazione; b. l’influenza di un membro della commissione su singole decisioni o il suo accesso a informazioni possa in qualche modo far pensare che la sua impar-

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O sul periodo di attesa RU 2015

zialità non sia più garantita con il passaggio a un datore di lavoro o a un mandante del settore sottoposto a vigilanza o a regolamentazione.

3 La durata del periodo di attesa va da un minimo di sei mesi a un massimo di

12 mesi.

4 Per il periodo di attesa può essere fissata un’indennità. A seconda del danno eco- nomico atteso nel singolo caso, corrisponde al massimo all’indennità attuale, da cui sono dedotti tutti i proventi, le indennità e le prestazioni previdenziali percepiti durante questo periodo. 5 Chi riceve un’indennità per il periodo di attesa è tenuto a comunicare al diparti- mento competente i proventi, le indennità e le prestazioni previdenziali percepiti durante questo periodo. 6 Le indennità percepite indebitamente durante il periodo di attesa devono essere restituite.

Art. 8jbis Periodo di attesa per i membri di consigli di amministrazione e d’istituto degli stabilimenti della Confederazione che svolgono compiti di vigilanza e regolamentazione 1 Per i membri di consigli di amministrazione e d’istituto degli stabilimenti della Confederazione che svolgono compiti di vigilanza e regolamentazione, il Consiglio federale può prevedere nella decisione di nomina un periodo di attesa qualora si presuma che, dopo l’uscita dal consiglio di amministrazione o d’istituto, l’inizio immediato di un’attività presso un datore di lavoro o un mandante del settore sotto- posto a vigilanza o a regolamentazione possa generare un conflitto d’interesse.

2 Un conflitto d’interesse può sussistere in particolare se:

a. questa attività può compromettere la credibilità e la reputazione dello stabi- limento della Confederazione; b. l’influenza di un membro del consiglio su singole decisioni o il suo accesso a informazioni possa in qualche modo far pensare che la sua indipendenza non sia più garantita con il passaggio a un datore di lavoro o a un mandante del settore sottoposto a vigilanza o a regolamentazione.

3 L’articolo 8eter capoversi 3–6 si applica per analogia.

2. Ordinanza del 3 luglio 20014 sul personale federale

Art. 94b Periodo di attesa 1 L’autorità competente secondo l’articolo 2 può convenire un periodo di attesa con gli impiegati di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, d e 1bis come pure con altri impiegati che hanno un’influenza determinante su singole decisioni di vasta portata o accesso a informazioni essenziali, da compiere dopo la cessazione del rapporto di

4 RS 172.220.111.3

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lavoro, qualora si presuma che la loro futura attività, retribuita o non retribuita, possa generare un conflitto d’interesse per un determinato datore di lavoro o man- dante.

2 Un conflitto d’interesse può sussistere in particolare se:

a. la nuova attività può compromettere la credibilità e la reputazione dell’unità amministrativa interessata o della Confederazione; b. l’influenza di una persona secondo il capoverso 1 su singole decisioni o il suo accesso a informazioni possa far pensare che la sua indipendenza non sia più garantita con il passaggio a un datore di lavoro o a un mandante interes- sato. 3 Tenuto conto di eventuali termini di sospensione, la durata del periodo di attesa va da un minimo di sei mesi a un massimo di 12 mesi. 4 Per il periodo di attesa può essere fissata un’indennità. A seconda del danno eco- nomico atteso nel singolo caso, corrisponde al massimo allo stipendio attuale secon- do l’allegato 2, da cui sono dedotti tutti i proventi, le indennità e le prestazioni previdenziali percepiti durante questo periodo. 5 Chi riceve un’indennità per il periodo di attesa è tenuto a comunicare all’autorità competente di cui all’articolo 2 i proventi, le indennità e le prestazioni previdenziali percepiti durante questo periodo. 6 Le indennità percepite indebitamente durante il periodo di attesa devono essere restituite.

3. Ordinanza del 28 settembre 20015 sul personale dell’Istituto svizzero

per gli agenti terapeutici

1bis Per il direttore e gli altri membri di direzione il termine di disdetta è di sei mesi.

2 In casi motivati, per altre funzioni possono essere convenuti contrattualmente

termini di disdetta più lunghi di quelli previsti al capoverso 1, ma non superiori a sei mesi.

Art. 34 cpv. 2 e 3 2I collaboratori impiegati si comportano e si esprimono in modo da tutelare l’immagine e la credibilità dell’Istituto e si astengono da qualsiasi comportamento o dichiarazione compromettenti. Evitano i conflitti tra i propri interessi e quelli dell’Istituto o, qualora non possano essere evitati, li rendono noti.

3 L’Istituto emana un codice di comportamento.

5 RS 812.215.4

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Art. 34a Assunzione presso un’azienda titolare di un’autorizzazione d’esercizio secondo la legge sugli agenti terapeutici 1 Se i collaboratori dell’Istituto vengono assunti presso un’azienda titolare di un’autorizzazione d’esercizio secondo gli articoli 5 e 18 della legge sugli agenti terapeutici, devono informarne l’Istituto al più tardi al momento della conclusione del contratto o dell’accettazione di un mandato. 2 L’Istituto può adottare misure per evitare conflitti d’interesse, in particolare l’attribuzione a un’altra funzione, la ricusazione o la sospensione dal servizio. 3 Il direttore è sospeso dal servizio durante il termine di disdetta, se dopo questo termine svolgerà un’attività presso un’azienda titolare di un’autorizzazione d’esercizio secondo gli articoli 5 e 18 della legge sugli agenti terapeutici.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

25 novembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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