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AS 2015 865

Legge federale sulla protezione dell'ambiente

Legge federale sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb)

Modifica del 26 settembre 2014

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati dell’11 febbraio 20141; visto il parere del Consiglio federale del 30 aprile 20142, decreta:

I La legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell’ambiente è modificata come segue:

Art. 32e cpv. 1bis, 2, 2bis, 3, frase introduttiva, lett. b, frase introduttiva, nonché 4 lett. b–d 1bis Per le discariche nelle quali sono depositati in modo definitivo esclusivamente rifiuti non inquinati una tassa può essere prescritta soltanto se è necessaria per pro- muovere il riciclaggio di tali rifiuti. 2 Il Consiglio federale stabilisce le aliquote delle tasse tenendo conto in particolare dei costi prevedibili nonché del tipo di discarica. L’aliquota non può superare: a. per i rifiuti depositati definitivamente in Svizzera:

1. in discariche per rifiuti non inquinati o poco inquinati: 8 fr./t,

2. in altre discariche: 25 fr./t;

b. per i rifiuti depositati definitivamente all’estero:

1. in discariche sotterranee: 30 fr./t,

2. in altre discariche: l’aliquota che si applicherebbe se i rifiuti fossero de-

positati definitivamente in una discarica in Svizzera. 2bis Il Consiglio federale può adeguare l’aliquota delle tasse di cui al capoverso 2 all’indice nazionale dei prezzi al consumo. 3 La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse esclusivamente per indennizzare le spese risultanti dai seguenti provvedimenti: b. l’esame, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 2001, se:

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4 Le indennità sono versate soltanto se i provvedimenti adottati sono conformi alle esigenze ecologiche e corrispondono a criteri di economicità e allo stato della tec- nica. Esse sono corrisposte ai Cantoni in funzione della spesa e ammontano: b. per le indennità di cui al capoverso 3 lettera b:

1. al 40 per cento dei costi computabili se nel sito non sono più stati depo-

sitati rifiuti dopo il 1° febbraio 1996,

2. al 30 per cento dei costi computabili se nel sito sono stati depositati

rifiuti anche dopo il 1° febbraio 1996, ma non oltre il 31 gennaio 2001; c. per le indennità di cui al capoverso 3 lettera c:

1. forfettariamente a 8000 franchi per bersaglio nel caso di impianti di tiro

a 300 m,

2. al 40 per cento dei costi computabili nel caso degli altri impianti di tiro;

d. per le indennità di cui al capoverso 3 lettera d, al 40 per cento dei costi com- putabili.

Art. 65a Disposizione transitoria della modifica del 26 settembre 2014 In deroga all’articolo 36 della legge del 5 ottobre 19904 sui sussidi, le domande di indennità per le spese risultanti dai provvedimenti secondo l’articolo 32e capo- verso 4 lettera b numero 2 sono esaminate secondo il diritto vigente al momento della presentazione della domanda se i provvedimenti sono stati avviati prima dell’entrata in vigore della modifica del 26 settembre 2014. Le domande devono essere presentate al più tardi due anni dopo l’entrata in vigore della presente modi- fica.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 26 settembre 2014 Consiglio nazionale, 26 settembre 2014 Il presidente: Hannes Germann Il presidente: Ruedi Lustenberger La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

4 RS 616.1

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Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

15 gennaio 20155.

2 La presente legge entra in vigore il 1° aprile 20156.

6 marzo 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

5 FF 2014 6233 6 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 2 mar. 2015.

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