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AS 2016 1317

Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Modifica del 20 aprile 2016

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 135 Hbis. Certificato di assicurazione e conto individuale

Art. 136 Abrogato

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2016.

20 aprile 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 831.101

2016-0551 1317

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O RU 2016

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