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AS 2016 2603

Ordinanza sul registro delle professioni psicologiche

Ordinanza sul registro delle professioni psicologiche (Ordinanza sul registro LPPsi)

del 6 luglio 2016

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 40 capoverso 2 della legge federale del 18 marzo 20111 sulle professioni psicologiche (LPPsi), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina la gestione, il contenuto e l’utilizzazione del registro delle professioni psicologiche.

2 Il registro delle professioni psicologiche contiene dati relativi a:

a. i titolari di un titolo federale di perfezionamento o di un titolo estero di per- fezionamento riconosciuto nei settori specialistici di cui all’articolo 8 LPPsi; b. i titolari di un’autorizzazione di esercitare la psicoterapia nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale; c. le persone che si sono annunciate secondo l’articolo 23 LPPsi.

Art. 2 Autorità competenti 1 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) gestisce il registro delle profes- sioni psicologiche. 2 Coordina la fornitura dei dati, in particolare quelli forniti dai servizi cantonali competenti per il rilascio dell’autorizzazione di esercitare la professione. 3 Concede i diritti individuali per il trattamento dei dati e l’accesso al registro delle professioni psicologiche.

RS 935.816.3 1 RS 935.81

2016-0420 2603

O sul registro LPPsi RU 2016

Sezione 2: Dati, fornitura e iscrizione di dati

Art. 3 Contenuto del registro 1 Il registro delle professioni psicologiche contiene i seguenti dati relativi ai titolari di un titolo federale di perfezionamento e di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto nei settori specialistici di cui all’articolo 8 LPPsi: a. il cognome e i nomi, i cognomi precedenti; b. la data di nascita e il sesso; c. la lingua di corrispondenza; d. le cittadinanze; e. il numero d’identificazione della persona (GLN 2); f. il diploma universitario in psicologia riconosciuto con Paese e data di rila- scio del diploma; g. i titoli federali di perfezionamento con luogo e data di rilascio; h. i titoli esteri di perfezionamento riconosciuti con Paese e data di rilascio nonché data del riconoscimento da parte della Commissione delle profes- sioni psicologiche (PsiCo); i. il numero d’identificazione delle imprese (IDI); j. la data del decesso. 2 Per i titolari di un’autorizzazione di esercitare la psicoterapia nel settore privato

sotto la propria responsabilità professionale il registro contiene: a. i dati di cui al capoverso 1; b. uno dei due seguenti stati dell’autorizzazione:

1. autorizzazione rilasciata,

2. nessuna autorizzazione;

c. i Cantoni che hanno rilasciato le autorizzazioni (Cantoni di autorizzazione), con data di rilascio dell’autorizzazione; d. la base in virtù della quale è stata rilasciata l’autorizzazione secondo l’articolo 24 o 49 capoverso 3 LPPsi; e. l’indirizzo dello studio, i numeri di telefono e gli indirizzi elettronici; f. le competenze linguistiche secondo l’articolo 24 capoverso 1 lettera c LPPsi; g. le restrizioni dell’autorizzazione e gli oneri di cui all’articolo 25 LPPsi con la data e la relativa descrizione; h. il rifiuto o la revoca dell’autorizzazione di esercitare la professione secondo l’articolo 26 LPPsi con la data; i. le restrizioni dell’autorizzazione soppresse con la data della soppressione;

2 GLN è l’acronimo di «Global Location Number».

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j. i motivi del rifiuto o della revoca dell’autorizzazione di esercitare la profes- sione; k. le misure disciplinari di cui all’articolo 30 LPPsi con la data e il motivo della decisione. 3 Per i fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare la professione durante 90 giorni

secondo l’articolo 23 LPPsi, il registro delle professioni psicologiche contiene: a. i dati di cui ai capoversi 1 lettere a–f e 2 lettera k; b. i Cantoni nei quali la persona interessata si è annunciata, con la data dell’annuncio; c. i titoli di perfezionamento verificati con data di emissione, luogo e Paese di rilascio nonché data del riconoscimento della verifica da parte della PsiCo.

Art. 4 Ufficio federale della sanità pubblica

1 L’UFSP iscrive nel registro delle professioni psicologiche:

a. per i titolari di un titolo federale di perfezionamento nei settori specialistici di cui all’articolo 8 LPPsi, i dati di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere a–g e j; b. per i titolari di un’autorizzazione di esercitare la psicoterapia nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale, l’indicazione se esistono dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 6 capo- verso 2. 2 L’UFSP registra i dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 6 capoverso 2 in un settore sicuro, separato dal resto del registro delle professioni psicologiche.

Art. 5 Commissione delle professioni psicologiche La Commissione delle professioni psicologiche (PsiCo) iscrive nel registro delle professioni psicologiche: a. per i titolari di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto, i dati di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere a–f e h; e b. per le persone annunciate secondo l’articolo 23 capoverso 2 LPPsi, i dati di cui all’articolo 3 capoversi 1 lettere a–e e 3 lettera c.

Art. 6 Cantoni 1 Le autorità cantonali competenti iscrivono nel registro delle professioni psicolo- giche: a. per i titolari di un’autorizzazione di esercitare la professione, i dati di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettere b–h; b. per i fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare la professione durante 90 giorni secondo l’articolo 23 capoverso 2 LPPsi, la data dell’annuncio.

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2 Le autorità cantonali competenti comunicano senza indugio all’UFSP i dati degni di particolare protezione seguenti concernenti gli psicoterapeuti che esercitano la psicoterapia nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale: a. le restrizioni dell’autorizzazione soppresse e la data della soppressione; b. il motivo del rifiuto o della revoca dell’autorizzazione di esercitare la profes- sione con la data; c. gli avvertimenti con il motivo e la data; d. gli ammonimenti con il motivo e la data; e. la comminazione di una multa con la data, il motivo e l’importo della multa; f. i divieti temporanei di esercitare la psicoterapia nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale, con il motivo nonché le date di inizio e di fine del divieto temporaneo; g. il divieto definitivo di esercitare la psicoterapia nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale, con il motivo e la data del divieto defi- nitivo.

Art. 7 Ufficio federale di statistica L’Ufficio federale di statistica (UST) iscrive nel registro delle professioni psicologi- che il numero IDI per tutte le persone iscritte che gestiscono una propria impresa.

Art. 8 Organizzazioni responsabili del perfezionamento Le organizzazioni responsabili del perfezionamento forniscono all’UFSP i dati di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere a–d nonché f e g concernenti: a. i titolari di un titolo di perfezionamento in psicoterapia considerato titolo fe- derale secondo l’articolo 49 capoversi 1e 2 LPPsi; b. i titolari di un titolo federale di perfezionamento nei settori specialistici di cui all’articolo 8 LPPsi.

Sezione 3: Qualità, comunicazione, utilizzazione e modifica dei dati

Art. 9 Qualità dei dati 1 Il Dipartimento federale dell’interno può stabilire i requisiti di qualità e il formato dei dati da fornire. 2 I fornitori di dati garantiscono che i dati nel loro settore di competenza vengano trattati secondo le prescrizioni. 3 Garantiscono in particolare che solo dati corretti e completi vengano iscritti nel registro delle professioni psicologiche oppure forniti o comunicati ai servizi compe- tenti.

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Art. 10 Comunicazione dei dati accessibili al pubblico 1 I dati accessibili al pubblico possono essere consultati attraverso Internet o su richiesta. 2I dati accessibili al pubblico solo su richiesta sono designati come tali nell’allegato 1.

Art. 11 Accesso tramite un’interfaccia standard 1 L’UFSP consente ai seguenti utenti di accedere ai dati accessibili al pubblico tramite un’interfaccia standard: a. i fornitori di dati; b. i servizi pubblici e privati incaricati dell’adempimento di compiti legali oppure in grado di dimostrare di avere un compito d’interesse pubblico. 2 I fornitori di dati ottengono l’accesso, tramite l’interfaccia standard, unicamente ai dati necessari all’adempimento dei loro compiti nell’ambito della LPPsi. 3I servizi pubblici e privati ottengono l’accesso, tramite l’interfaccia standard, unicamente ai dati necessari all’adempimento dei loro compiti. L’accesso viene autorizzato solo su domanda scritta e dietro pagamento di un emolumento. 4 L’UFSP pubblica in Internet un elenco dei servizi di cui al capoverso 1 lettera b che hanno accesso ai dati tramite l’interfaccia standard.

Art. 12 Impiego dei dati a scopi statistici e di ricerca 1 L’UFSP mette a disposizione dei seguenti servizi i dati del registro delle professio- ni psicologiche accessibili al pubblico: a. l’UST, annualmente e gratuitamente per scopi statistici; b. servizi pubblici e privati, in forma anonimizzata, per scopi di ricerca, purché dimostrino che il progetto di ricerca è d’interesse pubblico e che i dati sono necessari al progetto. 2 L’UFSP mette i dati a disposizione dei servizi di cui al capoverso 1 lettera b uni- camente su domanda scritta e dietro pagamento di un emolumento.

Art. 13 Comunicazione dei dati personali degni di particolare protezione alle autorità cantonali 1 Le autorità cantonali competenti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione possono chiedere per via elettronica informazioni sui dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 6 capoverso 2. 2 L’UFSP comunica all’autorità cantonale i dati personali degni di particolare prote- zione di cui all’articolo 6 capoverso 2 mediante un collegamento securizzato.

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Art. 14 Comunicazione dei dati personali degni di particolare protezione alla persona interessata

1 La persona iscritta nel registro delle professioni psicologiche può chiedere

all’UFSP per via elettronica o per scritto informazioni sui dati degni di particolare protezione di cui all’articolo 6 capoverso 2 che la concernono. 2 Per ottenere le informazioni per via elettronica deve chiedere all’UFSP un nome utente e una password.

3 L’UFSP comunica alla persona interessata i dati personali degni di particolare

protezione di cui all’articolo 6 capoverso 2 che la concernono mediante un collega- mento securizzato.

Art. 15 Modifica dei dati 1 L’UFSP, la PsiCo, i Cantoni e l’UST sono responsabili dei dati che iscrivono nel registro delle professioni psicologiche in virtù degli articoli 4, 5, 6 capoverso 1 e 7.

2 I Cantoni presentano all’UFSP una domanda per via elettronica per modificare i

dati che hanno comunicato in virtù dell’articolo 6 capoverso 2.

3 Le organizzazioni responsabili del perfezionamento presentano all’UFSP una

domanda per via elettronica per modificare i dati che hanno comunicato in virtù dell’articolo 8.

4 Tutte le modifiche sono messe a verbale.

Art. 16 Domanda di modifica da parte delle persone interessate 1 Le persone iscritte nel registro delle professioni psicologiche possono presentare una domanda per via elettronica per modificare i dati inesatti o mancanti che le concernono.

2 A tal fine devono chiedere all’UFSP un nome utente e una password.

Art. 17 Cancellazione ed eliminazione di iscrizioni nel registro delle professioni psicologiche 1 Le iscrizioni nel registro delle professioni psicologiche sono cancellate o eliminate e anonimizzate secondo l’articolo 43 LPPsi.

2 L’UFSP adotta le disposizioni necessarie per garantire la cancellazione e

l’eliminazione dei dati in tempo utile.

Sezione 4: Costi ed emolumenti

Art. 18 Ripartizione dei costi 1 L’UFSP assicura la programmazione, la gestione e l’ulteriore sviluppo del registro delle professioni psicologiche.

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2 Sostiene i costi non coperti da emolumenti.

3I costi per il collegamento e gli adeguamenti all’interfaccia standard secondo l’articolo 11 sono a carico degli utenti.

Art. 19 Emolumenti 1 Gli utenti dell’interfaccia standard di cui all’articolo 11 capoverso 1 lettera b sono

tenuti al pagamento dei seguenti emolumenti, a dipendenza dell’onere: a. un emolumento unico di 3000 franchi al massimo per il trattamento della domanda e la consulenza per la programmazione dell’interfaccia standard, il certificato e l’istruzione degli utenti; e b. un emolumento annuo di 5000 franchi al massimo per il supporto, il rinnovo del certificato, l’ampliamento delle capacità del server e la garanzia della qualità dei dati.

2 Gli utenti che nel contempo forniscono dati sono esentati dal pagamento degli

emolumenti.

3 Gli emolumenti per l’utilizzazione dei dati secondo l’articolo 12 capoverso 1

lettera b sono calcolati a dipendenza dell’onere risultante dal trattamento e dall’anonimizzazione dei dati. 4 Per il resto si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre

20043 sugli emolumenti.

Sezione 5: Sicurezza dei dati

Art. 20 Tutti i servizi che partecipano al registro delle professioni psicologiche adottano le misure tecniche e organizzative necessarie secondo le disposizioni in materia di protezione dei dati affinché i loro dati siano protetti contro la perdita, nonché contro il trattamento, la consultazione o la sottrazione da parte di persone non autorizzate.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 21 Disposizioni transitorie Il registro delle professioni psicologiche è accessibile al pubblico al più tardi entro un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

3 RS 172.041.1

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Art. 22 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2016.

6 luglio 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Allegato 1 (art. 3–8 e 10–17) Fornitura, trattamento e utilizzazione dei dati: diritti e obblighi Dati nel registro Fornitura, trattamento e utilizzazione dei dati: diritti e obblighi

Pubbl. UFSP Cantoni PsiCo Org. perf. PI UST

Dati personali di base Cognome e nome/i L A L A B, E E G Cognome/i precedente/i* L A L A B, E E G Data di nascita L A L A B, E E G Sesso L A L A B, E E G Lingua di corrispondenza* L A L A B, E E G Cittadinanza/e L A L A B, E E G Numero d’identificazione della persona (GLN) L A L A L E G Numero d’identificazione delle imprese (IDI) L L L L L E A Data del decesso* A C C C G Dati sui diplomi di formazione e perfezionamento Diploma universitario svizzero in psicologia riconosciuto con L A L L B, E E G data e luogo di rilascio Diploma universitario estero in psicologia riconosciuto con data L L L A L E G e Paese di rilascio Titolo federale di perfezionamento con data e luogo di rilascio L A L L B, E E G Titolo estero di perfezionamento riconosciuto con data e Paese L L L A L E G di rilascio, nonché data del riconoscimento da parte della PsiCo Dati sui titolari di un’autorizzazione di esercitare la professione Stato dell’autorizzazione L L A L L E G

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Dati nel registro Fornitura, trattamento e utilizzazione dei dati: diritti e obblighi

Pubbl. UFSP Cantoni PsiCo Org. perf. PI UST

Cantone/i di autorizzazione e data di rilascio L L A L L E G dell’autorizzazione Base per il rilascio dell’autorizzazione L L A L L E G Indirizzo dello studio, numero/i di telefono e indirizzo elettro- L L A L L E G nico Competenze linguistiche L L A L L E G Restrizioni dell’autorizzazione L L A L L E G Oneri L L A L L E G Descrizione delle restrizioni e degli oneri* L L A L L E G Revoca dell’autorizzazione L L A L L E G Rifiuto dell’autorizzazione L L A L L E G Dati sui fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare la professione durante 90 giorni Cantone/i in cui è stata annunciata la prestazione e data L L A L L E G dell’annuncio Titolo estero di perfezionamento verificato con data e Paese di L L L A L E G rilascio Data della verifica da parte della PsiCo L L L A L E G Dati degni di particolare protezione** Restrizioni dell’autorizzazione soppresse e data della soppres- A, F C, D, E D, E sione Motivo della revoca dell’autorizzazione di esercitare la profes- A, F C, D, E D, E sione con data Motivo del rifiuto dell’autorizzazione di esercitare la professio- A, F C, D, E D, E ne con data Indicazione sull’esistenza di misure disciplinari A C, D, E D, E

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Dati nel registro Fornitura, trattamento e utilizzazione dei dati: diritti e obblighi

Pubbl. UFSP Cantoni PsiCo Org. perf. PI UST

Avvertimento con motivo e data A, F C, D, E D, E Ammonimento con motivo e data A, F C, D, E D, E Comminazione di una multa con data, motivo e importo della A, F C, D, E D, E multa Divieti temporanei di esercitare la professione con motivo A, F C, D, E D, E nonché date di inizio e di fine Divieto definitivo di esercitare la professione con motivo e data A, F C, D, E D, E

Diritti e obblighi Fornitori di dati / utenti dei dati

A Iscrizioni, modifiche e cancellazione di dati UFSP Ufficio federale della sanità pubblica B Fornitura di dati PsiCo Commissione delle professioni psicologiche C Comunicazione di dati Cantoni Cantoni D Domanda di visione dei dati Org. perf. Organizzazioni responsabili del perfezionamento E Domanda di modifica Pubbl. Pubblico F Comunicazione di dati degni di particolare protezione su domanda PI Persona iscritta G Utilizzazione gratuita dei dati UST Ufficio federale di statistica L Lettura Vuoto Nessun diritto e/o obbligo

* Non pubblicato su Internet ** Dati non accessibili al pubblico

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