Lexipedia

AS 2016 433

Decisione n. 1/2015 del 16 dicembre 2015 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità-Svizzera che modifica gli allegati 1, 3, 4 e 7 dell'Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia

Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia Decisione n. 1/2015 del 16 dicembre 2015 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità-Svizzera che modifica gli allegati 1, 3, 4 e 7 dell’Accordo

Adottata il 16 dicembre 2015 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2016

Testo originale Il Comitato, visto l’Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia 1 (di seguito «l’Accordo»), in parti- colare l’articolo 52, paragrafo 4, considerando quanto segue: 1) l’articolo 52, paragrafo 4, primo trattino dell’Accordo stabilisce che il Comitato misto adotti le decisioni relative alla revisione degli allegati 1, 3, 4 e 7; 2) l’allegato 1 è stato modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2013 del Comitato misto del 6 dicembre 20132; 3) nuovi atti giuridici dell’Unione europea sono stati adottati negli ambiti contem- plati dall’Accordo. I testi degli allegati 1, 3, 4 e 7 dovrebbero essere modificati per tenere conto dell’evoluzione della pertinente legislazione dell’Unione europea. Ai fini della chiarezza del diritto e della semplificazione, è preferibile sostituire gli allegati 1, 3, 4 e 7 dell’Accordo con gli allegati della presente decisione, decide:

Art. 1 1. L’allegato 1 dell’Accordo è sostituito dal testo dell’allegato 1 della presente decisione. 2. L’allegato 3 dell’Accordo è sostituito dal testo dell’allegato 2 della presente decisione.

1 RS 0.740.72 2 RU 2014 225

2015-3209 433

Trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia. RU 2016

3. L’allegato 4 dell’Accordo è sostituito dal testo dell’allegato 3 della presente decisione. 4. L’allegato 7 dell’Accordo è sostituito dal testo dell’allegato 4 della presente decisione.

Art. 2 Per i trasporti di merci effettuati con veicoli a motore immatricolati in Svizzera la cui massa a pieno carico ammessa, inclusa quella dei rimorchi, è compresa tra 3,5 e 6 tonnellate, l’obbligo della licenza previsto all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1072/20093 del Parlamento europeo e del Consiglio si applica solo a partire dal 1° gennaio 2018.

Art. 3 I riferimenti al regolamento (CEE) n. 881/92 all’articolo 9 dell’Accordo rinviano al regolamento (CE) n. 1072/2009 e i riferimenti al regolamento (CEE) n. 684/92 all’articolo 17 dell’Accordo rinviano al regolamento (CE) n. 1073/20094.

Art. 4 La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2015.

Per la Confederazione Svizzera: Per l’Unione europea: Il capo della delegazione svizzera: Il Presidente: Peter Füglistaler Fotis Karamitsos

3 Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72), modificato da ultimo dal regolamen- to (UE) n. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1). 4 Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di tra- sporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).

Trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia. RU 2016

Allegato 1 «Allegato 1

Disposizioni applicabili

Conformemente all’articolo 52, paragrafo 6, del presente Accordo la Svizzera applica disposizioni legali equivalenti alle disposizioni menzionate qui di seguito: Disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione europea

Sezione 1: Accesso alla professione Direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (versione codificata) (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 82). Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercita- re l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51), modificata da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1). Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. n. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1). Ai fini del presente Accordo, a) l’Unione europea e la Confederazione Svizzera esentano dall’obbligo di es- sere muniti dell’attestato di conducente i cittadini della Confederazione Svizzera, degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati membri dello Spazio economico europeo; b) la Confederazione Svizzera può esentare cittadini di altri Stati, diversi da quelli menzionati alla lettera a), dall’obbligo di essere muniti dell’attestato di conducente solo previa consultazione e accordo dell’Unione europea; c) le disposizioni del capo III del regolamento (CE) n. 1072/2009 (relative al cabotaggio) non sono applicabili. Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).

Trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia. RU 2016

Ai fini del presente Accordo, le disposizioni del capo V del regolamento (CE) n. 1073/2009 (relative al cabotaggio) non sono applicabili. Decisione 2009/992/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, sui requisiti minimi relativi ai dati da inserire nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (GU L 339 del 22.12.2009, pag. 36). Regolamento (UE) n. 1213/2010 della Commissione, del 16 dicembre 2010, che stabilisce norme comuni sull’interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 21). Regolamento (UE) n. 361/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014, recante moda- lità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo ai documenti per il trasporto internazionale di passeggeri mediante autobus e che abroga il regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione (GU L 107 del 10.4.2014, pag. 39)

Sezione 2: Norme sociali Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’ap- parecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1161/2014 della Commissio- ne del 30 ottobre 2014 (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 19). Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35). Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4). Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consi- glio (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 1), modificato dal regolamento (UE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88). Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 35), modificata da ultimo dalla direttiva 2009/5/CE della Commissione del 30 gennaio 2009 (GU L 29 del 31.1.2009, pag. 45).

Trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia. RU 2016

Regolamento (UE) n. 581/2010 della Commissione, del 1° luglio 2010, sui periodi massimi per il trasferimento dei dati pertinenti dalle unità elettroniche di bordo e dalle carte del conducente (GU L 168 del 2.7.2010, pag. 16).

Sezione 3: Norme tecniche Veicoli a motore Direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicina- mento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (GU L 42 del 23.2.1970, pag. 16), modificata da ultimo dalla direttiva 2007/34/CE della Commissione del 14 giugno

2007 (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 49).

Direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicina- mento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad ac- censione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/27/CE della Commis- sione, del 10 aprile 2001 (GU L 107 del 18.4.2001, pag. 10). Direttiva 91/671/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 26), modificata da ultimo dalla direttiva di esecuzione 2014/37/UE della Commissione del 27 febbraio 2014 (GU L 59 del 28.2.2014, pag. 32). Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l’impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27), modificata dalla direttiva 2002/85/CE del Parla- mento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 (GU L 327 del 4.12.2002, pag. 8). Direttiva 92/24/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore (GU L 129 del 14.5.1992, pag. 154), modificata dalla direttiva 2004/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004 (GU L 44 del 14.2.2004, pag. 19). Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni vei- coli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico interna- zionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59), modificata dalla direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 febbraio 2002 (GU L 67 del 9.3.2002, pag. 47).

Trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia. RU 2016

Regolamento (CE) n. 2411/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo al rico- noscimento intracomunitario del segno distintivo dello Stato membro di immatrico- lazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 299 del 10.11.1998, pag. 1). Direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comu- nità (GU L 203 del 10.8.2000, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2010/47/UE della Commissione, del 5 luglio 2010 (GU L 173 dell’8.7.2010, pag. 33). Direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (GU L 275 del 20.10.2005, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2008/74/CE della Commissione, del 18 luglio 2008 (GU L 192 del 19.7.2008, pag. 51). Direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (rifusione) (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 12). Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 133/2014 della Commissione del 31 gennaio 2014 (GU L

47 del 18.12.2014, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1), modificato da ultimo dal regola- mento (UE) n. 627/2014 della Commissione del 12 giugno 2014 (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 28). Trasporto di merci pericolose Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull’adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (GU L 249 del 17.10.1995, pag. 35), modificata da ultimo dalla direttiva 2008/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 11). Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008,

Trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia. RU 2016

pag. 13), modificata da ultimo dalla direttiva 2014/103/UE della Commissione, del 21 novembre 2014 (GU L 335 del 22.11.2014, pag. 15).

Ai fini del presente Accordo, alla Svizzera si applicano le seguenti deroghe alla direttiva 2008/68/CE:

1. Trasporto su strada

Deroghe per la Svizzera a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2008/68/CE, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose:

RO-a-CH-1 Oggetto: trasporto di combustibile diesel e gasolio per riscaldamento (numero ONU 1202) in container cisterna. Riferimento all’allegato I capo I.1 della presente direttiva: 1.1.3.6 e 6.8 Contenuto dell’allegato della direttiva: esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto, regolamenti concernenti la costruzione di cisterne. Contenuto della normativa nazionale: i container cisterna non costruiti conforme- mente al punto 6.8 ma alla legislazione nazionale, che hanno capacità inferiore o pari a 1210 litri e sono utilizzati per il trasporto di combustibile diesel o gasolio per riscaldamento (numero ONU 1202), possono beneficiare delle esenzioni stabilite al punto 1.1.3.6 dell’ADR. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1 numeri 1.1.3.6.3 lette- ra b) e 6.14 dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621). Data di scadenza: 1° gennaio 2017.

RO-a-CH-2 Oggetto: esenzione dall’obbligo di detenere un documento di trasporto per determi- nate quantità di merci pericolose come specificato al punto 1.1.3.6. Riferimento all’allegato I, capo I.1 della presente direttiva: 1.1.3.6 e 5.4.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo di detenere un documento di tra- sporto. Contenuto della normativa nazionale: il trasporto di container vuoti e non puliti appartenenti alla categoria di trasporto 4 e di bombole per gas, piene o vuote, per gli apparecchi di respirazione utilizzate dai servizi di emergenza o come attrezzature subacquee, in quantità non superiori ai limiti stabiliti al punto 1.1.3.6, non è soggetto all’obbligo di detenere un documento di trasporto di cui al punto 5.4.1. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1 numero 1.1.3.6.3 lettera c) dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621). Data di scadenza: 1° gennaio 2017.

Trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia. RU 2016

RO-a-CH-3 Oggetto: trasporti di cisterne vuote non pulite da parte delle imprese che gestiscono impianti di stoccaggio di liquidi pericolosi per l’acqua. Riferimento all’allegato I, capo I.1 della presente direttiva: 6.5, 6.8, 8.2 e 9. Contenuto dell’allegato della direttiva: costruzione, equipaggiamento e ispezione delle cisterne e dei veicoli; formazione del conducente. Contenuto della normativa nazionale: i veicoli e cisterne/container vuoti non puliti utilizzati da imprese che forniscono assistenza a impianti di stoccaggio di liquidi pericolosi per l’acqua, utilizzati per contenere liquidi mentre le cisterne fisse sono sottoposte ad interventi di assistenza, non sono soggetti agli obblighi di costruzione, equipaggiamento e ispezione né agli obblighi in materia di etichettatura e marcatura con pannello arancione previsti dall’ADR. Sono soggetti a obblighi speciali in materia di etichettatura e identificazione e non è obbligatorio che il conducente abbia seguito la formazione di cui al punto 8.2. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1 numero 1.1.3.6.10 dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621). Data di scadenza: 1° gennaio 2017. Deroghe per la Svizzera a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose:

RO-bi-CH-1 Oggetto: trasporto di rifiuti domestici contenenti merci pericolose a impianti per lo smaltimento dei rifiuti. Riferimento all’allegato I, capo I.1. della presente direttiva: 2, 4.1.10, 5.2 e 5.4. Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione, imballaggio combinato, etichettatura e indicazioni poste sull’imballaggio, documentazione. Contenuto della normativa nazionale: le norme contengono disposizioni relative alla classificazione semplificata di rifiuti domestici contenenti merci pericolose (dome- stiche) svolta da un esperto riconosciuto dall’autorità competente, all’uso di reci- pienti adeguati e alla formazione del conducente. I rifiuti domestici che non possono essere classificati dall’esperto possono essere trasportati presso un centro di tratta- mento in piccole quantità identificate per imballaggio e unità di trasporto. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1 numero 1.1.3.7 dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621). Osservazioni: queste norme si applicano solo al trasporto di rifiuti domestici conte- nenti merci pericolose tra i siti pubblici per il trattamento e gli impianti per lo smal- timento dei rifiuti. Data di scadenza: 1° gennaio 2017.

Trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia. RU 2016

RO-bi-CH-2 Oggetto: trasporto per la restituzione di fuochi d’artificio. Riferimento all’allegato I, capo I.1 della presente direttiva: 2.1.2, 5.4 Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione e documentazione. Contenuto della normativa nazionale: allo scopo di facilitare il trasporto per la restituzione di fuochi d’artificio con numeri ONU 0335, 0336 e 0337 dai dettaglianti ai fornitori, sono previste esenzioni relative all’indicazione della massa netta e della classificazione del prodotto sul documento di trasporto. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1 numero 1.1.3.8 dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621). Osservazioni: il controllo dettagliato del contenuto esatto di ogni elemento inven- duto in ogni confezione è praticamente impossibile per i prodotti destinati alla vendita al dettaglio. Data di scadenza: 1° gennaio 2017

RO-bi-CH-3 Oggetto: certificato di formazione ADR per i viaggi compiuti al fine di trasportare veicoli guasti, i viaggi relativi a riparazioni, i viaggi effettuati per esaminare veicoli cisterna/cisterne e i viaggi compiuti su veicoli cisterna da esperti responsabili dell’esame del veicolo in questione. Riferimento all’allegato I, capo I.1 della presente direttiva: 8.2.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: i conducenti dei veicoli devono seguire appositi corsi di formazione. Contenuto della normativa nazionale: la formazione e i certificati ADR non sono richiesti nel caso di viaggi finalizzati a trasportare veicoli guasti o per eseguire prove relative alle riparazioni, viaggi effettuati su veicoli cisterna per esaminare il veicolo cisterna o la sua cisterna e viaggi compiuti da esperti responsabili dell’esame del veicolo cisterna. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: istruzioni del 30 settembre 2008 del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica- zioni (DATEC) sul trasporto su strada di merci pericolose. Osservazioni: in alcuni casi i veicoli guasti o sottoposti a riparazioni e i veicoli cisterna che vengono preparati per un’ispezione tecnica o sottoposti a controlli durante tale ispezione contengono ancora merci pericolose. Le disposizioni di cui al capitolo 1.3 e al punto 8.2.3 rimangono applicabili. Data di scadenza: 1° gennaio 2017.

Trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia. RU 2016

2. Trasporto per ferrovia

Deroghe per la Svizzera a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della diretti- va 2008/68/CE, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci perico- lose:

RA-a-CH-1 Oggetto: trasporto di combustibile diesel e gasolio per riscaldamento (numero ONU 1202) in container cisterna. Riferimento all’allegato II, capo II.1 della presente direttiva: 6.8. Contenuto dell’allegato della direttiva: regolamenti concernenti la costruzione di cisterne. Contenuto della normativa nazionale: sono autorizzati i container cisterna non costruiti ai sensi del punto 6.8 ma secondo la normativa nazionale, con una capacità pari o inferiore a 1210 litri e che sono utilizzati per il trasporto di gasolio da riscal- damento o combustibile diesel con numero ONU 1202. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: allegato all’ordinanza del DATEC del 3 dicembre 1996 relativa al trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD, RS 742.401.6) e appendice 1 numero 6.14 dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621). Data di scadenza: 1° gennaio 2017.

RA-a-CH-2 Oggetto: obbligo di documento di trasporto. Riferimento all’allegato II, capo II.1, della presente direttiva: 5.4.1.1.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: informazioni di carattere generale richieste nel documento di trasporto. Contenuto della normativa nazionale: uso di un termine collettivo nel documento di trasporto e di un elenco allegato contenente le informazioni obbligatorie come stabilito sopra. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: allegato dell’ordinanza del DATEC del 3 dicembre 1996 relativa al trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD, RS 742.401.6). Data di scadenza: 1° gennaio 2017. Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Con- siglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1).

Trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia. RU 2016

Sezione 4: Diritti di accesso e di transito ferroviario Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25). Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70). Direttiva 95/19/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 75). Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certifica- zione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44), modificata da ultimo dalla direttiva 2014/88/UE della Commissione del 9 luglio 2014 (GU L 201 del 10.7.2014, pag. 9). Regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione, del 13 giugno 2007, sull’uso di un formato europeo comune per i certificati di sicurezza e i relativi modelli di do- manda conformemente all’articolo 10 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e sulla validità dei certificati di sicurezza rilasciati nell’ambito della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 153 del 14.6.2007, pag. 9), modificato dal regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione, del 10 maggio 2011 (GU L 122 dell’11.5.2011, pag. 22). Decisione 2007/756/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale di cui all’articolo 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE (GU L 305 del 23.11.2007, pag. 30), modificata dalla decisione 2011/107/UE della Commissione, del 10 feb- braio 2011 (GU L 43 del 17.2.2011, pag. 33). Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione) (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2014/38/UE della

Commissione del 10 marzo 2014 (GU L 70 dell’11.3.2014, pag. 20). Regolamento (CE) n. 352/2009 della Commissione, del 24 aprile 2009, relativo all’adozione di un metodo comune di determinazione e di valutazione dei rischi di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 108 del 29.4.2009, pag. 4). Decisione 2010/713/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, concernente i moduli per le procedure di valutazione della conformità, dell’idoneità all’impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilità adottate nell’ambito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2010, pag. 1).

Trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia. RU 2016

Regolamento (UE) n. 1158/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, relativo a un metodo di sicurezza comune per valutare la conformità ai requisiti di ottenimento di certificati di sicurezza della rete ferroviaria (GU L 326 del 10.12.2010, pag. 11). Regolamento (UE) n. 1169/2010 della Commissione, del 10 dicembre 2010, concer- nente un metodo di sicurezza comune per la valutazione della conformità ai requisiti per ottenere un’autorizzazione di sicurezza per l’infrastruttura ferroviaria (GU L 327 dell’11.12.2010, pag. 13). Regolamento (UE) n. 201/2011 della Commissione, del 1° marzo 2011, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo autorizzato di veicolo ferroviario (GU L 57 del 2.3.2011, pag. 8). Decisione 2011/275/UE della Commissione, del 26 aprile 2011, relativa a una speci- fica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Infrastruttura» del sistema ferro- viario transeuropeo convenzionale (GU L 126 del 14.5.2011, pag. 53), modificata dalla decisione 2012/464/UE della Commissione del 23 luglio 2012 (GU L 217 del 14.8.2012, pag. 20). Regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione, del 10 maggio 2011, relativo ad un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci e che modifica il regolamento (CE) n. 653/2007 (GU L 122 dell’11.5.2011, pag. 22). Regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/302 della Commissione del 25 febbraio 2015 (GU L 55 del 26.2.2015, pag. 2). Decisione di esecuzione 2011/633/UE della Commissione, del 15 settembre 2011, concernente le specifiche comuni del registro delle infrastrutture ferroviarie (GU L 256 dell’1.10.2011, pag. 1). Decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione, del 4 ottobre 2011, relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati (GU L 264 dell’8.10.2011, pag. 32). Decisione 2012/88/UE della Commissione, del 25 gennaio 2012, relativa alla speci- fica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamen- to» del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 51 del 23.2.2012, pag. 1), modificata

da ultimo dalla decisione (UE) 2015/14 della Commissione del 5 gennaio 2015 (GU L 3 del 7.1.2015, pag. 44). Decisione 2012/757/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che modifica la decisione 2007/756/CE (GU L 345 del 15.12.2012, pag. 1), modificata dalla decisione 2013/710/UE della Commissione del 2 dicembre 2013 (GU L 323 del 4.12.2013, pag. 35). Regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, rela- tivo a un metodo di sicurezza comune per la supervisione da parte delle autorità

Trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia. RU 2016

nazionali preposte alla sicurezza dopo il rilascio di un certificato di sicurezza o di un’autorizzazione di sicurezza (GU L 320 del 17.11.2012, pag. 3). Regolamento (UE) n. 1078/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, relati- vo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono applicare le imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura che hanno ottenuto un certificato di sicurezza o un’autorizzazione di sicurezza e i soggetti responsabili della manuten- zione (GU L 320 del 17.11.2012, pag. 8). Regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile – carri merci» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE della Commissione (GU L 104 del 12.4.2013, pag. 1), modificato dal regolamento (UE) n. 1236/2013 della Commissione (GU L 322 del 3.12.2013, pag. 23). Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relati- vo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l’accessibilità del sistema ferrovia- rio dell’Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L

356 del 12.12.2014, pag. 110).

Regolamento (UE) n. 1301/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relati- vo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «Energia» del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 179). Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relati- vo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile – Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferrovia- rio dell’Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 228). Regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relati- vo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente la «sicurezza nelle gallerie ferroviarie» del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 394). Regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, relati- vo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile – rumore», che modifica la decisione 2008/232/CE e abroga la decisione 2011/229/UE (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 421). Regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione, dell’11 dicembre 2014, relati- vo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telemati- che per il trasporto merci del sistema ferroviario dell’Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 62/2006 (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 438).

Sezione 5: Altri settori Direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19).

Trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia. RU 2016

Direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuro- pea (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 39). Direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (GU L 319 del 29.11.2008, pag. 59).»

Trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia. RU 2016

Allegato 2 «Allegato 3

Comunità europea

(a) (Carta di cellulosa di colore azzurro Pantone 290 o di un colore il più simile possibi- le a quest’ultimo - formato DIN A4, 100 g/m2 o superiore) (Prima pagina della licenza) (Testo redatto nella/nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rila- scia la licenza)

Sigla distintiva dello Stato membro che Denominazione dell’autorità rilascia la licenza5 o dell’organismo competente

Licenza n. … o copia certificata conforme n. … per il trasporto internazionale di merci su strada per conto terzi

La presente licenza autorizza6 ...................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................

a effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per i tragitti effettuati sul territorio della Comunità, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi secondo la defi- nizione del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada, conformemente alle disposizioni generali della presente licenza.

5 Sigla distintiva dello Stato: (A) Austria, (B) Belgio, (BG) Bulgaria, (CY) Cipro, (CZ) Repubblica Ceca, (D) Germania, (DK) Danimarca, (E) Spagna, (EST) Estonia, (GR) Gre- cia, (F) Francia, (FIN) Finlandia, (HR) Croazia, (I) Italia, (IRL) Irlanda, (H) Ungheria, (L) Lussemburgo, (LT) Lituania, (LV) Lettonia, (MT) Malta, (NL) Paesi Bassi, (P) Por- togallo, (PL) Polonia, (RO) Romania, (S) Svezia, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacchia, (UK) Regno Unito.

6 Nome o ragione sociale e indirizzo completo del trasportatore.

Trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia. RU 2016

Osservazioni particolari: ............................................................................................................ ……………………………………........................................................................................... ……………………………………........................................................................................... La presente licenza è valida dal ....................................................................... al ………………………………………....... Rilasciata a: il …………........................................................ ………...……………....................................

………………………………………………………………………..7

(b) (Seconda pagina della licenza) (Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rila- scia la licenza)

Disposizioni generali La presente licenza è rilasciata a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009. Essa permette al titolare di effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per i tragitti effettuati sul territorio della Comunità e, se del caso, alle condizioni che essa stabili- sce, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi: – il cui punto di partenza ed il cui punto di arrivo si trovano in due Stati mem- bri diversi, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi; – in partenza da uno Stato membro e a destinazione di un paese terzo o vice- versa, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi; – tra paesi terzi con transito sul territorio di uno o più Stati membri, nonché gli spostamenti a vuoto in relazione con tali trasporti. Nel caso di un trasporto in partenza da uno Stato membro e a destinazione di un paese terzo e viceversa, la presente autorizzazione è valida sul territorio della Co- munità. Essa è valida nello Stato membro di carico e scarico solo una volta concluso l’accordo necessario tra la Comunità e il paese terzo in questione ai sensi del rego- lamento (CE) n. 1072/2009. La presente licenza è personale e non è cedibile a terzi. L’autorità competente dello Stato membro che l’ha rilasciata può ritirarla qualora il trasportatore: – abbia omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto l’uso della licen- za; – abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o il rin- novo della licenza.

7 Firma e timbro dell’autorità o organismo competente che rilascia la licenza.

Trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia. RU 2016

L’originale della licenza deve essere conservato dall’impresa di trasporto. Una copia certificata conforme della licenza deve trovarsi a bordo del veicolo8. Nel caso di un veicolo combinato, essa deve accompagnare il veicolo a motore e si riferisce al veicolo combinato anche nel caso in cui il rimorchio o il semirimorchio non siano immatricolati o ammessi alla circolazione a nome del titolare della licenza stessa o siano immatricolati o ammessi alla circolazione in un altro Stato. La licenza deve essere esibita ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo ne fac- ciano richiesta. Il titolare è tenuto a rispettare sul territorio di ogni Stato membro le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore in tale Stato, in particolare quelle in materia di trasporto e di circolazione.»

8 Per «veicolo» s’intende un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro o un veicolo combinato di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato mem- bro, adibiti esclusivamente al trasporto merci.

Trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia. RU 2016

Allegato 3 «Allegato 4

Trasporti e spostamenti a vuoto in relazione con tali trasporti esonerati da ogni regime di licenza o autorizzazione di trasporto

1. I trasporti postali effettuati nell’ambito di un regime di servizio universale.

2. I trasporti di veicoli danneggiati o da riparare.

3. I trasporti di merci con autoveicoli la cui massa a carico autorizzata, compresa quella dei rimorchi, non superi 3,5 tonnellate. 4. I trasporti di merci con autoveicoli sempreché sussistano le condizioni seguenti: a) le merci trasportate appartengono all’impresa o sono state da essa vendute, acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate; b) il trasporto serve a far affluire le merci all’impresa, a spedirle dall’impresa stessa, oppure a spostarle all’interno dell’impresa o, per esigenze aziendali, all’esterno dell’impresa stessa; c) gli autoveicoli adibiti a tale trasporto sono guidati da personale impiegato dall’impresa o messo a disposizione da quest’ultima conformemente a un obbligo contrattuale; d) i veicoli che trasportano le merci appartengono all’impresa o sono stati da questa acquistati a credito o noleggiati, a condizione che in quest’ultimo ca- so essi soddisfino le condizioni previste dalla direttiva 2006/1/CE9; Questa disposizione non si applica in caso di uso di un veicolo di sostitu- zione durante un guasto di breve durata del veicolo usato normalmente; e) il trasporto deve costituire soltanto un’attività accessoria nell’ambito di tutte le attività dell’impresa. 5. I trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche, nonché di altri artico- li necessari in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in caso di calamità naturali.»

9 Direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (versione codificata) (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 82).

Trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia. RU 2016

Allegato 4 «Allegato 7

Trasporti internazionali di viaggiatori in autobus

Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo si applicano le definizioni seguenti:

1. Servizi regolari

1.1 Per servizi regolari si intendono i servizi che effettuano il trasporto di viag- giatori con una frequenza e su un itinerario determinati e dove i viaggiatori possono salire a bordo e scendere a fermate prestabilite. I servizi regolari so- no accessibili a tutti, fatto salvo, se del caso, l’obbligo di prenotare. Un eventuale adeguamento delle condizioni di esercizio del servizio non ne modifica il carattere regolare.

1.2 Chiunque sia l’organizzatore dei trasporti, sono considerati altresì servizi

regolari quelli che effettuano il trasporto di determinate categorie di viaggia- tori, a esclusione di altri viaggiatori, purché tali servizi siano effettuati alle condizioni indicate al punto 1.1. Tali servizi sono denominati «servizi rego- lari specializzati». I servizi regolari specializzati comprendono in particolare: a) il trasporto di lavoratori dal domicilio al luogo di lavoro; b) il trasporto di scolari e studenti dal domicilio all’istituto scolastico. L’adeguamento dell’organizzazione del trasporto alle diverse necessità degli utenti non modifica il carattere regolare dei servizi specializzati.

1.3 L’organizzazione di servizi paralleli o temporanei, che servono la medesima

clientela dei servizi regolari esistenti, la mancata effettuazione di talune fer- mate o l’effettuazione di fermate supplementari da parte di servizi regolari esistenti sono soggette alle medesime norme che disciplinano questi ultimi.

2. Servizi occasionali

2.1 Per servizi occasionali si intendono i servizi che non rispondono alla defini- zione di servizi regolari, compresi i servizi regolari specializzati, e che sono segnatamente caratterizzati dal fatto che trasportano gruppi costituiti su ini- ziativa di un committente o del trasportatore medesimo. L’organizzazione di servizi paralleli o temporanei, paragonabili ai servizi regolari esistenti e che servono la medesima clientela di questi ultimi, è sog- getta ad autorizzazione secondo la procedura di cui alla sezione I. 2.2 I servizi di cui al presente punto 2 non perdono il carattere di servizio occa- sionale per il fatto di essere effettuati con una certa frequenza.

Trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia. RU 2016

2.3 I servizi occasionali possono essere offerti da un gruppo di trasportatori che agiscono per conto del medesimo committente. I nomi dei trasportatori, nonché, se del caso, i punti in cui si effettuano le coincidenze durante il percorso, sono comunicati alle autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea interessati e della Svizzera, secondo modalità da definirsi ad opera del Comitato misto.

3. Trasporto per conto proprio

Per trasporti per conto proprio si intendono i trasporti effettuati da una persona fisica o giuridica, senza scopo di lucro e a fini non commerciali, quando: – l’attività di trasporto costituisce per tale persona fisica o giuridica sol- tanto un’attività accessoria; – i veicoli usati sono di proprietà di tale persona fisica o giuridica ovvero sono stati da essa acquistati a rate o hanno formato oggetto di un con- tratto di leasing a lungo termine e sono guidati da un dipendente di tale persona fisica o giuridica o da tale persona medesima, o ancora da per- sonale impiegato dall’impresa o messo a disposizione da quest’ultima conformemente a un obbligo contrattuale.

Sezione I: Servizi regolari soggetti ad autorizzazione

Art. 2 Natura dell’autorizzazione

1. L’autorizzazione è redatta a nome del trasportatore; non può essere ceduta da

questi a terzi. Tuttavia, il trasportatore che ha ricevuto l’autorizzazione può, con il consenso delle autorità di cui all’articolo 3, paragrafo 1 del presente allegato, far svolgere il servizio da un subappaltatore. In tal caso il nome di quest’ultimo e la sua funzione di subappaltatore sono indicati nell’autorizzazione. Il subappaltatore deve soddisfare le condizioni indicate all’articolo 17 dell’Accordo. Nel caso di un consorzio di imprese per l’esercizio di un servizio regolare, l’auto- rizzazione è redatta a nome di tutte le imprese. Essa è rilasciata all’impresa che gestisce il consorzio, con copia alle altre imprese. L’autorizzazione indica i nomi di tutti gli esercenti.

2. La validità massima dell’autorizzazione è di cinque anni.

3. L’autorizzazione definisce quanto segue:

a) il tipo di servizio; b) l’itinerario su cui si effettua il servizio, in particolare il punto di partenza e il punto di arrivo; c) il periodo di validità dell’autorizzazione; d) le fermate e gli orari.

Trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia. RU 2016

4. L’autorizzazione deve essere conforme al modello fissato dal regolamento (UE)

n. 361/201410. 5. L’autorizzazione abilita il suo titolare o i suoi titolari ad effettuare servizi regolari sul territorio delle Parti contraenti. 6. L’impresa che gestisce un servizio regolare può utilizzare veicoli di rinforzo per far fronte a situazioni temporanee e eccezionali. In tal caso, il trasportatore deve provvedere affinché i documenti seguenti si trovino a bordo del veicolo: – una copia dell’autorizzazione del servizio regolare; – una copia del contratto stipulato tra l’impresa che gestisce il servizio rego- lare e l’impresa che mette a disposizione i veicoli di rinforzo o un docu- mento equivalente; – una copia certificata conforme della licenza comunitaria per i trasportatori dell’Unione europea o di un’analoga licenza svizzera per i trasportatori sviz- zeri, rilasciata all’impresa che fornisce i veicoli supplementari per il servi- zio.

Art. 3 Presentazione delle domande di autorizzazione

1. La presentazione delle domande di autorizzazione da parte degli operatori

dell’Unione europea è effettuata conformemente alle disposizioni dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1073/200911 e la presentazione delle domande di autorizzazio- ne da parte degli operatori svizzeri conformemente alle disposizioni del capitolo 3 dell’ordinanza del 4 novembre 200912 sul trasporto di viaggiatori (OTV). Per i servizi esonerati da autorizzazione in Svizzera ma soggetti ad autorizzazione nell’Unione europea, la presentazione delle domande di autorizzazione da parte degli operatori svizzeri sarà effettuata presso le autorità competenti svizzere se il punto di partenza di questi servizi è situato in Svizzera.

2. Le domande devono essere conformi al modello fissato dal regolamento (UE)

n. 361/2014. 3. A sostegno della domanda di autorizzazione, il richiedente fornisce tutte le infor- mazioni complementari che ritiene utili o che gli sono chieste dalle autorità compe- tenti per l’autorizzazione, in particolare uno schema di guida che consenta di con- trollare l’osservanza della normativa relativa ai tempi di guida e ai periodi di riposo,

10 Regolamento (UE) n. 361/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1073/2009 con riguardo ai documenti per il trasporto internazionale di passeggeri mediante autobus e che abroga il regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione (GU L 107 del 10.4.2014, pag. 39). 11 Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di tra- sporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1). 12 RS 745.11

Trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia. RU 2016

nonché una copia della licenza comunitaria per il trasporto internazionale di viag- giatori su strada per conto terzi per i trasportatori dell’Unione europea o di un’analoga licenza svizzera per i trasportatori svizzeri, rilasciata all’impresa che gestisce il servizio regolare.

Art. 4 Procedura di autorizzazione 1. L’autorizzazione è rilasciata con l’accordo delle autorità competenti delle Parti contraenti nel cui territorio vengono presi a bordo o fatti scendere i viaggiatori. L’autorità di rilascio inoltra a queste ultime – nonché alle autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea il cui territorio è attraversato senza che siano presi a bordo o deposti viaggiatori – una copia della domanda e di ogni altra documenta- zione utile, insieme con la propria valutazione. 2. Le autorità competenti della Svizzera e degli Stati membri dell’Unione europea cui è stato chiesto l’accordo notificano entro due mesi la loro decisione alle autorità di rilascio. Tale termine decorre dalla data di ricevimento della richiesta di accordo che figura nell’avviso di ricevimento. La mancata risposta entro tale termine da parte delle autorità consultate vale come risposta positiva e l’autorità di rilascio concede l’autorizzazione. La decisione notificata dalle autorità competenti degli Stati membri cui è stato chiesto l’accordo, se negativa, è opportunamente motivata. 3. Fatti salvi i paragrafi 7 e 8, l’autorità di rilascio prende una decisione entro quat- tro mesi dalla data di presentazione della domanda da parte del trasportatore.

4. L’autorizzazione è rilasciata a meno che:

a) il richiedente non sia in grado di effettuare il servizio oggetto della domanda con il materiale di cui dispone direttamente; b) il richiedente non abbia rispettato in passato le normative nazionali o inter- nazionali in materia di trasporti su strada, in particolare le condizioni e i re- quisiti relativi alle autorizzazioni per servizi di trasporto internazionale di viaggiatori, o abbia commesso gravi infrazioni delle regolamentazioni in materia di trasporti stradali, in particolare per quanto riguarda le norme ap- plicabili ai veicoli e le ore di guida e di riposo dei conducenti; c) in caso di domanda di rinnovo dell’autorizzazione, le condizioni di quest’ul- tima non siano state rispettate; d) l’autorità competente di una Parte contraente decida, in base ad analisi det- tagliata, che il servizio interessato comprometterebbe gravemente, sulle trat- te dirette interessate, l’esistenza di un servizio comparabile coperto da uno o più contratti di servizio pubblico conformi al diritto in vigore della Parte contraente. In questo caso, l’autorità competente definisce criteri non di- scriminatori che permettano di determinare se il servizio oggetto della do- manda comprometterebbe gravemente l’esistenza del servizio comparabile summenzionato e li comunica al Comitato misto su richiesta di quest’ultimo; e) l’autorità competente di una Parte contraente decida, in base ad analisi det- tagliata, che lo scopo principale del servizio non è trasportare passeggeri tra fermate ubicate nei territori delle Parti contraenti.

Trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia. RU 2016

Qualora un servizio internazionale di autobus esistente comprometta grave- mente, sulle tratte dirette interessate, l’esistenza di un servizio comparabile coperto da uno o più contratti di servizio pubblico conformi al diritto della Parte contraente in seguito a circostanze eccezionali impossibili da prevede- re al momento del rilascio dell’autorizzazione, l’autorità competente di una Parte contraente può, con l’accordo del Comitato misto, sospendere o ritirare l’autorizzazione ad esercitare un servizio internazionale di autobus dopo un preavviso di sei mesi al trasportatore. Il fatto che un trasportatore offra prezzi inferiori a quelli offerti da altri tra- sportatori stradali, oppure che il collegamento in questione sia già effettuato da altri trasportatori stradali, non può costituire di per sé una giustificazione per respingere la domanda. 5. L’autorità di rilascio può respingere le domande esclusivamente per motivi com- patibili con il presente Accordo. 6. Se la procedura per la formazione dell’accordo di cui al paragrafo 1 non ha esito positivo, si può adire il Comitato misto. 7. Il Comitato misto adotta quanto prima una decisione, che entra in vigore entro trenta giorni dalla sua notifica alla Svizzera e agli Stati membri dell’Unione europea interessati. 8. Dopo aver espletato la procedura prevista nel presente articolo, l’autorità di rila- scio ne informa tutte le autorità di cui al paragrafo 1, inviando loro, se del caso, una copia dell’autorizzazione.

Art. 5 Rilascio e rinnovo dell’autorizzazione 1. Al termine della procedura di cui all’articolo 4 del presente allegato, l’autorità di rilascio concede l’autorizzazione o ne respinge formalmente la domanda. 2. Il rigetto di una domanda deve essere motivato. Le parti contraenti garantiscono ai trasportatori la possibilità di far valere i propri interessi in caso di rigetto della loro domanda. 3. L’articolo 4 del presente allegato si applica, mutatis mutandis, alle domande di rinnovo di un’autorizzazione o di modifica delle condizioni poste all’esecuzione dei servizi soggetti ad autorizzazione. In caso di una modifica scarsamente rilevante delle condizioni di esercizio, segna- tamente un adeguamento delle frequenze, delle tariffe e degli orari, è sufficiente che l’autorità di rilascio comunichi l’informazione relativa alla modifica alle autorità competenti dell’altra Parte contraente.

Art. 6 Scadenza dell’autorizzazione La procedura da seguire in materia di scadenza di un’autorizzazione è conforme alle disposizioni dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1073/2009 e all’articolo 46 OTV.

Trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia. RU 2016

Art. 7 Obblighi dei trasportatori 1. Salvo in caso di forza maggiore, l’impresa che gestisce un servizio regolare è tenuta ad adottare, sino alla scadenza dell’autorizzazione, tutte le misure necessarie per garantire un servizio di trasporto che risponda alle norme di continuità, regolarità e capacità, nonché alle altre condizioni fissate dall’autorità competente in conformità dell’articolo 2, paragrafo 3 del presente allegato. 2. Il trasportatore è tenuto a pubblicare l’itinerario su cui si effettua il servizio, le fermate, gli orari, le tariffe e le altre condizioni di esercizio, in modo da garantire a tutti gli utenti facile accesso a tali informazioni. 3. La Svizzera e gli Stati membri dell’Unione europea interessati hanno la facoltà di apportare, di comune accordo e d’intesa con il titolare dell’autorizzazione, modifi- che alle condizioni di esercizio di un servizio regolare.

Sezione II: Servizi occasionali e altri servizi non soggetti ad autorizzazione

Art. 8 Documento di controllo 1. Per i servizi di cui all’articolo 18, paragrafo 1 dell’Accordo è necessario un documento di controllo (foglio di viaggio). 2. I trasportatori che effettuano servizi occasionali devono compilare il foglio di viaggio prima di ciascun viaggio. 3. I libretti di fogli di viaggio sono rilasciati dalle autorità competenti della Svizzera e dello Stato membro dell’Unione europea in cui è stabilito il trasportatore, o da organismi da esse designati. 4. Il modello del documento di controllo e le modalità di uso sono determinati dal regolamento (UE) n. 361/2014. 5. Nel caso dei servizi di cui all’articolo 18, paragrafo 2 dell’Accordo, il contratto, o una copia certificata conforme di esso, funge da documento di controllo.

Art. 9 Attestazione L’attestazione di cui all’articolo 18, paragrafo 6 dell’Accordo è rilasciata dall’auto- rità competente della Svizzera o dello Stato membro dell’Unione europea in cui è immatricolato il veicolo. Essa è conforme al modello fissato dal regolamento (UE) n. 361/2014.

Trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia. RU 2016

Sezione III: Controlli e sanzioni

Art. 10 Titoli di trasporto 1. I trasportatori che effettuano un servizio regolare, ad esclusione dei servizi rego- lari specializzati, forniscono un titolo di trasporto individuale o collettivo sul quale figurano: – i punti di partenza e di arrivo nonché, se del caso, il ritorno; – la durata di validità del titolo di trasporto; – la tariffa del trasporto. 2. Il titolo di trasporto di cui al paragrafo 1 deve essere esibito ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo ne facciano richiesta.

Art. 11 Controlli su strada e presso le imprese 1. Nel caso di un trasporto per conto terzi devono trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibiti agli agenti preposti al controllo che ne facciano richiesta, la copia cer- tificata conforme della licenza comunitaria per i trasportatori dell’Unione europea o dell’analoga licenza svizzera per i trasportatori svizzeri, nonché, a seconda della natura del servizio, l’autorizzazione (o una copia conforme di essa) o il foglio di viaggio. Nel caso di un trasporto per conto proprio, deve trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibita agli agenti preposti al controllo che ne facciano richiesta, l’attestazione (o una copia conforme di essa). 2. I trasportatori che effettuano trasporti internazionali di viaggiatori con autobus autorizzano i controlli intesi a garantire che i servizi siano effettuati correttamente, in particolare per quanto riguarda i tempi di guida e i periodi di riposo.

Art. 12 Assistenza reciproca e sanzioni 1. Le autorità competenti delle Parti contraenti si prestano reciproca assistenza ai fini dell’applicazione e del controllo sull’applicazione stessa delle disposizioni previste dal presente allegato. Esse procedono a scambi d’informazioni tramite i punti di contatto nazionali istituiti conformemente all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1071/200913. 2. Le autorità competenti della Parte contraente sul territorio della quale è stabilito il trasportatore ritirano la licenza comunitaria per i trasportatori dell’Unione europea o l’analoga licenza svizzera per i trasportatori svizzeri se il titolare:

13 Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51), modificata da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consi- glio del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).

Trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia. RU 2016

a) non soddisfa più alle condizioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1 dell’Accordo; oppure b) ha fornito informazioni inesatte sui dati necessari per ottenere il rilascio del- la licenza comunitaria per i trasportatori dell’Unione europea o dell’analoga licenza svizzera per i trasportatori svizzeri. 3. L’autorità di rilascio ritira l’autorizzazione se il titolare non soddisfa più alle con- dizioni che ne hanno determinato il rilascio in base al presente Accordo e in parti- colare in seguito a richiesta in tal senso avanzata dalle autorità competenti della Parte contraente sul territorio della quale è stabilito il trasportatore. Esse ne infor- mano immediatamente le autorità competenti dell’altra Parte contraente. 4. In caso di infrazione grave della normative in materia di trasporti e sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli, ai periodi di guida e di riposo dei conducenti e all’organizzazione senza autorizzazione dei servizi paralleli o temporanei di cui all’articolo 1, punto 2.1, le autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio è stabilito il trasportatore che ha commesso l’infrazione possono procedere in particolare al ritiro della licenza comunitaria per i trasportatori dell’Unione europea o dell’analoga licenza svizzera per i trasportatori svizzeri, oppure al ritiro temporaneo e/o parziale delle copie conformi della licenza comunitaria per i trasportatori dell’Unione europea o dell’analoga licenza svizzera per i trasportatori svizzeri. Tali sanzioni sono stabilite in funzione della gravità dell’infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria per i trasportatori dell’Unione europea o dell’analoga licenza svizzera per i trasportatori svizzeri, e del numero totale delle copie conformi di cui egli dispone per il suo traffico internazionale. Le autorità competenti della Parte contraente di stabilimento comunicano alle autori- tà competenti della Parte contraente sul cui territorio le infrazioni sono state accerta- te, quanto prima e comunque entro sei settimane dalla decisione definitiva al riguar- do, se è stata applicata una delle sanzioni summenzionate. Qualora non sia stata applicata una di queste sanzioni, le autorità competenti della Parte contraente di stabilimento ne indicano i motivi.

5. Quando le autorità competenti di una Parte contraente vengono a conoscenza di

un’infrazione grave del presente allegato o della legislazione in materia di trasporti su strada imputabile a un trasportatore non residente, la Parte contraente nel cui territorio è stata accertata l’infrazione comunica alle autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio è stabilito il trasportatore, quanto prima e comunque entro sei settimane dalla decisione definitiva al riguardo, le seguenti informazioni: a) una descrizione dell’infrazione e la data e l’ora in cui è stata commessa; b) la categoria, il tipo e la gravità dell’infrazione; e c) le sanzioni irrogate e le sanzioni eseguite. Le autorità competenti della Parte contraente ospitante possono esigere che le auto- rità competenti della Parte contraente di stabilimento impongano sanzioni ammini- strative, conformemente al paragrafo 4.

Trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia. RU 2016

6. Le Parti contraenti provvedono affinché i trasportatori abbiano il diritto di ricor- rere contro qualsiasi sanzione amministrativa ad essi irrogata secondo il presente articolo.

Art. 13 Iscrizione nei registri elettronici nazionali Le Parti contraenti provvedono affinché le infrazioni gravi della legislazione in materia di trasporti su strada imputabili a trasportatori stabiliti nel loro territorio che hanno dato luogo a una sanzione da parte delle autorità competenti di uno Stato membro dell’Unione europea o della Svizzera, così come il ritiro temporaneo o permanente della licenza comunitaria per i trasportatori dell’Unione europea o dell’analoga licenza svizzera per i trasportatori svizzeri o della copia certificata conforme della licenza comunitaria o dell’analoga licenza svizzera siano iscritti nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada. Le iscrizioni nel registro che riguardano il ritiro temporaneo o permanente di una licenza comunitaria per i trasportatori dell’Unione europea o dell’analoga licenza svizzera per i traspor- tatori svizzeri sono conservate nella banca dati per almeno due anni a decorrere dalla scadenza del periodo di ritiro in caso di ritiro temporaneo, o dalla data di ritiro in caso di ritiro permanente.»

Trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia. RU 2016

Decisione n. 1/2015 del 16 dicembre 2015 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità-Svizzera che modifica gli allegati 1, 3, 4 e 7 dell'Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia | Lexipedia | Lexipedia