AS 2017 2157
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dello Zimbabwe concernente la cooperazione internazionale
Traduzione1
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dello Zimbabwe concernente la cooperazione internazionale
Concluso il 9 febbraio 2017 Entrato in vigore il 9 febbraio 2017
Il Consiglio federale svizzero (qui di seguito denominato «la Svizzera») e il Governo della Repubblica dello Zimbabwe (qui di seguito denominato «Zimbabwe»), e in seguito denominati congiuntamente «Parti» e, separatamente, «Parte»; riaffermando il desiderio di rinsaldare le relazioni di amicizia e cooperazione tra i due Paesi; desiderosi di rafforzare un dialogo costruttivo e duraturo concernente aspetti inerenti alla cooperazione internazionale, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Base della cooperazione Il rispetto dei diritti umani e dei principi democratici, come definiti in particolare nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo adottata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, ispira le politiche interne ed estere di entrambe le Parti e costitui- sce un elemento essenziale equiparato agli obiettivi del presente Accordo.
Art. 2 Obiettivi (1) Obiettivo del presente Accordo è definire un quadro regolatorio per il dialogo sulla cooperazione internazionale. (2) Nell’ambito delle rispettive legislazioni nazionali, le Parti si impegnano a pro- muovere la realizzazione di progetti di assistenza umanitaria, tecnica e finanziaria nello Zimbabwe. Tali progetti hanno lo scopo di contribuire a migliorare in modo
RS 0.974.282.71
1 Dal testo originale inglese.
2016-1756 2157
Cooperazione Internazionale. Acc. con lo Zimbabwe RU 2017
sostenibile le capacità di sostentamento e la sicurezza della popolazione e ad allevia- re la povertà delle fasce più deboli della società zimbabwana, nonché a promuovere lo sviluppo democratico, la pace, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto. (3) I progetti realizzati sotto l’egida del presente Accordo devono, entro i limiti del possibile, essere conformi ai principi del Partenariato di Busan per una cooperazione allo sviluppo efficace.
Art. 3 Forme e settori di cooperazione (1) La cooperazione può assumere la forma di assistenza tecnica, progetti di svilup- po e per la sicurezza umana e/o di aiuto umanitario. Le varie forme di cooperazione possono essere attuate separatamente o in combinazione con altre. (2) La cooperazione può essere realizzata su base bilaterale o in coordinamento con altri donatori o organizzazioni regionali, nazionali, internazionali o multilaterali. (3) Con particolare riferimento alla Strategia di cooperazione svizzera per l’Africa australe, la cooperazione si concretizza nei seguenti settori: (a) potenziamento dell’erogazione di servizi; (b) rafforzamento delle istituzioni in settori tecnici rilevanti ai fini del pro- gramma regionale di cooperazione allo sviluppo della Svizzera; (c) promozione della pace e del buongoverno; (d) promozione di uno sviluppo socioeconomico sostenibile; e (e) altri settori di cooperazione concordati tra le Parti.
Art. 4 Modalità di cooperazione (1) Le Parti cooperano pienamente per garantire che sia raggiunto l’obiettivo del presente Accordo. (2) Per rendere operativo il programma di cooperazione, le Parti possono stipulare per scritto accordi sussidiari finalizzati ad agevolare l’attuazione di attività e proget- ti. (3) Le Parti ribadiscono l’importanza di mantenersi reciprocamente e pienamente informate sui progetti avviati ai sensi del presente Accordo. Gli accordi sussidiari di cui al paragrafo 2 devono disporre lo svolgimento di consultazioni e scambi di pareri regolari, almeno una volta all’anno, sullo stato di avanzamento dei progetti finanziati ai sensi del presente Accordo nel corso della loro attuazione.
Art. 5 Campo di applicazione Le disposizioni del presente Accordo si applicano: (1) ai progetti concordati tra la Svizzera, da un lato, e lo Zimbabwe o le rispetti- ve autorità centrali, provinciali e comunali nel territorio dello Zimbabwe, dall’altro;
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(2) ai progetti con enti o istituzioni di diritto pubblico o privato; la Svizzera manterrà lo Zimbabwe regolarmente informato sui progetti corrispondenti almeno una volta all’anno; e (3) alle attività risultanti da progetti o programmi regionali di cooperazione allo sviluppo co-finanziati dalla Svizzera o progetti o programmi co-finanziati dalla Svizzera tramite istituzioni multilaterali.
Art. 6 Privilegi e immunità (1) Lo Zimbabwe riconosce l’Ufficio della Direzione dello sviluppo e della coope- razione (DSC) come parte integrante dell’Ambasciata di Svizzera. L’Ufficio della DSC e i suoi rappresentanti, nonché le loro persone di accompagnamento, nel caso in cui non siano cittadine dello Zimbabwe, beneficiano dei privilegi e delle immuni- tà previsti dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 19612 sulle relazioni diploma- tiche. (2) Allo scopo di agevolare la realizzazione dei progetti di cooperazione, lo Zimba- bwe esonera da tasse, dazi doganali, imposte e altri oneri obbligatori tutte le attrez- zature, i servizi, i veicoli e il materiale finanziato tramite sovvenzioni dalla Svizzera e dai suoi partner di attuazione nonché l’attrezzatura importata, necessaria alla realizzazione dei progetti nell’ambito del presente Accordo e ne autorizza la riespor- tazione alle stesse condizioni. (3) Lo Zimbabwe agevola le procedure di trasferimento internazionale di valuta estera operate da programmi e progetti di cooperazione e specialisti stranieri con un mandato dell’Ambasciata di Svizzera, nonché dal personale del programma. (4) Lo Zimbabwe esonera gli specialisti stranieri, gli organismi di attuazione esteri e il personale straniero ai quali è affidato l’incarico di realizzare i progetti previsti nell’ambito del presente Accordo, come pure i loro familiari, dal pagamento di qualsiasi imposta sul reddito e sulla sostanza, come anche da altre tasse, dazi doga- nali, imposte e altri oneri obbligatori sui loro beni personali (suppellettili, autoveico- li, equipaggiamento professionale e privato) all’inizio e alla fine della loro missione. (5) Agli specialisti stranieri, al personale straniero e ai loro familiari lo Zimbabwe concede gratuitamente i permessi di lavoro e di soggiorno richiesti ai sensi della legge.
Art. 7 Autorità competenti Le autorità competenti per l’attuazione del presente Accordo sono: (1) per la Svizzera, il Dipartimento federale degli affari esteri; e (2) per lo Zimbabwe, il Ministero delle finanze e dello sviluppo economico.
2 RS 0.191.01
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Art. 8 Prevenzione della corruzione e dell’uso illecito di fondi (1) Le Parti condividono un interesse comune nella lotta contro la corruzione, che pregiudica la buona gestione degli affari pubblici e l’adeguata utilizzazione delle risorse necessarie allo sviluppo oltre a compromettere una concorrenza trasparente e aperta fondata sul prezzo e sulla qualità. (2) Le Parti dichiarano l’intenzione di unire i propri sforzi nella lotta contro la corruzione e adottano pertanto le misure necessarie a prevenire atti di corruzione e a intervenire contro i medesimi. (3) Il mancato adempimento delle presenti disposizioni costituisce motivo sufficien- te a giustificare l’annullamento dell’accordo di progetto pertinente, il ritiro di qual- sivoglia appalto correlato o della conseguente aggiudicazione, oppure l’adozione di qualsiasi altra misura correttiva ai sensi del diritto vigente. (4) Le Parti ritengono colpevoli di corruzione le persone o i funzionari pubblici coinvolti in un progetto finanziato ai sensi del presente Accordo che, in maniera diretta o indiretta, accettano, concordano di accettare o si offrono di accettare grati- ficazioni di qualsivoglia natura al fine di influenzare l’aggiudicazione di lavoro, vantaggi finanziari, contratti o appalti.
Art. 9 Modifiche Ogni modifica, alterazione o emendamento del presente Accordo necessita della forma scritta e diventa effettiva solo con l’ottenimento del consenso scritto delle Parti.
Art. 10 Validità e denuncia (1) Il presente Accordo entra in vigore il giorno della firma da parte delle Parti. (2) Il presente Accordo è applicabile retroattivamente anche ai progetti di coopera- zione avviati prima della sua firma e ancora in corso alla data dell’entrata in vigore. (3) Ciascuna Parte può denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo dan- done notifica scritta alla controparte almeno sei (6) mesi prima del termine auspica- to.
Art. 11 Composizione delle controversie Le Parti si adoperano per risolvere qualsivoglia controversia che potrebbe sorgere in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente Accordo, in uno spirito di reciproca amicizia e cooperazione, attraverso i canali diplomatici.
Art. 12 Riservatezza Tutte le informazioni riservate concordate tra le Parti sono trattate come tali a meno che una Parte dia il proprio consenso scritto, in deroga al proprio diritto di riserva- tezza, a divulgare una specifica informazione.
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Art. 13 Corrispondenza Tutta la corrispondenza e le comunicazioni tra le Parti concernenti le modifiche al presente Accordo sono sbrigate attraverso i canali diplomatici.
In fede di che, i sottoscritti, in quanto rappresentanti legittimamente nominati e autorizzati dalle Parti, hanno concordato e firmato il presente Accordo.
Fatto e firmato ad Harare il 9 febbraio 2017, in due esemplari in lingua inglese.
Per il Consiglio federale Per il Governo della svizzero: Repubblica dello Zimbabwe: Ruth Huber Patrick Chinamasa
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