Lexipedia

AS 2017 3345

Ordinanza sugli emolumenti per il rilascio di permessi concernenti la durata del lavoro conformemente alla legge sul lavoro (OEm-LL)

Ordinanza sugli emolumenti per il rilascio di permessi concernenti la durata del lavoro conformemente alla legge sul lavoro (OEm-LL)

Modifica del 10 maggio 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 16 giugno 20061 sugli emolumenti per il rilascio di permessi con- cernenti la durata del lavoro conformemente alla legge sul lavoro è modificata come segue:

2 Le aliquote degli emolumenti sono le seguenti:

a. rilascio di un permesso con un dispendio di tempo fino a un massimo di 3 ore fr. 200.– rilascio di un permesso con un dispendio di tempo superiore a 3 ore fr. 400.– 2bis Se la domanda di rilascio di un permesso è presentata in forma elettronica, gli emolumenti di cui al capoverso 2 lettera a si riducono del 25 per cento.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

10 maggio 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 822.117

2017-0210 3345

Emolumenti per il rilascio di permessi concernenti la durata RU 2017 del lavoro conformemente alla legge sul lavoro. O

Ordinanza sugli emolumenti per il rilascio di permessi concernenti la durata del lavoro conformemente alla legge sul lavoro (OEm-LL) | Lexipedia | Lexipedia