AS 2017 5161
Ordinanza sull'alcol
Ordinanza sull’alcol (OAlc)
del 15 settembre 2017
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 70 capoverso 1 e 78 della legge del 21 giugno 19321 sull’alcool (LAlc), ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Definizioni (art. 2 LAlc)
Nella presente ordinanza s’intende per: a. bevanda distillata: etanolo e bevande spiritose; b. etanolo: l’alcol etilico (C2H5OH) in tutte le sue forme, qualunque sia il mo- do di produzione e impiego; qualsiasi altro tipo di alcol destinato all’uso come bevanda o genere di consumo e utilizzabile come surrogato dell’alcol etilico è considerato come etanolo ai fini della presente ordinanza; c. bevanda spiritosa: bevanda contenente etanolo ottenuto mediante la distilla- zione o altri procedimenti tecnici; ai fini della presente ordinanza si intende per bevanda spiritosa anche l’etanolo puro o diluito destinato al consumo umano; d. prodotti alcolici ottenuti esclusivamente mediante fermentazione:
1. i prodotti definiti nella legislazione sulle derrate alimentari come birra,
vino, sidro o vino di frutta non contenenti più del 15 per cento di volu- me di alcol, senza aggiunta di bevande distillate,
2. i vini naturali di uve fresche non contenenti più del 18 per cento di vo-
lume di alcol, senza aggiunta di bevande distillate; e. agricoltore: gestore ai sensi dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sulla ter- minologia agricola che dirige un’azienda di almeno un ettaro di superficie
RS 680.11
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agricola utile, oppure di almeno 50 are in caso di colture speciali o di almeno
30 are in caso di vigneti in zone di forte pendenza o in zone terrazzate;
f. distilleria agricola: distilleria domestica conformemente all’articolo 14 LAlc; g. produttore professionale: titolare di un’azienda commerciale la cui produ- zione annua supera regolarmente i 200 litri di alcol puro; h. piccolo produttore: persona la cui produzione non supera i 200 litri di alcol puro all’anno.
Art. 2 Forma delle comunicazioni con le autorità (art. 3 LAlc)
Le registrazioni e le notifiche necessarie ai fini della tassazione sono effettuate nella forma prescritta dall’Amministrazione federale delle dogane (AFD): a. in forma elettronica; o b. in forma scritta.
Capitolo 2: Produzione di bevande distillate Sezione 1: Concessione
Art. 3 Principio (art. 3 LAlc) 1 Le concessioni per la produzione o la rettificazione di bevande distillate sono suddivise nelle categorie seguenti: a. distillerie professionali; b. distillerie per conto di terzi; c. distillerie agricole. 2 Nella concessione sono stabilite in particolare le materie prime la cui distillazione è autorizzata, la capacità e la prestazione degli impianti di distillazione, nonché eventuali condizioni e oneri.
Art. 4 Condizioni per il rilascio della concessione (art. 5 cpv. 4 LAlc) 1 Per ottenere la concessione di distilleria professionale o di distilleria per conto di terzi, il titolare dell’azienda o il gerente responsabile deve possedere, oltre alle attitudini professionali e personali, l’esercizio dei diritti civili. 2 La concessione può essere rifiutata o ritirata se il titolare o gerente è stato punito per infrazione grave o ripetuta contro la legislazione sull’alcol o sulle derrate ali- mentari o contro analoghe prescrizioni estere.
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3 Per determinare la quantità di bevande distillate prodotta, le distillerie professionali e le distillerie per conto di terzi devono disporre di recipienti, bilance o contatori conformi alle disposizioni dell’ordinanza del 15 febbraio 20063 sugli strumenti di misurazione e alle pertinenti disposizioni d’esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia. 4 Per l’immagazzinamento delle bevande distillate, le distillerie professionali devono disporre di recipienti conformi alle direttive dell’AFD.
Art. 5 Distilleria professionale (art. 4 LAlc)
La concessione per le distillerie professionali designa i prodotti (etanolo e bevande spiritose), nonché le materie prime con le quali questi possono essere prodotti.
Art. 6 Distilleria per conto di terzi (art. 13 LAlc)
Nella concessione per le distillerie ambulanti per conto di terzi figurano il luogo di stazionamento principale della distilleria e l’indirizzo postale. Gli altri luoghi di stazionamento devono essere comunicati in anticipo all’AFD.
Art. 7 Distilleria agricola (art. 14 LAlc) Per gli agricoltori impossibilitati ad avvalersi di una distilleria che lavora per conto di terzi a causa della loro posizione geografica, l’AFD può autorizzare un’azienda agricola vicina a distillare le loro materie prime o a concedere loro in prestito o a noleggio il proprio apparecchio per distillare. Si applicano per analogia le prescri- zioni di controllo previste per la produzione professionale.
Art. 8 Modifica e riattivazione della concessione (art. 14 LAlc)
1 L’AFD può autorizzare l’aumento della capacità della caldaia dell’alambicco di
una distilleria agricola fino a 150 litri al massimo. 2 L’agricoltore che distrugge o rende inutilizzabile la propria distilleria ha il diritto di riattivare la concessione durante 25 anni. Questo diritto è trasferibile.
Art. 9 Altre concessioni (art. 5 LAlc) 1 I piccoli produttori che al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza posseggono l’autorizzazione ad utilizzare il loro alambicco ricevono una concessio- ne. Essa non è trasferibile. 2 La distilleria non può essere trasformata per aumentare la sua capacità o la sua prestazione.
3 RS 941.210
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Sezione 2: Controlli
Art. 10 Principio (art. 7 LAlc)
1 L’AFD controlla che le prescrizioni della concessione siano osservate.
2 Le spese per i controlli possono essere addossate al titolare della concessione.
Art. 11 Dispositivi di controllo (art. 7 cpv. 3 LAlc) 1 L’AFD può prescrivere i dispositivi di controllo che reputa necessari. Le spese possono essere addossate al titolare della distilleria. 2I dispositivi di controllo sono collocati e tolti esclusivamente dagli organi dell’AFD. L’AFD può autorizzare il titolare della distilleria a collocare e togliere il dispositivo di controllo.
3 Qualsiasi guasto o irregolarità deve essere notificato immediatamente.
Art. 12 Ulteriori provvedimenti di controllo (art. 7 LAlc)
L’AFD può ordinare ulteriori provvedimenti di controllo che reputa giustificati.
Art. 13 Provvedimenti in caso di mora o insolvibilità (art. 6 cpv. 3 LAlc)
L’AFD può vietare la produzione di bevande distillate o subordinarla alla presenta- zione di una garanzia nel caso in cui: a. il pagamento appaia compromesso; b. esistano debiti fiscali scaduti; c. la persona soggetta all’imposta sia in ritardo con il pagamento; d. sia pendente una procedura d’esecuzione; o e. essa sia in possesso di un attestato di carenza beni in seguito a una procedura d’esecuzione e fallimento infruttuosa.
Art. 14 Agricoltori (art. 7 LAlc)
Gli agricoltori che producono più di 200 litri di alcol puro all’anno sono sottoposti agli stessi controlli delle distillerie professionali.
Art. 15 Altri impianti (art. 7 cpv. 4 LAlc)
Sono sottoposti al controllo dell’AFD anche gli impianti che non sono oggetto di una concessione ma possono servire alla produzione di bevande distillate.
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Sezione 3: Prezzi di presa in consegna dell’acquavite di frutta a granelli (art. 11 cpv. 1 LAlc)
Art. 16 I prezzi di presa in consegna dell’acquavite di frutta a granelli sono disciplinati nell’allegato 1.
Capitolo 3: Imposizione Sezione 1: Obbligo fiscale
Art. 17 Tenore alcolico determinante e tenore alcolico minimo (art. 23bis LAlc) 1 Ai fini dell’imposizione dei prodotti ai sensi degli articoli 2 e 23bis LAlc è determi- nante il loro tenore alcolico. 2 Ai fini dell’imposizione dei prodotti a cui sono state addizionate bevande distillate è determinante il tenore alcolico complessivo. 3 I prodotti con un tenore alcolico pari o inferiore all’1,2 per cento del volume non sono assoggettati all’imposta.
Art. 18 Prodotti non assoggettati all’imposta (art. 23bis LAlc)
I prodotti alcolici ottenuti esclusivamente mediante fermentazione di cui all’articolo 1 lettera d come pure il bioetanolo utilizzato come carburante non sono assoggettati all’imposta.
Art. 19 Persone assoggettate all’imposta (art. 20, 23bis cpv. 3, 28, 32 cpv. 2 e 34 cpv. 3 LAlc)
Sono assoggettati all’imposta: a. i produttori professionali; b. gli agricoltori; c. i piccoli produttori; d. i debitori doganali; e. i gestori dei depositi fiscali; f. i titolari di un’autorizzazione d’impiego.
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Sezione 2: Nascita del credito fiscale (art. 23 cpv. 1bis e cpv. 4 LAlc)
Art. 20
1 Il credito fiscale sorge:
a. per i produttori professionali e i piccoli produttori, al momento della produ- zione; b. per gli agricoltori con o senza fabbisogno personale limitato in franchigia d’imposta, al momento della consegna; c. per gli agricoltori con fabbisogno personale limitato in franchigia d’imposta, per le quantità impiegate che superano la franchigia, al momento della fattu- razione; d. per le persone che importano bevande distillate, al momento dell’inizio dell’obbligazione doganale conformemente all’articolo 69 della legge del 18 marzo 20054 sulle dogane.
2 Il credito fiscale è esigibile dal momento in cui sorge.
3 Il termine di pagamento scade generalmente dopo 30 giorni; per i depositi fiscali per i quali è stata fornita una garanzia il termine scade dopo 60 giorni. 4 Sono fatte salve le disposizioni sui depositi fiscali e sull’autorizzazione d’impiego.
Sezione 3: Calcolo dell’imposta
Art. 21 Aliquota dell’imposta (art. 22 cpv. 1 LAlc)
L’imposta ammonta a 29 franchi per litro di alcol puro.
Art. 22 Fabbisogno personale (art. 16 LAlc) 1 L’agricoltore può trattenere in franchigia d’imposta per il fabbisogno personale soltanto le bevande spiritose necessarie alla sua economia domestica e alla sua azienda agricola, ottenute dalla distillazione di materie prodotte dai suoi poderi o raccolte, a sua cura, allo stato selvatico nel Paese.
2 Non ha diritto alla franchigia d’imposta chi:
a. oltre all’azienda agricola gestisce una distilleria professionale; b. concede in affitto un’azienda agricola riservandosi la cura e lo sfruttamento degli alberi da frutto; c. è proprietario di un’azienda agricola e lascia a terzi lo sfruttamento del suolo sottostante gli alberi da frutto.
4 RS 631.0
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3 Il diritto alla franchigia decade quando non sono più adempiuti i requisiti necessari per essere riconosciuti quali agricoltori. 4 Se decade il diritto alla franchigia, dalle scorte di bevande spiritose sono trattenuti al massimo 20 litri in franchigia d’imposta per il fabbisogno personale.
Art. 23 Limitazione del fabbisogno personale in franchigia d’imposta (art. 16 LAlc)
1 L’AFD può fissare un limite massimo per il fabbisogno personale in franchigia
d’imposta per: a. le aziende agricole appartenenti a corporazioni di diritto pubblico o a istituti di utilità pubblica nonché per le aziende agricole appartenenti a persone fisi- che o giuridiche e amministrate o gestite da un dipendente; b. le aziende agricole gestite da una o più persone per conto di tutti, laddove una o più di esse esercitano regolarmente anche un’altra attività lucrativa; c. gli agricoltori con aziende di piccole dimensioni; d. gli agricoltori titolari di un permesso per la mescita o per il commercio al minuto di bevande spiritose; e. gli agricoltori autorizzati a distillare per conto di terzi; f. gli agricoltori che vivono nella stessa economia domestica del titolare di una distilleria professionale o di un committente professionale o la cui azienda agricola è territorialmente connessa a una distilleria professionale, a un’azienda attiva nella ristorazione o a un’azienda commerciale in cui ven- gono lavorati i prodotti della frutticoltura o della viticoltura; g. gli agricoltori che devono consegnare tutta la loro vendemmia alla coopera- tiva di produttori viticoli di cui sono soci, non esercitano in alcun modo il commercio di bevande spiritose e vogliono ritirare dalla cooperativa le be- vande spiritose per il proprio fabbisogno; h. gli agricoltori che non sono in grado di provare di aver impiegato secondo le prescrizioni il quantitativo per il fabbisogno personale in franchigia d’imposta presso i quali si constata un fabbisogno personale straordinaria- mente elevato, oppure presso i quali circostanze particolari rendono difficile controllare la produzione o l’impiego delle bevande spiritose; i. gli agricoltori che sono stati puniti per infrazioni alla legislazione sull’alcol. 2 Il quantitativo massimo di bevande spiritose ammesso in franchigia d’imposta per il fabbisogno personale è, annualmente, di 5 litri per persona adulta che lavora stabilmente nell’azienda agricola e di 1 litro per capo di bestiame grosso. Nei casi previsti nel capoverso 1 lettera h l’AFD può prescrivere un limite diverso in deroga a tale regola.
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Art. 24 Piccoli produttori (art. 22 cpv. 2 LAlc)
L’imposta per piccoli produttori è ridotta del 30 per cento. La riduzione è accordata per 30 litri di alcol puro all’anno.
Sezione 4: Deposito fiscale
Art. 25 Principio (art. 34 cpv. 2 e 3 LAlc) 1 Nei depositi fiscali si possono produrre, gestire e immagazzinare in sospensione d’imposta bevande distillate di proprietà del gestore del deposito. 2 La gestione deve essere organizzata in modo che sia possibile verificare l’entrata, la produzione, la lavorazione o trasformazione e il prelievo della merce. 3 Gli spazi adibiti alla vendita devono essere indicati chiaramente e separati dal deposito fiscale. 4 L’AFD può stabilire nei singoli casi e secondo il tipo di merce e di attività altri requisiti necessari a garantire la sicurezza fiscale.
Art. 26 Domanda di autorizzazione (art. 34 cpv. 3 LAlc) 1 La persona assoggettata all’imposta deve presentare la domanda di autorizzazione per gestire un deposito fiscale all’AFD. 2 Alla domanda deve essere allegata la documentazione rilevante ai fini della valuta- zione, in particolare: a. un estratto aggiornato del registro di commercio e del registro delle esecu- zioni; b. la designazione di una persona di contatto autorizzata a firmare; c. dati sulla quantità presumibilmente gestita annualmente; d. la descrizione dell’azienda con la planimetria e la rappresentazione schema- tica degli impianti, dei recipienti per l’immagazzinamento e, se necessario, delle condutture e degli eventuali spazi adibiti alla vendita; e. dati sui recipienti per l’immagazzinamento e i relativi strumenti di misura- zione; f. per le aziende in cui vengono prodotte bevande spiritose o prodotti conte- nenti bevande spiritose: le relative ricette.
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Art. 27 Garanzia (art. 34 cpv. 3 LAlc) 1 Il gestore di un deposito fiscale deve depositare una garanzia. Essa garantisce tutti i crediti derivanti dall’assoggettamento all’imposta sull’alcol. La garanzia è liberata solo quando sono stati adempiuti tutti gli obblighi. 2 La garanzia da prestare è basata sull’inventario medio annuo e sulle quantità che vengono immesse mensilmente in libero consumo.
3 L’AFD fissa l’importo della garanzia. Essa può stabilire oneri supplementari e
l’importo minimo.
Art. 28 Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione (art. 34 cpv. 3 LAlc)
1 L’AFD autorizza un deposito fiscale se:
a. sono gestiti annualmente almeno 200 litri di alcol puro ai sensi dell’arti- colo 25; b. sono prestate le garanzie necessarie; c. dal controllo risulta che i locali e i recipienti soddisfano i requisiti; e d. sono garantiti lo svolgimento corretto della procedura e la sicurezza fiscale. 2 L’autorizzazione per gestire un deposito fiscale può essere rilasciata per un periodo limitato e può essere vincolata a oneri.
3 Non è trasferibile.
Art. 29 Obbligo di registrazione (art. 34 cpv. 3 LAlc)
Il gestore del deposito deve registrare le entrate e le uscite di bevande distillate, le scorte e le attività autorizzate.
Art. 30 Obbligo fiscale (art. 34 cpv. 3 LAlc) 1 L’obbligo fiscale sorge nel momento in cui le bevande distillate sono trasferite dal deposito fiscale e immesse in libero consumo o allorquando si constatano ammanchi non ammessi in franchigia d’imposta ai sensi dell’articolo 64. 2 Chiunque esporta bevande distillate in sospensione d’imposta rimane assoggettato all’imposta finché l’ufficio doganale constata l’avvenuta esportazione.
3 Per il trasporto si applicano per il resto le disposizioni dell’articolo 45.
Art. 31 Notifica per l’imposizione e accredito (art. 34 cpv. 3 LAlc) 1 Ai fini dell’imposizione, il gestore di un deposito fiscale deve notificare mensil- mente all’AFD le entrate e le uscite entro l’ottavo giorno del mese successivo. Nel contempo deve comunicare l’inventario.
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2 Se risulta un saldo a favore dell’azienda che gestisce un deposito fiscale, il relativo importo è accreditato o compensato.
Art. 32 Notifica di cambiamenti (art. 34 cpv. 3 LAlc)
Il gestore del deposito deve notificare preventivamente i cambiamenti che si riper- cuotono sull’autorizzazione per gestire un deposito fiscale, segnatamente i cambia- menti apportati a edifici, impianti o installazioni.
Art. 33 Rinuncia all’autorizzazione (art. 34 cpv. 3 LAlc) 1 Il gestore del deposito che intende rinunciare all’autorizzazione per gestire un deposito fiscale lo comunica all’AFD con un preavviso di tre mesi. 2 La rinuncia all’autorizzazione per gestire un deposito fiscale ha effetto a partire dalla fine di un mese.
Art. 34 Revoca ed estinzione dell’autorizzazione (art. 34 cpv. 3 LAlc)
1 La revoca dell’autorizzazione per gestire un deposito fiscale avviene mediante
decisione dell’AFD.
2 L’autorizzazione per gestire un deposito fiscale si estingue:
a. alla scadenza del periodo di validità; b. a seguito di una rinuncia; c. con il trasferimento del deposito fiscale a terzi; d. con lo scioglimento della persona giuridica o il decesso del gestore; e. con la dichiarazione di fallimento nei confronti del gestore. 3 Il debito fiscale è dovuto dal momento in cui l’autorizzazione per gestire il deposi- to fiscale è revocata o si estingue.
Sezione 5: Autorizzazione d’impiego
Art. 35 Principio (art. 32 cpv. 2 LAlc) 1 L’autorizzazione d’impiego dà diritto a un’azienda commerciale di acquistare, utilizzare e vendere etanolo non denaturato ed esente da imposta. 2 L’azienda deve essere organizzata in modo che sia possibile verificare l’impiego dell’etanolo dall’entrata della merce alla sua trasformazione fino alla spedizione. 3 Lo scopo dell’impiego, i requisiti per la documentazione dei processi produttivi e le registrazioni necessarie relative alle quantità impiegate sono stabilite in ogni autorizzazione d’impiego.
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4 Chiunque produce medicamenti o specialità farmaceutiche deve essere in possesso di un’autorizzazione conformemente alla legislazione sugli agenti terapeutici.
Art. 36 Domanda di autorizzazione (art. 32 cpv. 2 LAlc)
1 L’azienda deve presentare la domanda di autorizzazione d’impiego all’AFD.
2 Alla domanda deve essere allegata la documentazione rilevante ai fini della valuta- zione, in particolare: a. la descrizione dell’attività commerciale o degli obbiettivi della ricerca; b. la descrizione dell’azienda; c. la quantità di litri di alcol puro esente da imposta che si intende acquistare annualmente; d. la quantità di litri di alcol puro assoggettato all’imposta che si intende cedere o impiegare annualmente; e. le modalità con le quali si intende garantire la tracciabilità del processo pro- duttivo e dell’impiego; f. per le aziende che commerciano etanolo: i piani dei serbatoi di stoccaggio e delle condutture; g. per le aziende che impiegano etanolo:
1. la descrizione dei processi in cui viene impiegato l’etanolo,
2. la descrizione dei prodotti e, su richiesta, delle relative ricette.
Art. 37 Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione (art. 32 cpv. 1, 2 e 3 lett. b LAlc)
1 L’AFD rilascia un’autorizzazione d’impiego se:
a. l’impiego è di natura commerciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 1 LAlc o a scopo di ricerca; b. l’impiego avviene:
1. ai fini della fabbricazione di prodotti esenti da imposta; o
2. in processi non finalizzati alla produzione di bevande o generi di con-
sumo; c. sono fornite le garanzie necessarie; e d. è garantita la tracciabilità del processo produttivo. 2 L’autorizzazione d’impiego stabilisce le condizioni per l’impiego e i controlli.
3 Può essere rilasciata per un periodo limitato e può essere vincolata a oneri.
4 Non è trasferibile.
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Art. 38 Notifica per l’imposizione e accredito (art. 32 cpv. 2 LAlc) 1 Il titolare di un’autorizzazione d’impiego deve notificare all’AFD, entro l’ottavo giorno del mese successivo, la quantità di etanolo assoggettato all’imposta che è stata impiegata o ceduta. 2 Se risulta un saldo a favore del titolare dell’autorizzazione, il relativo importo è accreditato o compensato.
Art. 39 Obbligo di registrazione (art. 32 cpv. 2 LAlc) 1 Il titolare di un’autorizzazione d’impiego deve registrare le entrate e le uscite di etanolo, il suo impiego e l’inventario. 2 Una volta all’anno occorre stilare l’inventario e rendere accessibile la contabilità merci con i dati sulle scorte.
Art. 40 Notifica dei risultati (art. 32 cpv. 2 LAlc) 1 Il titolare di un’autorizzazione d’impiego deve notificare i risultati annuali della contabilità merci secondo le istruzioni dell’AFD.
2 Sottostà all’obbligo di notifica chiunque:
a. commercia etanolo esente da imposta; o b. impiega più di 50 litri di alcol puro esente da imposta. 3 La notifica deve essere presentata entro il 30° giorno dalla fine dell’anno contabile o civile.
Art. 41 Perdite non comprovabili (art. 32 cpv. 2 LAlc)
1 Nell’ambito dell’impiego di etanolo assoggettato all’imposta, il titolare di
un’autorizzazione d’impiego può far valere le perdite non comprovabili dovute alla produzione e all’immagazzinamento. 2 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) stabilisce il valore forfettario delle perdite ammesse in franchigia d’imposta.
Art. 42 Notifica di cambiamenti (art. 32 cpv. 2 LAlc)
Il titolare di un’autorizzazione d’impiego deve notificare preventivamente i cam- biamenti nell’attività commerciale che si ripercuotono su tale autorizzazione, segna- tamente i cambiamenti apportati a processi produttivi, edifici o impianti.
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Art. 43 Rinuncia, revoca ed estinzione dell’autorizzazione (art. 32 cpv. 2 LAlc)
Si applicano le disposizioni degli articoli 33 e 34.
Sezione 6: Registro dell’etanolo (art. 72 LAlc)
Art. 44 1 Il registro dell’etanolo offre informazioni su chi ha diritto di acquistare bevande distillate esenti da imposta.
2 Le seguenti informazioni vengono rese disponibili al pubblico:
a. nome o denominazione dell’azienda; b. indirizzo; c. numero di registro; d. tipo di autorizzazione (deposito fiscale o autorizzazione d’impiego).
Sezione 7: Trasporto in sospensione d’imposta (art. 32 cpv. 3 lett. a e 34 cpv. 2 LAlc)
Art. 45
1 Ogni trasporto in sospensione d’imposta di bevande spiritose e di etanolo non
denaturato deve poter essere documentato.
2 Possono essere trasportati in sospensione d’imposta:
a. le bevande spiritose tra depositi fiscali; b. l’etanolo non denaturato tra depositi fiscali, tra aziende con autorizzazione d’impiego o tra depositi fiscali e aziende con autorizzazione d’impiego. 3 In caso di trasporto di cui al capoverso 2, il destinatario è assoggettato all’obbligo fiscale dal momento in cui conferma il ricevimento della merce.
4 Lo speditore è esonerato dall’imposta dal momento in cui è in possesso della
conferma di ricezione. 5 I documenti doganali ammessi ai fini dell’importazione o dell’esportazione sono riconosciuti quale prova del trasporto di bevande distillate in sospensione d’imposta tra la frontiera e il deposito fiscale o l’azienda con autorizzazione d’impiego e vice- versa. 6 All’atto dell’importazione, la sospensione dell’imposta deve essere richiesta nella dichiarazione doganale.
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Sezione 8: Denaturazione
Art. 46 Oggetto (art. 31 cpv. 2 LAlc)
1 L’etanolo e le bevande spiritose devono essere denaturati se:
a. non sono impiegati come bevande o generi di consumo; b. sono contenuti in un prodotto in una percentuale superiore all’1,2 per cento in volume; e c. tale prodotto è destinato al consumo finale. 2 L’obbligo di denaturazione non si applica all’etanolo, alle bevande spiritose e ai prodotti contenenti etanolo o bevande spiritose che: a. sono destinati alla produzione di derrate alimentari o medicamenti; o b. nell’ambito della produzione, della trasformazione o dell’impiego possono entrare direttamente a contatto con derrate alimentari o con medicamenti op- pure con prodotti medico-tecnici. 3 L’AFD può autorizzare su richiesta altre esenzioni dall’obbligo di denaturazione se si dimostra che l’impiego di etanolo denaturalizzato non è possibile.
Art. 47 Sostanze e processi impiegati per la denaturazione (art. 31 LAlc) 1 L’etanolo e le bevande spiritose sono considerati denaturati se contengono almeno un agente denaturante ammesso dall’AFD, nella concentrazione da essa stabilita. 2 I prodotti o le soluzioni alcoliche sono considerati denaturati se nella fabbricazione di prodotti esenti da imposta vengono modificati in modo da non essere più comme- stibili. 3È vietata qualsiasi manipolazione volta a diminuire l’efficacia delle sostanze denaturanti.
Art. 48 Domanda di autorizzazione per la denaturazione (art. 31 cpv. 2 LAlc) 1 La domanda di autorizzazione per la denaturazione deve essere presentata all’AFD.
2 Nella domanda devono essere indicati in particolare:
a. il nominativo della persona responsabile per la denaturazione; b. la descrizione dell’azienda o del deposito; c. informazioni sui metodi di denaturazione previsti; d. informazioni sugli strumenti di misurazione.
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Art. 49 Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione per la denaturazione (art. 31 cpv. 2 LAlc)
1 L’AFD rilascia un’autorizzazione per la denaturazione se:
a. l’azienda possiede un’autorizzazione per gestire un deposito fiscale o un’au- torizzazione d’impiego; b. è garantita la tracciabilità del processo di denaturazione; c. il richiedente dimostra di impiegare i metodi di denaturazione ammessi dall’AFD in virtù dell’articolo 31 capoverso 3 LAlc; d. l’azienda dispone degli strumenti di misurazione necessari; e e. vengono denaturati più di 1000 litri di alcol puro all’anno. 2 L’autorizzazione per la denaturazione può essere rilasciata per un periodo limitato.
Art. 50 Tracciabilità (art. 31 cpv. 2 LAlc)
Il processo di denaturazione deve essere documentato. Sono richieste le seguenti indicazioni: a. quantità e tenore alcolico del prodotto da denaturare; b. dosaggio e tipologia delle sostanze denaturanti; e c. strumenti di misurazione impiegati.
Art. 51 Notifica di cambiamenti (art. 31 cpv. 2 LAlc)
I cambiamenti che riguardano la persona responsabile per la denaturazione o l’attività commerciale e che si ripercuotono sull’autorizzazione per la denaturazione, segnatamente i cambiamenti apportati a processi produttivi, edifici, impianti o installazioni, devono essere notificati preventivamente.
Art. 52 Rinuncia, revoca ed estinzione dell’autorizzazione (art. 31 cpv. 2 LAlc)
Si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 33 e 34.
Art. 53 Domanda per un’unica denaturazione (art. 31 cpv. 2 LAlc) 1 Le persone che non sono titolari di un’autorizzazione per la denaturazione possono chiedere all’AFD l’autorizzazione per un’unica denaturazione. 2 La domanda deve essere presentata all’AFD con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo.
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3 Nella domanda occorre indicare:
a. i prodotti da denaturare; b. le sostanze denaturanti previste; c. la quantità dei prodotti da denaturare; d. il processo di denaturazione e le installazioni disponibili.
4 Chiunque presenti una domanda per un’unica denaturazione deve procurarsi le
sostanze denaturanti, fornire gli adeguati strumenti di misurazione e adottare le necessarie misure di sicurezza. L’AFD stabilisce l’ulteriore modo di procedere.
Sezione 9: Riscossione, restituzione e condono dell’imposta
Art. 54 Obbligo di notifica (art. 23 cpv. 1bis LAlc) 1 La persona assoggettata all’imposta deve presentare la notifica per l’imposizione all’AFD. 2 La notifica deve essere effettuata non appena sorge il credito fiscale. Sono fatti salvi gli articoli 31, 38, 57 e 58. 3 Il distillatore per conto di terzi si assume questo compito a nome del committente.
Art. 55 Procedura (art. 23 cpv. 1bis LAlc) 1 L’imposizione avviene sulla base della notifica della persona assoggettata. L’AFD può anche effettuare la tassazione sulla base delle proprie constatazioni. La tassazio- ne è comunicata sotto forma di decisione.
2 Per l’imposizione sono determinanti il volume o la massa e il tenore alcolico.
3 L’AFD può prescrivere l’attrezzatura necessaria per determinare la quantità delle bevande distillate assoggettate all’imposta, in particolare gli strumenti di misurazio- ne secondo l’ordinanza del 5 ottobre 20105 sulla determinazione del tenore alcolico. 4I produttori professionali devono tenere una contabilità delle materie prime e dell’alcol su cui fondare la notifica per l’imposizione.
Art. 56 Norme particolari applicabili agli agricoltori (art. 16 LAlc) 1 Gli agricoltori sono tassati per la quantità di bevande spiritose ceduta dietro paga- mento o gratuitamente a terzi o per la quale essi non possono far valere un fabbiso- gno personale in franchigia d’imposta. 2 Gli agricoltori con o senza fabbisogno personale limitato in franchigia d’imposta hanno l’obbligo di notificare all’AFD qualsiasi consegna.
5 RS 941.210.2
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3 Se nel corso dell’anno contabile vengono ceduti più di 50 litri di bevande spiritose imponibili, la notifica ai fini dell’imposizione avviene alla fine di ogni mese in cui tale quantità è raggiunta o superata. Le quantità inferiori a 50 litri sono assoggettate alla fine dell’anno contabile. 4 Per gli agricoltori con fabbisogno personale limitato in franchigia d’imposta, l’imposizione delle bevande spiritose impiegate che superano la quantità non assog- gettata all’imposta avviene alla fine dell’anno contabile. 5 Se la persona assoggettata all’imposta non adempie più i requisiti legali previsti per gli agricoltori nell’articolo 1 lettera e, l’imposizione avviene sino alla fine dell’anno contabile in questione.
Art. 57 Importazione (art. 28 LAlc)
1 La dichiarazione d’importazione deve contenere le seguenti indicazioni:
a. il numero di litri effettivi di bevande distillate; b. il tenore alcolico; e c. per le merci che vengono consegnate in sospensione d’imposta a un deposito fiscale o a un’azienda con autorizzazione d’impiego, il numero di autorizza- zione. 2 Se all’atto dell’importazione sorgono dubbi circa la riscossione dell’imposta, la decisione in merito spetta all’AFD. Gli organi doganali riscuotono l’imposta al confine conformemente alla procedura d’imposizione prevista nella legislazione doganale.
Art. 58 Esportazione (art. 36 LAlc)
1 La dichiarazione d’esportazione deve contenere le seguenti informazioni:
a. il numero di litri effettivi di bevande distillate; e b. il tenore alcolico. 2 Le restituzioni d’imposta devono essere fatte valere al momento dell’esportazione.
Art. 59 Prelievo di campioni (art. 23 cpv. 1bis LAlc)
Nell’ambito della vigilanza fiscale sulle bevande e sui prodotti che sono o possono essere assoggettati all’imposta nonché sulle sostanze destinate alla produzione di queste merci, l’AFD può prelevare gratuitamente campioni per analisi.
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Art. 60 Restituzione (art. 23bis cpv. 3 LAlc)
1 La domanda da presentare all’AFD deve contenere le richieste con le rispettive
motivazioni. Alla domanda devono essere allegati i giustificativi principali a fonda- mento della richiesta. 2 L’AFD è autorizzata a subordinare la restituzione all’adempimento di determinate condizioni previste ai fini dei controlli. 3 Se non è possibile determinare correttamente l’importo dell’onere fiscale, per la restituzione si può applicare l’aliquota più bassa. 4 La persona assoggettata all’imposta deve conservare per un periodo di cinque anni tutti i documenti rilevanti ai fini della restituzione e su richiesta deve presentarli. 5 Il diritto alla restituzione deve essere fatto valere entro un anno dal momento in cui sorge.
Art. 61 Proroga e condono (art. 69 cpv. 3 e 4 LAlc)
1 Su richiesta l’AFD può concedere una proroga alle persone assoggettate
all’imposta che non sono in grado di pagare per tempo la somma dovuta. 2 Se la riscossione della somma dovuta risulta troppo gravosa per le condizioni della persona assoggettata all’imposta, su richiesta può essere concesso un condono parziale o intero. Alla richiesta devono essere allegati documenti che comprovino la situazione finanziaria (sostanza, reddito, debiti).
3 La concessione della proroga o del condono può essere vincolata a condizioni
speciali, come la prestazione di garanzie o la rinuncia temporanea a produrre bevan- de distillate. Se queste condizioni non sono osservate, le agevolazioni concesse possono essere revocate.
Art. 62 Perdita (art. 69 cpv. 5 LAlc)
Qualsiasi perdita di merce, assoggettata o meno all’imposta, deve essere immedia- tamente notificata all’AFD. L’AFD può prevedere deroghe nella misura in cui l’obbligo di documentazione in caso di perdita sia previsto da altre disposizioni.
Art. 63 Distruzione intenzionale (art. 69 cpv. 6 LAlc) 1 La distruzione intenzionale di merce, assoggettata o meno all’imposta, deve essere notificata preventivamente all’AFD.
2 Sono escluse dall’obbligo di notifica le aziende con autorizzazione d’impiego,
purché la quantità da distruggere non superi i 1000 litri di etanolo.
3 L’AFD disciplina i dettagli relativi alla documentazione della distruzione.
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Sezione 10: Ammanchi di bevande spiritose (art. 23 cpv. 1bis e 34 cpv. 3 LAlc)
Art. 64 1 I produttori professionali possono far valere ammanchi dovuti alla produzione, alla distillazione, alla fabbricazione e all’imbottigliamento di bevande spiritose. 2I gestori di depositi fiscali possono inoltre far valere ammanchi dovuti all’immagazzinamento di bevande spiritose non assoggettate all’imposta.
3 Le disposizioni sugli ammanchi di bevande spiritose si applicano per analogia
all’etanolo assoggettato all’imposta.
4 Il DFF stabilisce gli ammanchi massimi ammessi in franchigia d’imposta.
Sezione 11: Realizzazione del pegno fiscale (art. 48 cpv. 4 e 5 LAlc)
Art. 65 Si applicano per analogia le disposizioni esecutive sulla realizzazione del pegno doganale contenute nell’ordinanza del 1° novembre 20066 sulle dogane.
Capitolo 4: Prescrizioni concernenti il commercio
Art. 66 Vigilanza sul commercio all’ingrosso e al minuto (art. 23 cpv. 3 e 42a LAlc) 1 Il commercio all’ingrosso e al minuto di bevande distillate sottostà alla vigilanza dell’AFD nella misura in cui ciò sia necessario per garantire e sorvegliare la riscos- sione del dazio doganale e dell’imposta nonché per applicare le altre disposizioni della LAlc e della presente ordinanza. 2 A tale scopo i commercianti all’ingrosso e al minuto di bevande distillate fornisco- no all’AFD tutte le informazioni e tutti i documenti commerciali richiesti. L’AFD è autorizzata a eseguire mediante i propri agenti in ogni momento e senza preavviso controlli dei magazzini e degli altri locali commerciali dei commercianti all’ingrosso e al minuto.
Art. 67 Registrazioni (art. 42a LAlc)
1 I libri di commercio e i documenti giustificativi devono permettere all’AFD:
a. di controllare le entrate e le uscite delle bevande distillate, distinte secondo il tipo di bevanda spiritosa, il fornitore e l’acquirente; e
6 RS 631.01
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b. di verificare in ogni momento le scorte, distinte secondo il tipo di bevanda spiritosa. 2 Le registrazioni delle aziende che commerciano esclusivamente merce imbottiglia- ta devono permettere di controllare l’origine delle bevande distillate, distinte secon- do la categoria di prodotto. 3 Si applicano per analogia le disposizioni sull’obbligo di registrazione previste nella legislazione doganale.
Art. 68 Deroghe (art. 39 e 41a LAlc)
1 Non è assoggettato alle prescrizioni di commercio:
a. il commercio di bevande distillate il cui tenore alcolico non supera l’1,2 per cento del volume; b. il commercio di generi alimentari il cui tenore alcolico non supera il 6 per cento del peso.
2 Le aziende che producono derrate alimentari di cui al capoverso 1 soggiacciono
alle prescrizioni di controllo di cui all’articolo 42a LAlc.
3 Chiunque produce o fa produrre bevande distillate provenienti esclusivamente
dalla distillazione di materie prodotte dai suoi poderi o raccolte, a propria cura, allo stato selvatico nel Paese e non le mesce né acquista per farne commercio non neces- sita un’autorizzazione: a. per la vendita a titolari di una patente per l’esercizio del commercio al minu- to; b. per altre vendite, se complessivamente non sono venduti più di 400 litri di bevande distillate all’anno.
Art. 69 Coordinamento (art. 43 LAlc)
L’AFD promuove il coordinamento fra i Cantoni nel disciplinamento del commercio al minuto, segnatamente: a. sostiene la collaborazione fra Confederazione e Cantoni come pure fra i Cantoni stessi; b. migliora l’informazione reciproca; c. provvede affinché i Cantoni applichino uniformemente le prescrizioni fede- rali concernenti le bevande distillate; d. consiglia i Cantoni nelle questioni giuridiche afferenti il commercio al minu- to di bevande distillate.
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Capitolo 5: Statistiche, emolumenti e interessi
Art. 70 Statistiche 1 L’AFD può utilizzare a scopi statistici le informazioni sulle bevande spiritose assoggettate all’imposta.
2 Può pubblicare le relative statistiche.
Art. 71 Emolumenti (art. 70 LAlc)
La riscossione degli emolumenti si fonda sull’ordinanza del 4 aprile 20077 sugli emolumenti dell’Amministrazione federale delle dogane.
Art. 72 Interesse moratorio (art. 23 cpv. 4 LAlc)
1 Dopo la scadenza del termine di pagamento è riscosso un interesse moratorio.
2 Il DFF stabilisce le aliquote e l’importo minimo al di sotto del quale non è riscosso alcun interesse moratorio.
Art. 73 Interesse rimuneratorio (art. 69 LAlc)
1 A contare dal momento del pagamento, l’AFD corrisponde un interesse rimunera-
torio sugli importi indebitamente riscossi o non restituiti. 2 Il DFF stabilisce le aliquote e l’importo minimo al di sotto del quale non è corri- sposto alcun interesse rimuneratorio.
Capitolo 6: Forfait d’esecuzione (art. 44 LAlc)
Art. 74 1 L’AFD riceve il 7,8 per cento dei proventi delle imposte sulle bevande distillate (entrate lorde dedotte le restituzioni). L’ammontare del forfait d’esecuzione è verifi- cato periodicamente.
2 Il forfait d’esecuzione serve in particolare a finanziare:
a. tutte le spese d’esercizio necessarie; b. i sussidi di cui all’articolo 43a LAlc.
7 RS 631.035
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Capitolo 7: Disposizioni finali
Art. 75 Abrogazione e modifica di altri atti normativi L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 2.
Art. 76 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
15 settembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato 1 (art. 16)
Prezzi di presa in consegna dell’acquavite di frutta a granelli
L’AFD paga per ogni litro al 100 per cento di acquavite di frutta a granelli franco luogo di consegna: franchi
a. per quantità fino a 100 litri 7.50 b. per quantità superiori a 100 litri, fino a 200 litri 3.50 c. per quantità superiori a 200 litri –.50
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Allegato 2 (art. 73)
Abrogazione e modifica di altri atti normativi
I Sono abrogati:
1. l’ordinanza del 12 maggio 19998 sull’alcool;
2. l’ordinanza del 22 novembre 20069 sulle tasse della Regìa federale degli
alcool.
II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza dell’8 settembre 199910 sull’archiviazione
Allegato 1 (art. 2 cpv. 1) Elenco degli organi federali Lett. b, titolo intermedio 4 Dipartimento federale delle finanze – Controllo federale delle finanze – Autorità federale di sorveglianza dei mercati finanziari
8 RU 1999 1731, 2003 542, 2007 1469, 2009 1757, 2010 2631 9 RU 2006 5355, 2011 4325 10 RS 152.11
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2. Ordinanza del 25 novembre 199811 sull’organizzazione del Governo e
dell’Amministrazione Allegato 1 (art. 8 cpv. 1) Elenco delle unità amministrative dell’Amministrazione federale Lett. B, cifra romana V, n. 2.2.
2.2 Enti, istituti e fondazioni autonomi sul piano giuridico:
2.2.1 Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA)
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) Autoritad federala per la surveglianza dals martgads da finanzas (FINMA)
2.2.2 Pensionskasse des Bundes PUBLICA
Caisse fédérale de pensions PUBLICA Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA Cassa federala da pensiun PUBLICA
3. Ordinanza dell’11 dicembre 199512 sugli acquisti pubblici
Ingresso visti gli articoli 2 capoversi 2 e 3, 7 capoverso 2, 10 capoverso 3, 13 capoversi 2 e 3, 17, 19 capoverso 2, 20 capoverso 2, 24 capoverso 1 e 35 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 199413 sugli acquisti pubblici (legge); visto l’articolo 39 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 199114 sui politecnici federali; visti gli articoli 3 e 8 dell’Accordo del 21 giugno 199915 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (Accordo bilaterale); visto l’articolo 3 dell’allegato R alla Convenzione del 4 gennaio 196016 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS),
11 RS 172.010.1 12 RS 172.056.11 13 RS 172.056.1 14 RS 414.110 15 RS 0.172.052.68 16 RS 0.632.31
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4. Ordinanza del 17 febbraio 201017 sull’organizzazione
del Dipartimento federale delle finanze
Capitolo 3, sezione 1 (art. 21 e 22) Abrogati
Articolo 29a Disposizioni transitorie della modifica del 15 settembre 2017 Fino all’entrata in vigore degli articoli 27, 38, 52, 71 e 76b della modifica del 30 settembre 201618 della legge del 2 giugno 193219 sull’alcool (LAlc), l’AFD svolge tutti i compiti previsti nella legislazione sull’alcol, con le seguenti eccezioni: a. le autorizzazioni secondo l’articolo 27 capoverso 2 LAlc sono rilasciate dalla Regìa federale degli alcool (RFA); b. la RFA sorveglia l’impiego delle bevande distillate che essa vende ai titolari di licenze; c. la RFA gestisce l’azienda di Schachen, nel Cantone di Lucerna, e conclude tutti i negozi giuridici ad essa connessi.
5. Ordinanza del 30 giugno 199320 sul Registro delle imprese e
degli stabilimenti
Art. 11 cpv. 1 lett. l Abrogata
6. Ordinanza del 5 aprile 200621 sulle finanze della Confederazione
Art. 2 lett. b Abrogata
17 RS 172.215.1 18 RU 2017 777 19 RS 680 20 RS 431.903 21 RS 611.01
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7. Ordinanza del 4 aprile 200722 sulle competenze penali
dell’Amministrazione federale delle dogane
Art. 1 lett. k Abrogata
Art. 2 lett. a n. 1 e b Le direzioni di circondario sono competenti a emanare decreti penali e ordini di confisca indipendenti: a. purché la multa prevista non superi 5000 franchi:
1. in caso di sottrazione o messa in pericolo dei tributi doganali,
dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta sul tabacco, dell’imposta sulla birra, dell’imposta sulle bevande distillate, dell’imposta sugli au- toveicoli, dell’imposta sugli oli minerali, della tassa sul traffico pesante, della tassa sul CO2, della tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (COV), sull’olio da riscaldamento extra leggero con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento nonché sulla benzina e sull’olio diesel con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento, in caso di messa in pericolo o sottrazione di importi sino a 4000 franchi, b. in caso di sottrazione o messa in pericolo dei tributi doganali, dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta sul tabacco, dell’imposta sulla birra, dell’imposta sulle bevande distillate, dell’imposta sugli autoveicoli, dell’imposta sugli oli minerali, della tassa sul traffico pesante, della tassa sul CO2, della tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (COV), sull’olio da riscaldamento extra leggero con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento nonché sulla benzina e sull’olio diesel con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento, commesse da persone che allestiscono pro- fessionalmente dichiarazioni doganali e conducenti professionali nel traffico delle merci commerciabili, purché i tributi sottratti o messi in pericolo non superino l’importo di 20 000 franchi, sempre che nel contempo non sia stata commessa un’infrazione dei divieti considerata più grave;
Art. 3 lett. b Sono competenti a emanare decreti penali nella procedura abbreviata giusta la legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (art. 65 cpv. 1 DPA): b. gli uffici doganali in caso di sottrazione o messa in pericolo dei tributi doga- nali, dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta sul tabacco, dell’imposta sulla birra, dell’imposta sulle bevande distillate, dell’imposta sugli autovei- coli, dell’imposta sugli oli minerali, della tassa sul traffico pesante, della tas- sa sul CO2, della tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (COV), sull’olio da riscaldamento extra leggero con un tenore di zolfo supe- riore allo 0,1 per cento nonché sulla benzina e sull’olio diesel con un tenore
22 RS 631.09
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di zolfo superiore allo 0,001 per cento, commesse da persone che allestisco- no professionalmente dichiarazioni doganali e conducenti professionali nel traffico delle merci commerciabili;
8. Ordinanza del DFF dell’11 dicembre 200923 concernente l’interesse
moratorio e rimuneratorio
Art. 1 cpv. 1 lett. g
1 Un interesse moratorio è dovuto:
g. in caso di pagamento tardivo delle imposte dovute in base alla legge del 21 giugno 193224 sull’alcool.
Art. 2 cpv. 1 lett. f
1 Un interesse rimuneratorio viene corrisposto:
f. in caso di restituzione tardiva dell’imposta sulle bevande distillate confor- memente all’articolo 73 dell’ordinanza del 15 settembre 201725 sull’alcol.
9. Ordinanza del 9 settembre 199826 sulle finanze e la contabilità
della Regìa federale degli alcool
Art. 5 cpv. 2 2 Lo stanziamento di crediti aggiuntivi o l’autorizzazione per sorpassi di credito è di competenza del Dipartimento federale delle finanze.
10. Ordinanza del 23 ottobre 201327 sui sistemi d’informazione
nel campo dell’agricoltura
Art. 5 lett. e Abrogata
23 RS 641.207.1 24 RS 680 25 RS 680.11 26 RS 689.7 27 RS 919.117.71
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11. Ordinanza del 5 ottobre 201028 sulla determinazione del tenore
alcolico Allegato I (art. 8)
Requisiti specifici degli strumenti di misurazione non elettronici
N. 3.1
Campo d’applicazione Classe d’accuratezza
3.1 OAlc29 Classe II
Tranne gli strumenti di misurazione utilizzati da: – piccoli produttori (art. 1 lett. h OAlc) Classe IV – agricoltori che producono meno di 200 litri di alcol puro all’anno(art. 14 OAlc) Classe IV
12. Ordinanza del 19 maggio 201030 sull’immissione in commercio
di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere
Art. 2 lett. b n. 2 Abrogato
28 RS 941.210.2 29 RS 680.11 30 RS 946.513.8
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