AS 2018 2753
Legge sul Tribunale federale dei brevetti
Legge sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB)
Modifica del 16 marzo 2018
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 21 settembre 20171; visto il parere del Consiglio federale dell’8 novembre 20172, decreta:
I La legge del 20 marzo 20093 sul Tribunale federale dei brevetti è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione In tutta la legge «direzione del Tribunale» è sostituito con «Commissione ammini- strativa».
Art. 19 Corte plenaria
1 La Corte plenaria nomina alla vicepresidenza:
a. il secondo giudice ordinario; o b. un giudice non di carriera con formazione giuridica. 2 Qualora nomini vicepresidente il secondo giudice ordinario, la Corte plenaria no- mina il terzo membro della Commissione amministrativa tra i giudici non di carriera. La designazione di un sostituto può essere prevista in un regolamento. 3 Le nomine della Corte plenaria sono valide soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici.
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Art. 20 cpv. 2
2 La Commissione amministrativa è composta:
a. del presidente del Tribunale federale dei brevetti; b. del vicepresidente; c. del secondo giudice ordinario o, se quest’ultimo esercita la vicepresidenza, di un giudice non di carriera.
Art. 22 cpv. 1 e 1bis
1 La Corte plenaria e la Commissione amministrativa procedono alle nomine a mag-
gioranza assoluta dei voti. 1bis La Commissione amministrativa prende le sue decisioni a maggioranza semp- lice.
Art. 23 cpv. 2 e 3, primo periodo 2 Il presidente può affidare tali compiti o alcuni di essi ad altri giudici con forma- zione giuridica o al secondo giudice ordinario. 3 Se la situazione giuridica o di fatto lo esige, il giudice unico può decidere insieme ad altri due giudici. …
Art. 35 cpv. 1 1 Il presidente dirige il procedimento quale giudice dell’istruzione sino alla pronun- cia della sentenza. Può delegare questo compito: a. a un altro giudice con formazione giuridica; o b. al secondo giudice ordinario.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 16 marzo 2018 Consiglio degli Stati, 16 marzo 2018 Il presidente: Dominique de Buman La presidente: Karin Keller-Sutter Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol
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Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
5 luglio 2018.4
2 La presente legge entra in vigore il 1° agosto 20185.
4 luglio 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr
4 FF 2018 1227 5 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 28 giugno 2018.
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