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AS 2018 3129

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)

Modifica del 15 agosto 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 14 novembre 20121 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. c Abrogata

Art. 3 Titolo di viaggio per rifugiati

1 Ha diritto a un titolo di viaggio per rifugiati:

a. lo straniero ai sensi dell’articolo 59 capoverso 2 lettera a LStr; b. lo straniero che è stato riconosciuto come rifugiato ai sensi della Convenzio- ne del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati da un altro Stato, sempre che il trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati abbia avuto luogo conformemente all’articolo 2 dell’Accordo europeo del 16 ottobre 19802 sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati.

2 Nel titolo di viaggio per rifugiati è menzionata la cittadinanza o l’apolidia.

Art. 4 Passaporto per stranieri 1 Ha diritto a un passaporto per stranieri lo straniero ai sensi dell’articolo 59 capo- verso 2 lettere b e c LStr.

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Rilascio di documenti di viaggio per stranieri. O RU 2018

2 Può essere rilasciato un passaporto per stranieri:

a. a uno straniero sprovvisto di documenti di viaggio titolare di un permesso di dimora o di una carta di legittimazione rilasciata conformemente all’arti- colo 17 capoverso 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 20073 sullo Stato ospite; b. a un richiedente l’asilo, a una persona bisognosa di protezione o a una per- sona ammessa provvisoriamente sprovvisti di documenti di viaggio se la SEM autorizza il ritorno in Svizzera conformemente all’articolo 9; c. a un richiedente l’asilo o un richiedente l’asilo oggetto di una decisione d’asilo negativa passata in giudicato, per preparare la propria partenza dalla Svizzera o la propria partenza definitiva per lo Stato d’origine o di prove- nienza o per uno Stato terzo.

3 Nel titolo di viaggio per rifugiati è menzionata la cittadinanza o l’apolidia.

4 Nel passaporto rilasciato conformemente al capoverso 2 lettera b sono menzionati la durata del viaggio e lo statuto di soggiorno del titolare. Possono esservi menzio- nati anche il motivo del viaggio e la destinazione.

Art. 5 Abrogato

Art. 7 Visto di ritorno 1 Le persone bisognose di protezione e le persone ammesse provvisoriamente titolari di un documento di viaggio valido emesso dal loro Stato d’origine o di provenienza e riconosciuto dalla Svizzera devono ottenere, per viaggi all’estero, un visto di ritorno. 2 La SEM rilascia un visto di ritorno alle condizioni di cui all’articolo 9 capoversi 1, 3bis e 4. 3 Le persone che hanno ottenuto un passaporto per stranieri in virtù dell’articolo 4 capoverso 2 lettera b non abbisognano di un visto di ritorno.

Art. 9. cpv. 3bis 3bis Gli affiliati richiedenti l’asilo o ammessi provvisoriamente possono ottenere dalla SEM un documento di viaggio o un visto di ritorno in vista di un viaggio all’estero purché viaggino accompagnati. La SEM decide in merito alla durata del viaggio.

Art. 12 cpv. 4 Abrogato

3 RS 192.121

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Rilascio di documenti di viaggio per stranieri. O RU 2018

Art. 13 cpv. 1 e 5

1 I documenti di viaggio sono validi:

a. il titolo di viaggio per rifugiati: cinque anni; b. il passaporto per stranieri rilasciato alle persone di cui all’articolo 4 capo- versi 1 e 2 lettera a: cinque anni; c. il passaporto per stranieri rilasciato alle persone di cui all’articolo 4 capo- verso 2 lettera b: dieci mesi; dopo il viaggio autorizzato conformemente all’articolo 9 il passaporto per stranieri perde la propria validità; d. il passaporto per stranieri rilasciato alle persone di cui all’articolo 4 capo- verso 2 lettera c: dopo l’entrata nello Stato di destinazione il passaporto per stranieri perde la propria validità; e. il documento di viaggio sostitutivo: unicamente per una partenza, un ritorno o un’entrata.

5 Abrogato

Art. 16 cpv. 1 1 L’autorità cantonale competente scatta una fotografia digitale del richiedente.

II Gli allegati 1–3 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

III La presente ordinanza entra in vigore il 15 settembre 2018.

15 agosto 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione: Alain Berset Il cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr

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Allegato 1 (art. 28)

Autorizzazione per la consultazione e il trattamento dei dati registrati nell’ISR

I dati elencati qui di seguito sono suddivisi in dati che figurano sul documento di viaggio e nella banca dati (I. Dati del documento di viaggio) e dati che si trovano unicamente nella banca dati (II. Dati supplementari nella banca dati). C = consultazione; T = trattamento e consultazione

Nome del campo dei dati Confederazione Cantone e Comune

Autorità degli stranieri Uffici dei passaporti SEM Admin SEM User SEM Lettori Posti di polizia UFCL Cgcf

Dati doc. di viaggio + banca dati I. Dati del documento di viaggio Tipo di documento di viaggio (art. 3 e 4 ODV) T T C C C T C C Cognome(i) (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T T C C C T C C Nome(i) (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T T C C C T C C Sesso (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T T C C C T C C Data di nascita (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T T C C C T C C Luogo di nascita (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T T C C C T C C Cittadinanza o apolidia (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T T C C C T C C Statura (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T T C C C T C C Fotografia (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T T C C C T T C Impronte digitali (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T T C C C T T Numero personale (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T T C C C T C C Data del rilascio (art. 111 cpv. 2 lett. c LStr) T T C T C T C C Durata di validità (art. 111 cpv. 2 lett. c LStr) T T C C C T C C Codice del Paese (art. 111 cpv. 2 lett. c LStr) T T C C C T C C Numero del documento di viaggio T T C T C T C C (art. 111 cpv. 2 lett. c LStr)

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Nome del campo dei dati Confederazione Cantone e Comune

Autorità degli stranieri Uffici dei passaporti SEM Admin SEM User SEM Lettori Posti di polizia UFCL Cgcf

Autorità di rilascio (art. 111 cpv. 2 lett. c LStr) T T C C C T C C Rappresentante legale degli stranieri minorenni o T T C C C T C C interdetti (art. 111 cpv. 2 lett. d LStr) Registrazioni su richiesta del richiedente T T C C C T C C (art. 111 cpv. 2 lett. e LStr) Durata del viaggio (art. 111 cpv. 2 lett. c LStr e T T C C C T C C art. 4 cpv. 4 ODV) Statuto di soggiorno (art. 111 cpv. 2 lett. c LStr e T T C C C T C C art. 4 cpv. 4 ODV) Motivo del viaggio (art. 111 cpv. 2 lett. c LStr e T T C C C T T C art. 4 cpv. 4 ODV) Destinazione (art. 111 cpv. 2 lett. c LStr e T T C C C T T C art. 4 cpv. 4 ODV) II. Dati supplementari nella banca dati Dati sulla perdita di un documento di viaggio T T C C C T C C (art. 111 cpv. 2 lett. f LStr e art. 20 cpv. 1 ODV) Dati sulla registrazione o sulla revoca di una registra- T T C C C T C C zione di un documento di viaggio nel RIPOL (art. 111 cpv. 2 lett. f LStr e art. 20 cpv. 5 ODV) Revoca (art. 22 ODV) T T C C C T C C Indirizzo (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T T C C C T C C Cognomi e nomi dei genitori (art. 111 cpv. 2 lett. a T T C C C T C C LStr) Cognomi dei genitori prima del matrimonio T T C C C T C C (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) Firma (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T T C C C T C C Numero dell’incarto (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T T C C C T C C Data di presentazione della domanda (art. 111 cpv. 2 T T C C C T C C lett. b LStr) Data della decisione sulla domanda (art. 111 cpv. 2 T T C C C T C C lett. b LStr)

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Nome del campo dei dati Confederazione Cantone e Comune

Autorità degli stranieri Uffici dei passaporti SEM Admin SEM User SEM Lettori Posti di polizia UFCL Cgcf

Altri dati relativi alla domanda (art. 111 cpv. 2 lett. b T T C C C T C C LStr) Altri dati relativi al documento di viaggio T T C C C T C C (art. 111 cpv. 2 lett. c LStr) Firme dei rappresentanti legali di stranieri minorenni T T C C C T C C o interdetti (art. 111 cpv. 2 lett. d LStr)

Abbreviazioni: Servizi federali SEM Admin Segreteria di Stato della migrazione, Sezione Documenti di viaggio della Divisione Ammissione Dimora (art. 1) SEM User Segreteria di Stato della migrazione, Direzione e supplenza della direzione della Divisione Ammissione Dimora e Sezione Documenti di viaggio della Divisione Ammissione Dimora (art. 1 della presente ordinanza e art. 111 cpv. 4 LStr) SEM Lettori Segreteria di Stato della migrazione, Direzione e supplenza della direzione della Divisione Ammissione Dimora e Sezione Documenti di viaggio della Divisione Ammissione Dimora (art. 1) UFCL Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, servizio preposto all’allestimento dei documenti di viaggio (art. 111 cpv. 5 lett. a LStr) Cgcf Corpo delle guardie di confine e posti di confine delle autorità di polizia dei Cantoni (art. 111 cpv. 5 lett. b LStr) Servizi cantonali e comunali Autorità degli stranieri e uffici dei passaporti Autorità cantonali e comunali competenti (art. 14–16) Posti di polizia Posti di polizia designati dai Cantoni per l’identificazione delle persone e per la ricezione di notificazioni concernenti documenti di viaggio smarriti (art. 20 cpv. 5 lett. a della presente ordinanza e art. 111 cpv. 5 lett. c LStr)

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Allegato 2 (art. 23 cpv. 2 e 3)

Emolumenti per documenti di viaggio e per il visto di ritorno

Rilascio di un docu- Registrazione di un Emolumento per la mento di viaggio visto di ritorno perdita del documento secondo l’art. 1 cpv. 1 per documento lett. a e b secondo l’art. 1 cpv. 1 lett. a e b CHF EUR CHF

Minori 35.–* gratis** 100.– Adulti 115.– 60.– 100.– * Minori di 18 anni ** Rilascio del visto esente da emolumento (art. 13 dell’O del 24 ottobre 2007 sugli emolu- menti LStr; RS 142.209)

Altri emolumenti Emolumento per la ricezione della domanda 25.– (riscosso dal Cantone): a persona Emolumento per la notifica di una decisione di rifiuto della domanda (art. 2 dell’O generale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti; RS 172.041.1): 150.–

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Allegato 3 (art. 23 cpv. 4)

Ripartizione degli emolumenti tra Confederazione e Cantoni Documenti di viaggio Confederazione Autorità cantonale competente e visti di ritorno Servizio preposto SEM (DFGP) Ricezione della Rilevamento dei all’allestimento del domanda dati biometrici documento di viaggio

Quota per la produ- Quota della Con- Quota parte zione federazione in del centro senso stretto CHF CHF CHF CHF

Titolo di viaggio per rifugiati / passaporto per stranieri Minori 45.90 – 25.– 20.– Adulti 45.90 49.10 25.– 20.–

Visto di ritorno senza dati biometrici Minori – – – Adulti 60 euro 25.– –

Visto di ritorno con dati biometrici Minori – – – Adulti Importo 25.– 20.– residuo4

4 I 20 franchi versati al Cantone sono dedotti dai 60 euro prelevati per il visto.

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