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AS 2018 37

Accordo quadro tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica democratica del Congo concernente la cooperazione internazionale

Traduzione

Accordo quadro tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica democratica del Congo concernente la cooperazione internazionale

Concluso il 24 ottobre 2017 Entrato in vigore mediante scambio di note il 5 dicembre 2017

Preambolo Il Governo della Confederazione Svizzera, di seguito «Governo svizzero», rappresentato dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), e il Governo della Repubblica democratica del Congo, di seguito «Governo congolese», rappresentato dal Ministero della cooperazione allo sviluppo, di seguito denominate «Parti», intendendo potenziare i legami di amicizia esistenti tra i due Paesi; desiderando rafforzare queste relazioni e sviluppare una cooperazione solida e fruttuosa tra i due Paesi; riconoscendo che tale cooperazione contribuirà a migliorare le condizioni economi- che e sociali nella Repubblica democratica del Congo; considerata l’importanza di stabilire un quadro giuridico per la loro cooperazione, basato sul dialogo e su responsabilità reciproche, convengono quanto segue:

Capitolo I: Base della cooperazione 1. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali, sanciti in particolare dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, informa la politica interna ed estera delle Parti e costituisce un elemento essenziale del presente Accordo, alla stessa stregua degli obiettivi ivi indicati.

RS 0.974.227.3

2017-2589 37

Cooperazione internazionale. Accordo quadro RU 2018

Capitolo II: Obiettivo e campo di applicazione dell’Accordo

2.1 Il presente Accordo presenta le modalità generali di tutte le forme che può

rivestire la cooperazione internazionale tra le Parti. 2.2 Le Parti promuovono, nell’ambito delle loro rispettive legislazioni nazionali, la realizzazione di progetti di cooperazione nella Repubblica democratica del Congo. Tali progetti mirano a completare gli sforzi di sviluppo, umanitari e di promozione della pace messi in atto dalla Repubblica democratica del Congo. Il presente Accor- do definisce norme e procedure applicabili alla gestione e all’attuazione di tali progetti.

Capitolo III: Applicazione

3.1 Le disposizioni del presente Accordo si applicano a:

a. progetti convenuti tra le Parti; b. progetti convenuti con società o istituzioni di diritto pubblico o privato di una delle due Parti, ai quali esse hanno congiuntamente deciso di applicare mutatis mutandis le disposizioni del Capitolo VI; c. progetti convenuti tra le Parti che erano in preparazione o in corso di realiz- zazione prima dell’entrata in vigore del presente Accordo. 3.2 Il Governo svizzero ha la facoltà di affidare l’adempimento dei propri obblighi a un organismo esecutivo, del quale avrà precedentemente comunicato il nome all’al- tra Parte. 3.3 Il Governo congolese applica ugualmente le modalità del presente accordo alle attività nazionali derivate da progetti regionali di cooperazione internazionale cofi- nanziati dalla Svizzera direttamente o tramite istituzioni multilaterali, a condizione che sia fatto espressamente riferimento al presente Accordo. 3.4 Se un accordo di progetto specifico tra le Parti dovesse prevedere attività di cooperazione internazionale che superano il campo di applicazione del presente Accordo, l’accordo di progetto specifico avrà la precedenza sul presente Accordo.

Capitolo IV: Forme di cooperazione Sezione 1: Forme 4.1.1 La cooperazione in oggetto comprende la cooperazione allo sviluppo, l’aiuto umanitario e i soccorsi d’urgenza, oltre che la promozione e il consolidamento della pace, ferma restando la possibilità di ricorso contemporaneo a più forme di coopera- zione. 4.1.2 La cooperazione può essere realizzata su basi bilaterali o in collaborazione con altri donatori o organizzazioni multilaterali. 4.1.3 Le attività di cooperazione possono essere affidate a organizzazioni o istitu- zioni private o pubbliche, nazionali, internazionali o multilaterali.

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Sezione 2: Cooperazione allo sviluppo 4.2.1 La cooperazione allo sviluppo può assumere la forma di assistenza tecnica e finanziaria, segnatamente il trasferimento delle conoscenze mediante formazione e consulenza, erogazione di servizi e fornitura di equipaggiamenti e materiale necessa- ri alla realizzazione dei progetti. 4.2.2 Nell’ambito della cooperazione allo sviluppo, il Governo svizzero è rappre- sentato dall’Ambasciata di Svizzera e/o dall’Ufficio di cooperazione svizzero.

Sezione 3: Aiuto umanitario e soccorsi d’urgenza

4.3.1 L’aiuto umanitario nella Repubblica democratica del Congo, compresi i

soccorsi d’urgenza, sarà accordato dal Governo svizzero sotto forma di materiali, servizi, contributi finanziari o tramite l’invio di periti.

4.3.2 I progetti di aiuto umanitario nella Repubblica democratica del Congo si

rivolgono alle popolazioni più colpite e contribuiscono nel contempo a potenziare, per quanto possibile, le capacità delle organizzazioni umanitarie locali e nazionali. 4.3.3 Le misure di cooperazione nell’ambito dell’aiuto umanitario saranno accorda- te in funzione delle circostanze e in risposta a necessità urgenti della popolazione vittima di calamità naturali o di disastri provocati da azioni umane riconosciute a livello internazionale. 4.3.4 Nell’ambito dell’aiuto umanitario, il Governo svizzero è rappresentato dal- l’Ambasciata di Svizzera e/o dall’Ufficio di cooperazione svizzero.

Sezione 4: Promozione e consolidamento della pace 4.4.1 I progetti in questo settore si rivolgono ad attori statali o non statali operanti a livello internazionale, nazionale o locale e sono volti a rafforzare le loro capacità e a sostenere i processi di promozione e consolidamento della pace nella Repubblica democratica del Congo.

4.4.2 Nell’ambito della promozione e del consolidamento della pace, il Governo

svizzero è rappresentato dall’Ambasciata di Svizzera.

Sezione 5: Altri settori di cooperazione 4.5.1 Tutti gli altri settori di cooperazione non trattati in modo esplicito dal presente Accordo e per i quali le Parti hanno un interesse comune dovranno essere oggetto di un’intesa inserita come clausola aggiuntiva al presente Accordo o di un accordo specifico in forma considerata appropriata.

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Capitolo V: Struttura mista di concertazione tecnica 5.1 Le Parti convengono di istituire una struttura mista di concertazione tecnica incaricata di: – monitorare l’attuazione della cooperazione e il rispetto degli impegni presi nell’ambito del presente Accordo; – condividere l’analisi del contesto politico, sociale, economico e di sicurezza al fine di migliorare la realizzazione della cooperazione; – approfondire le tematiche e/o modalità di intervento in materia di coopera- zione allo sviluppo, aiuto umanitario e soccorso d’urgenza nonché di promo- zione e consolidamento della pace; – procedere a una revisione generale dei programmi attuati per capitalizzare i risultati e le buone prassi degli appoggi forniti in seno alle politiche pubbli- che. 5.2 La struttura mista di concertazione si riunisce una volta all’anno a Kinshasa. È copresieduta dal Ministero congolese della cooperazione allo sviluppo e dall’Amba- sciata di Svizzera. Il numero di partecipanti alle riunioni è limitato a dieci al massi- mo e comprende: rappresentanti del Ministero della cooperazione allo sviluppo, del Ministero della pianificazione, dei Ministeri tecnici coinvolti del Governo della Provincia del Sud-Kivu e dell’Ufficio di cooperazione svizzero.

Capitolo VI: Obblighi 6.1 I membri del personale dell’Ufficio di cooperazione svizzero, i periti stranieri e il personale espatriato così come le loro persone di accompagnamento che, nel quadro del presente accordo, sono inviate in Repubblica democratica del Congo, sono tenuti al rispetto delle leggi e dei regolamenti nella Repubblica democratica del Congo e alla non ingerenza negli affari interni.

6.2 L’Ufficio di cooperazione svizzero con sede a Bukavu è riconosciuto come

facente parte integrante dell’Ambasciata di Svizzera a Kinshasa. La Convenzione di Vienna del 18 aprile 19611 sulle relazioni diplomatiche è applicabile di conseguenza al summenzionato Ufficio, ai membri del suo personale nonché alle loro persone di accompagnamento che non siano cittadini congolesi. 6.3 Allo scopo di agevolare in via generale la realizzazione di progetti di coopera- zione, il Governo congolese esonera da imposte, dazi doganali e altri oneri legali tutti gli equipaggiamenti, i servizi, gli autoveicoli e il materiale finanziati gratuita- mente dal Governo svizzero nonché l’equipaggiamento importato temporaneamente necessario alla realizzazione dei progetti in virtù del presente Accordo e ne autorizza la riesportazione alle stesse condizioni. 6.4 Il Governo congolese esonera gli organismi esecutivi incaricati della realizza- zione di un progetto dal pagamento di qualsiasi imposta o tassa sul reddito, sui

1 RS 0.191.01

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benefici o sul patrimonio derivanti da remunerazioni o acquisizioni nel quadro del progetto considerato. 6.5 Il Governo congolese concede i permessi necessari all’importazione temporanea dell’equipaggiamento richiesto per realizzare i progetti in virtù del presente Accor- do. 6.6 Il Governo congolese semplifica la procedura di trasferimento di valute estere per i progetti nonché per i periti stranieri e il personale espatriato. 6.7 I periti stranieri e il personale espatriato incaricato di realizzare i progetti in virtù del presente Accordo così come le loro persone di accompagnamento sono esentati da ogni imposta sul reddito e sul patrimonio, come pure da ogni tassa, dazio doganale o altro onere applicabile ai loro effetti (professionali e privati) e sono autorizzati a riesportarli al termine del loro mandato. 6.8 Il Governo congolese, nel quadro delle proprie disposizioni nazionali, fornisce gratuitamente ai periti stranieri e al personale espatriato incaricato di realizzare i progetti così come alle loro persone di accompagnamento i visti per ingressi multipli e i permessi di residenza e lavoro richiesti per legge.

6.9 Il Governo congolese assiste i periti stranieri e il personale espatriato

nell’attuazione dei loro compiti e fornisce loro senza restrizioni la documentazione e le informazioni necessarie. 6.10 Il Governo congolese non riterrà i periti stranieri e il personale espatriato incaricato di realizzare i progetti responsabili di eventuali danni causati nell’eser- cizio delle loro funzioni, salvo premeditazione o negligenza grave da parte di dette persone. 6.11 Il Governo congolese garantisce la sicurezza dei membri del personale dell’Uf- ficio di cooperazione svizzero, dei periti stranieri, del personale espatriato incaricato di realizzare i progetti così come delle loro persone di accompagnamento e ne age- vola il rimpatrio.

6.12 Per quanto concerne le procedure di pagamento relative ai progetti di aiuto

finanziario, il Governo congolese accetta che vengano designati, previo accordo dei partner di ciascun progetto, agenti finanziari operanti per conto dei partner del progetto. Per i pagamenti in valuta locale e/o per la creazione di fondi di contropar- tita potranno essere aperti conti speciali presso tali agenti, conformemente alla legislazione congolese. L’assegnazione delle somme depositate su tali conti è di competenza delle parti coinvolte nel progetto in questione.

Capitolo VII: Buongoverno 7. Entrambe le Parti ritengono che la corruzione pregiudichi la buona gestione degli affari pubblici nonché l’impiego appropriato delle risorse destinate alla cooperazione internazionale e comprometta una concorrenza trasparente e aperta basata sui prezzi e sulla qualità. Pertanto si impegnano a unire i propri sforzi per lottare contro la corruzione e attestano in particolare quanto segue: nessuna offerta, nessun dono o pagamento, remunerazione o vantaggio di qualsiasi natura considerato come un atto

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illecito o una pratica di corruzione è stato o sarà accordato a chicchessia, direttamen- te o indirettamente, come contropartita della concessione di mandati o dell’esecu- zione del presente Accordo o degli accordi di progetto basati sul presente Accordo. Qualsiasi atto di tale natura costituisce un motivo sufficiente per giustificare l’annullamento del presente Accordo o per adottare qualsiasi altra misura correttiva necessaria prevista dalla legislazione applicabile.

Capitolo VIII: Coordinamento e procedure

8.1 Ciascun progetto previsto dal presente Accordo sarà oggetto di un accordo

specifico tra i partner del progetto; tale accordo disciplina in dettaglio i diritti e gli obblighi dei singoli partner del progetto. 8.2 Allo scopo di evitare doppioni e sovrapposizioni con progetti finanziati da altri donatori e garantire la massima efficacia dei progetti, le Parti forniscono e condivi- dono tutte le informazioni necessarie per un coordinamento efficace.

8.3 Le Parti si impegnano a informarsi reciprocamente in modo dettagliato sui

progetti realizzati nell’ambito del presente Accordo. L’Ufficio di cooperazione sviz- zero e l’Ambasciata di Svizzera assicureranno le relazioni con le autorità del Gover- no congolese volte a garantire il coordinamento generale della cooperazione prevista dal presente Accordo.

8.4 Da parte congolese, il coordinamento generale sarà assicurato, a nome del

Governo congolese, dal Ministero della cooperazione allo sviluppo. 8.5 Da parte svizzera, l’applicazione del presente Accordo sarà assicurata dall’Uffi- cio di cooperazione svizzero, dall’Ambasciata di Svizzera o da qualsiasi altro rap- presentante ufficialmente designato, operante a nome della Confederazione Svizze- ra.

Capitolo IX: Disposizioni finali

9.1 Le due Parti si notificano vicendevolmente l’adempimento delle formalità

costituzionali richieste per la conclusione e l’entrata in vigore dei trattati internazio- nali. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricevimento dell’ultima di tali notifiche. 9.2 Il presente Accordo resterà in vigore fino a che una delle due Parti non notifi- cherà all’altra per iscritto, con almeno sei mesi di anticipo, la volontà di denunciarlo. 9.3 Il presente Accordo può essere emendato o completato di comune accordo tra le Parti con uno scambio scritto. 9.4 In caso di denuncia dell’Accordo, le disposizioni di quest’ultimo continueranno a essere applicate a tutti i progetti convenuti in data antecedente la denuncia. 9.5 In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente Accordo, e in partico- lare dei principi cui è fatto riferimento al Capitolo I, ciascuna delle due Parti ha la facoltà di adottare le opportune misure. La Parte che adotta le misure fornirà all’altra

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Parte tutte le informazioni che l’hanno convinta ad adottare tali misure. Nella scelta delle misure da adottare dovrà essere accordata preferenza a quelle meno dannose per l’applicazione del presente Accordo. L’altra Parte sarà immediatamente messa al corrente delle misure adottate. 9.6 Le Parti convengono di risolvere per via diplomatica le eventuali controversie risultanti dall’applicazione del presente Accordo.

Fatto a Kinshasa il 24 ottobre 2017, in due esemplari originali in lingua francese.

Per il Governo della Per il Governo della Confederazione Svizzera: Repubblica democratica del Congo: Siri Walt John Kwet Mwan Kwet

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