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AS 2018 3921

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Operatrice/Operatore per la promozione dell'attività fisica e della salute con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Operatrice/Operatore per la promozione dell’attività fisica e della salute con attestato federale di capacità (AFC)

Modifica del 18 ottobre 2018

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) ordina:

I L’ordinanza della SEFRI del 16 agosto 20111 sulla formazione professionale di base di operatrice/operatore per la promozione dell’attività fisica e della salute con atte- stato federale di capacità (AFC) è modificata come segue:

Art. 4, frase introduttiva e lett. a, n. 4 La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le compe- tenze operative seguenti: a. Riconoscere e promuovere uno stile di vita sano:

4. offrire consulenza ai clienti in materia di alimentazione e aiutarli ad

avere uno stile di vita equilibrato;

Art. 8 Piano di formazione 1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazio- ne2 della competente organizzazione del mondo del lavoro.

2 Il piano di formazione:

a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:

1. il profilo professionale,

2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,

3. il livello richiesto per la professione;

1 RS 412.101.221.67 2 Il piano del 18 ottobre 2018 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A–Z.

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Formazione professionale di base operatrice/operatore per la promozione RU 2018

b. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente; c. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione; d. riporta la griglia delle lezioni della scuola professionale; e. designa l’ente responsabile dei corsi interaziendali e definisce l’organizza- zione dei corsi e la loro ripartizione sulla durata della formazione professio- nale di base; f. rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualifica- zione, di cui precisa le modalità. 3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione delle fonti.

Art. 10, rubrica e frase introduttiva Requisiti professionali richiesti ai formatori Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda 1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascu- no almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione. 2 Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più. 3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

4 Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una

seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.

5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di

persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

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Titolo prima dell’art. 12 Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

Art. 12 Documentazione dell’apprendimento 1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione

dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

Art. 12a Rapporto di formazione 1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione. 2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le deci- sioni prese e le misure concordate sono annotate per scritto. 3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concor- date e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione. 4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per scritto alle parti con- traenti e all’autorità cantonale.

Art. 12b Documentazione delle prestazioni nella formazione professionale pratica

1 Ilformatore documenta le prestazioni della persona in formazione mediante

controlli delle competenze alla fine di ogni semestre. 2 I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione. 3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non sono documentati controlli delle competenze.

Art. 13 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura gene- rale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.

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Art. 13a Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali 1 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per i corsi IV, V e VI. 2 I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

Art. 14 lett. c n. 2 e 3 È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione profes- sionale di base: c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se

2. ha svolto almeno tre anni di tale esperienza professionale nel campo

dell’operatore per la promozione dell’attività fisica e della salute AFC, e

3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di

qualificazione.

Art. 17 cpv. 3–6 3 Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale della somma delle note sottoelencate con la ponderazione seguente: a. nota relativa alla formazione professionale pratica: 25 %; b. nota relativa all’insegnamento professionale: 50 %; c. nota relativa ai corsi interaziendali: 25 %.

4 Per nota relativa alla formazione professionale pratica si intende la media

arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note conseguite nei cinque controlli delle competenze. 5 Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note delle pagelle semestrali. 6 Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note conseguite nei tre controlli delle competenze.

Art. 18 cpv. 4 4 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interazien- dali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

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Art. 21 cpv. 1, frase introduttiva, e cpv. 2 e 4 1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazio- ne degli operatori per la promozione dell’attività fisica e della salute AFC è compo- sta da:

2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi; b. le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di forma- zione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della for- mazione professionale di base; b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica; c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione; d. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la for- mazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

Art. 22a Disposizioni transitorie relative alla modifica del 18 ottobre 2018 e prima applicazione di singole disposizioni

1 Le persone che hanno iniziato la formazione di operatore per la promozione

dell’attività fisica e della salute prima dell’entrata in vigore della modifica del 18 ottobre 2018 la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2023. 2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per opera- tore per la promozione dell’attività fisica e della salute entro il 31 dicembre 2023 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto. 3 Le modifiche delle disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 14–20) si applicano dal 1° gennaio 2022.

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II La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2019.

18 ottobre 2018 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI: Josef Widmer Direttore supplente

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