AS 2018 4697
Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali
Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA)
Modifica del 30 novembre 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato dell’ordinanza del 28 ottobre 20151 sugli emolumenti per il traffico di animali è modificato secondo la versione dell’allegato 1 qui annessa.
II L’allegato dell’ordinanza del 28 ottobre 20152 sugli emolumenti per il traffico di animali nella versione della modifica del 25 aprile 20183 è modificato secondo la versione dell’allegato 2 qui annessa.
III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
2 La cifra II entra in vigore il 1° gennaio 2020.
30 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
3 RU 2018 2091
2018-3014 4697
Emolumenti per il traffico di animali. O RU 2018
Allegato 1 Allegato (art. 3 e 4 cpv. 1)
Emolumenti
N. 1–3
Franchi
1 Fornitura di marche auricolari
1.1 Marche auricolari con un termine di consegna di tre settimane,
per esemplare:
1.1.1 per animali della specie bovina, bufali e bisonti
(marca auricolare doppia) 3.60
1.1.2 per animali delle specie ovina e caprina –.45
1.1.3 per animali della specie suina –.25
1.1.4 per la selvaggina dell’ordine degli artiodattili tenuta in parchi –.25
1.2 Sostituzione di marche auricolari per animali delle specie
bovina, ovina e caprina, bufali e bisonti, con un termine di consegna di cinque giorni feriali, per esemplare 1.80
1.3 Spese di spedizione, per invio:
1.3.1 costi forfettari 1.50
1.3.2 spese di spedizione secondo
la tariffa postale
1.3.3 supplemento per la spedizione entro 24 ore 7.50
2 Registrazione di equidi
2.1 Registrazione di un equide alla notifica della nascita
o della prima importazione 28.50
2.2 Registrazione a posteriori di un equide nato o importato
per la prima volta prima del 1° gennaio 2011 43.—
3 Notifica di animali macellati
Notifica della macellazione di un animale:
3.1 animali della specie bovina, bufali e bisonti 3.60
3.2 animali della specie suina –.07
3.3 equidi 3.60
4698
Emolumenti per il traffico di animali. O RU 2018
Allegato 2 Allegato (art. 3 e 4 cpv. 1)
Emolumenti
N. 1, 3 e 4.4.1
Franchi
1 Fornitura di marche auricolari
1.1 Marche auricolari con un termine di consegna di tre settimane,
per esemplare:
1.1.1 per animali della specie bovina, bufali e bisonti
(marca auricolare doppia) 3.60
1.1.2 per animali delle specie ovina e caprina:
1.1.2.1 marca auricolare doppia senza microchip –.75
1.1.2.2 marca auricolare doppia con microchip 1.75
1.1.3 per animali della specie suina –.25
1.1.4 per la selvaggina dell’ordine degli artiodattili tenuta in parchi –.25
1.2 Sostituzione di marche auricolari con un termine di consegna
di cinque giorni feriali, per esemplare:
1.2.1 marche auricolari senza microchip per animali delle specie
bovina, ovina e caprina, nonché bufali e bisonti 1.80
1.2.2 marche auricolari con un microchip per animali delle specie
ovina e caprina 2.80
1.3 Spese di spedizione, per invio:
1.3.1 costi forfettari 1.50
1.3.2 spese di spedizione secondo la
tariffa postale
1.3.3 supplemento per la spedizione entro 24 ore 7.50
3 Notifica di animali macellati
Notifica della macellazione di un animale:
3.1 animali della specie bovina, bufali e bisonti 3.60
3.2 animali della specie suina –.07
3.3. animali delle specie ovina e caprina –.40
3.4 equidi 3.60
4699
Emolumenti per il traffico di animali. O RU 2018
Franchi
4 Mancate notifiche o indicazioni mancanti o lacunose
…
4.4 Equidi:
4.4.1 notifica mancante secondo l’articolo 8 capoversi 1 lettera c, 2,
4 lettera c e 5 lettere d ed e dell’ordinanza BDTA 5.—
…
4700