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AS 2019 2545

Costituzione dell'Unione postale universale

Costituzione dell’Unione postale universale del 10 luglio 19641

(modificata dai Protocolli aggiuntivi di Tokyo 1969, di Losanna 1974, di Amburgo 1984, di Washington 1989, di Seul 1994, di Pechino 1999, di Bucarest 2004, di Ginevra 2008, di Istanbul 2016 e di Addis-Abeba 20182)

Preambolo3 Al fine di sviluppare la comunicazione tra i popoli tramite il funzionamento efficace dei servizi postali e di contribuire a raggiungere gli obiettivi di alto livello relativi alla collaborazione internazionale in ambito culturale, sociale ed economico, i Pleni- potenziari dei Governi dei Paesi contraenti hanno adottato, con riserva di ratifica, la presente Costituzione. L’Unione postale universale (di seguito «Unione») si prefigge di stimolare lo svi- luppo durevole di servizi postali universali di qualità, efficaci e accessibili per facili- tare la comunicazione tra gli abitanti di tutto il pianeta: – garantendo la libera circolazione degli invii postali su un territorio postale unico composto di reti interconnesse; – incoraggiando l’adozione di norme comuni eque e l’utilizzazione della tec- nologica; – assicurando la cooperazione e l’interazione tra le parti interessate; – favorendo una cooperazione tecnica efficace; – garantendo che siano soddisfatte le sempre nuove esigenze dei clienti.

Titolo I: Disposizioni organiche Capitolo I: In generale

Art. 1 Portata e scopo dell’Unione 1. I Paesi che adottano la presente Costituzione formano, nel quadro dell’organiz- zazione intergovernativa denominata «Unione postale universale»4, un solo territo- rio postale per lo scambio reciproco di invii postali. La libertà di transito è garantita

RS 0.783.51

1 Versione consolidata

2 10° Prot. aggiuntivo alla Cost., adottato ad Addis-Abeba il 7 set. 2018, ratificato dalla Svizzera il 21 giu. 2019, entrato in vigore il 1° luglio 2019.

3 Modificato dal Congresso di Bucarest 2004.

4 Modificato dal Congresso straordinario di Addis-Abeba 2018.

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in tutto il territorio dell’Unione, fatte salve le condizioni previste negli Atti dell’Unione5.

2. L’Unione si prefigge di assicurare l’organizzazione e il perfezionamento dei

servizi postali e di favorire in questo ambito lo sviluppo della collaborazione inter- nazionale. 3. L’Unione partecipa, per quanto possibile, all’assistenza tecnica postale richiesta dai suoi Paesi membri.

Art. 1bis 6 Definizioni 1. Ai sensi degli Atti dell’Unione postale universale, i termini qui di seguito sono definiti come segue:

1.1 Servizio postale: insieme di servizi postali internazionali la cui portata è

determinata e disciplinata negli Atti dell’Unione. Gli obblighi principali legati a questi servizi consistono nel soddisfare certi obiettivi sociali ed eco- nomici dei Paesi membri, assicurando la raccolta, il trattamento7, la trasmis- sione e la distribuzione degli invii postali.

1.2 Paese membro: Paese che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 2 della

Costituzione. 1.3 Territorio postale unico (un solo e medesimo territorio postale): obbligo per le parti contraenti degli Atti dell’Unione di assicurare, secondo il principio di reciprocità, lo scambio degli invii postali nel rispetto della libertà di tran- sito e di trattare indistintamente gli invii postali che provengono da altri ter- ritori e transitano attraverso il proprio Paese come propri invii postali, fatte salve le condizioni previste negli Atti dell’Unione8.

1.4 Libertà di transito: principio secondo cui un Paese membro intermediario è

tenuto a garantire il trasporto degli invii postali che gli sono affidati per il transito a destinazione di un altro Paese membro9, applicando loro lo stesso trattamento riservato agli invii in regime interno, fatte salve le condizioni previste negli Atti dell’Unione10. 1.5 Invii della posta-lettere: invii descritti nella Convenzione postale universale (di seguito «Convenzione»).

1.6 (Abrogato)11

1.6bis Invio postale: termine generico che indica ogni spedizione effettuata dall’operatore designato di un Paese membro (invio della posta-lettere, pacchi postali, vaglia postale, ecc.) come descritto nella Convenzione posta-

5 Modificato dal Congresso di Istanbul 2016.

6 Introdotto dal Congresso di Bucarest 2004.

7 Modificato dal Congresso di Istanbul 2016.

8 Modificato dal Congresso di Istanbul 2016.

9 Modificato dal Congresso di Ginevra 2008.

10 Modificato dal Congresso di Istanbul 2016.

11 Dal Congresso di Istanbul 2016.

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le universale e nell’Accordo concernente i servizi di pagamento postale nonché nei rispettivi Regolamenti12.

1.7 Operatore designato: qualsiasi unità governativa o non governativa designata

ufficialmente dal Paese membro per assicurare sul proprio territorio il fun- zionamento dei servizi postali e soddisfare i relativi obblighi derivanti dagli Atti dell’Unione13.

1.8 Riserva: una riserva è una disposizione derogatoria in forza della quale un

Paese membro intende escludere o modificare gli effetti giuridici di una clausola di un Atto, diverso dalla Costituzione e dal Regolamento generale, applicandola al Paese membro in questione. Qualsiasi riserva deve essere conciliabile con gli obiettivi e le finalità dell’Unione come definiti nel preambolo e nell’articolo 1 della Costituzione. Deve inoltre essere debita- mente motivata e approvata dalla maggioranza richiesta per l’approvazione dell’Atto in questione e iscritta nel relativo protocollo finale14.

Art. 2 Membri dell’Unione

1. Sono Paesi membri dell’Unione:

1.1 i Paesi che hanno la qualifica di membro alla data dell’entrata in vigore della presente Costituzione;

1.2 i Paesi divenuti membri conformemente all’articolo 11.

Art. 3 Competenze dell’Unione

1. Nella sfera di competenze dell’Unione rientrano:

1.1 i territori dei Paesi membri;

1.2 gli uffici postali designati dai Paesi membri nei propri territori non compresi nell’Unione;

1.3 i territori che senza essere membri dell’Unione vi sono inclusi perché, dal

punto di vista postale, dipendono dai Paesi membri.

Art. 4 Relazioni eccezionali 1. I Paesi membri i cui operatori designati forniscono una copertura in territori non compresi nell’Unione sono tenuti a fungere da intermediari per gli altri Paesi mem- bri15. Le disposizioni della Convenzione e dei suoi Regolamenti sono applicabili a queste relazioni eccezionali.

Art. 5 Sede dell’Unione

1. L’Unione e i suoi organi permanenti hanno sede a Berna.

12 Introdotto dal Congresso di Istanbul 2016.

13 Modificato dal Congresso di Ginevra 2008.

14 Modificato dal Congresso di Ginevra 2008.

15 Modificato dal Congresso di Ginevra 2008.

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Art. 6 Lingua ufficiale dell’Unione

1. La lingua ufficiale dell’Unione è il francese.

Art. 716 Unità monetaria 1. L’unità monetaria utilizzata negli Atti dell’Unione è l’unità di conto del Fondo monetario internazionale (FMI).

Art. 8 Unioni ristrette. Intese speciali 1. I Paesi membri, o i loro operatori designati se la legislazione di questi Paesi membri17 non vi si oppone, possono concludere Unioni ristrette e stringere Intese speciali riguardanti il servizio postale internazionale, ma a condizione di non intro- durre disposizioni meno favorevoli per il pubblico rispetto a quelle previste dagli Atti sottoscritti dai Paesi membri interessati.

2. Le Unioni ristrette possono inviare osservatori ai Congressi, al Consiglio di

amministrazione, al Consiglio Operativo Postale e ad altre18 Conferenze e riunioni organizzate dall’Unione19. 3. L’Unione può inviare degli osservatori ai Congressi, alle Conferenze e alle riu- nioni delle Unioni ristrette.

Art. 9 Relazioni con l’Organizzazione delle Nazioni Unite

1. Le relazioni tra l’Unione e l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) sono

disciplinate dagli accordi i cui testi sono allegati alla presente Costituzione.

Art. 10 Relazioni con le organizzazioni internazionali 1. Al fine di garantire una stretta cooperazione nel settore postale internazionale, l’Unione può collaborare con le organizzazioni internazionali che hanno interessi e attività in comune.

Capitolo II: Adesione o ammissione all’Unione. Uscita dall’Unione

Art. 1120 Adesione o ammissione all’Unione. Procedura

1. Qualsiasi membro dell’ONU può aderire all’Unione.

2. Qualsiasi Paese sovrano non membro dell’ONU può presentare una domanda di

adesione per divenire Paese membro dell’Unione.

16 Modificato dal Congresso di Washington 1989.

17 Modificato dal Congresso di Ginevra 2008.

18 Modificato dal Congresso straordinario di Addis-Abeba 2018.

19 Modificato dai Congressi di Tokyo 1969, di Seul 1994 e dal Congresso straordinario di Addis-Abeba 2018.

20 Modificato dai Congressi di Tokyo 1969 e di Washington 1989.

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3. L’adesione o la domanda di adesione all’Unione deve contenere una dichiarazio- ne formale di adesione alla Costituzione e agli Atti obbligatori dell’Unione. È invia- ta dal Governo del Paese interessato al direttore generale dell’Ufficio internazionale che, a seconda dei casi, notifica l’adesione o consulta i Paesi membri in merito alla domanda di adesione.

4. Il Paese non membro dell’ONU è considerato come ammesso in qualità di Paese

membro se la sua domanda è accolta da almeno due terzi dei Paesi membri dell’Unione. I Paesi membri che non si sono espressi entro l’arco di tempo di quattro mesi a decorrere dalla data della consultazione21 sono considerati come astenuti. 5. L’adesione o l’ammissione in qualità di membro è notificata dal direttore gene- rale dell’Ufficio internazionale ai Governi dei Paesi membri. Ha effetto a partire dalla data di questa notifica.

Art. 1222 Uscita dall’Unione. Procedura

1. Ogni Paese membro ha la facoltà di recedere dall’Unione mediante denuncia

della Costituzione da parte del Governo del Paese interessato al direttore generale dell’Ufficio internazionale e da parte di quest’ultimo ai Governi dei Paesi membri. 2. L’uscita dall’Unione ha effetto un anno dopo la data di ricevimento, da parte del direttore generale dell’Ufficio internazionale, della denuncia di cui al paragrafo 1.

Capitolo III: Organizzazione dell’Unione

Art. 1323 Organi dell’Unione

1. Gli organi dell’Unione sono il Congresso, il Consiglio di amministrazione, il

Consiglio Operativo Postale e l’Ufficio internazionale. 2. Gli organi permanenti dell’Unione sono il Consiglio d’amministrazione, il Con- siglio Operativo Postale e l’Ufficio internazionale.

Art. 14 Congresso

1. Il Congresso è l’organo supremo dell’Unione.

2. Il Congresso si compone dei rappresentanti dei Paesi membri.

Art. 15 Congressi straordinari 1. Un Congresso straordinario può riunirsi su domanda o con il consenso di almeno due terzi dei Paesi membri dell’Unione.

21 Modificato dal Congresso di Ginevra 2008.

22 Modificato dal Congresso di Washington 1989.

23 Modificato dai Congressi di Tokyo 1969, di Amburgo 1984 e di Seul 1994.

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Art. 16 Conferenze amministrative

1. (Abrogato)24

Art. 1725 Consiglio di amministrazione 1. Tra due Congressi, il Consiglio di amministrazione (CA) assicura la continuità dei lavori dell’Unione conformemente alle disposizioni degli Atti dell’Unione. 2. I membri del Consiglio di amministrazione esercitano le loro funzioni in nome e nell’interesse dell’Unione.

Art. 1826 Consiglio Operativo Postale

1. Il Consiglio Operativo Postale (COP) è incaricato delle questioni operative,

commerciali, tecniche ed economiche relative al servizio postale. 2. I membri del Consiglio Operativo Postale esercitano le loro funzioni in nome e nell’interesse dell’Unione27.

Art. 19 Commissioni speciali

1. (Abrogato)28

Art. 2029 Ufficio internazionale 1. Un ufficio centrale, attivo presso la sede dell’Unione sotto la denominazione di Ufficio internazionale dell’Unione postale universale, diretto da un direttore gene- rale e controllato dal Consiglio di amministrazione, costituisce l’organo esecutivo, di sostegno, di collegamento, d’informazione e di consulenza.

Capitolo IV: Finanze dell’Unione

Art. 2130 Spese dell’Unione. Contributi dei Paesi membri

1. Ogni Congresso stabilisce l’importo massimo che possono raggiungere:

1.1 le spese annue dell’Unione;

1.2 le spese relative all’organizzazione di un prossimo Congresso.

2. L’importo massimo delle spese di cui al paragrafo 1 può essere oltrepassato se le circostanze lo richiedono, a condizione che le disposizioni in materia sancite dal Regolamento generale siano rispettate.

24 Dal Congresso di Amburgo 1984.

25 Modificato dal Congresso di Seul 1994.

26 Modificato dai Congressi di Tokyo 1969 e di Seul 1994.

27 Introdotto dal Congresso straordinario di Addis-Abeba 2018.

28 Modificato dal Congresso di Amburgo 1984.

29 Modificato dai Congressi di Amburgo 1984 e di Seul 1994.

30 Modificato dai Congressi di Tokyo 1969, di Losanna 1974 e di Washington 1989.

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3. Le spese dell’Unione, comprese eventuali spese di cui al paragrafo 2, sono soste- nute in comune dai Paesi membri dell’Unione. A tal fine, ogni Paese membro sce- glie la classe di contribuzione cui intende essere assegnato. Le classi di contribu- zione sono stabilite nel Regolamento generale. 4. In caso di adesione o di ammissione all’Unione in virtù dell’articolo 11, il Paese interessato sceglie liberamente la classe di contribuzione cui intende essere assegna- to sul piano della ripartizione delle spese dell’Unione.

Titolo II: Atti dell’Unione Capitolo I: In generale

Art. 22 Atti dell’Unione 1. La Costituzione è l’atto fondamentale dell’Unione. Contiene le regole organiche dell’Unione e non può essere oggetto di riserve31.

2. Il Regolamento generale include le disposizioni che assicurano l’applicazione

della Costituzione e il funzionamento dell’Unione. È vincolante per tutti i Paesi membri e non può essere oggetto di riserve32.

3. La Convenzione postale universale e il suo Regolamento33 includono le regole

comuni applicabili al servizio postale internazionale e le disposizioni relative ai servizi della posta-lettere e dei pacchi postali. Questi atti sono vincolanti per tutti i Paesi membri34. I Paesi membri vegliano affinché i loro operatori designati soddis- fino gli obblighi derivanti dalla Convenzione e dal suo Regolamento35. 4. Le Intese dell’Unione e i loro Regolamenti disciplinano i servizi diversi da quelli della posta-lettere e dei pacchi postali tra i Paesi membri contraenti. Sono obbliga- tori unicamente per questi Paesi membri. I Paesi membri firmatari vegliano affinché i loro operatori designati soddisfino gli obblighi derivanti dalle Intese e dai loro Regolamenti36. 5. I Regolamenti che includono le misure di applicazione necessarie all’esecuzione della Convenzione e delle Intese sono elaborati dal Consiglio Operativo Postale in base alle decisioni prese dal Congresso37. 6. Gli eventuali Protocolli finali allegati agli Atti dell’Unione di cui ai paragrafi 3–5 contengono le riserve a questi Atti.

31 Modificato dal Congresso di Bucarest 2004.

32 Modificato dal Congresso di Bucarest 2004.

33 Modificato dal Congresso di Istanbul 2016.

34 Modificato dal Congresso di Pechino 1999.

35 Modificato dal Congresso di Istanbul 2016.

36 Modificato dal Congresso di Ginevra 2008.

37 Modificato dai Congressi di Washington 1989, di Seul 1994 e di Pechino 1999.

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Art. 2338 Applicazione degli Atti dell’Unione ai territori per cui un Paese membro assicura le relazioni internazionali 1. Qualsiasi Paese può dichiarare in qualsiasi momento che l’accettazione degli Atti dell’Unione da parte sua interessa tutti i territori per i quali assicura le relazioni internazionali o soltanto alcuni di questi. 2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 deve essere inoltrata al direttore generale dell’Ufficio internazionale. 3. In qualsiasi momento qualsiasi Paese membro può inoltrare al direttore generale dell’Ufficio internazionale una notifica al fine di denunciare l’applicazione degli Atti dell’Unione per i quali ha rilasciato la dichiarazione di cui al paragrafo 1. Que- sta notifica esplica i propri effetti un anno dopo la data del suo ricevimento da parte del direttore generale dell’Ufficio internazionale. 4. Le dichiarazioni e le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 3 sono comunicate ai Paesi membri dal direttore generale dell’Ufficio internazionale. 5. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1–4 non si applicano ai territori che hanno la qualifica di membro dell’Unione e per cui un Paese membro assicura le relazioni internazionali.

Art. 24 Legislazioni nazionali 1. Le stipule degli Atti dell’Unione non pregiudicano la legislazione dei singoli Paesi membri per tutto ciò che non è esplicitamente previsto dagli Atti.

Capitolo II: Accettazione e denuncia degli Atti dell’Unione

Art. 2539 Firma, autenticazione, ratifica e altre modalità di approvazione degli Atti dell’Unione 1. Gli Atti dell’Unione emanati dal Congresso sono firmati dai Plenipotenziari dei Paesi membri. 2. I Regolamenti sono autenticati dal presidente e dal segretario generale del Consi- glio Operativo Postale40.

3. La Costituzione è ratificata al più presto dai Paesi firmatari.

4. L’approvazione degli Atti dell’Unione diversi da quelli della Costituzione è retta dalle regole costituzionali di ciascun Paese firmatario. 5. Se un Paese membro41 non ratifica la Costituzione o non approva gli altri Atti da lui firmati, la Costituzione e gli altri Atti rimangono validi per i Paesi membri42 che li hanno ratificati o approvati.

38 Modificato dal Congresso di Washington 1989.

39 Modificato dai Congressi di Washington 1989 e di Seul 1994.

40 Modificato dal Congresso di Pechino 1999.

41 Modificato dal Congresso di Ginevra 2008.

42 Modificato dal Congresso di Ginevra 2008.

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Art. 2643 Notificazione di ratifiche e altre modalità di approvazione degli Atti dell’Unione 1. Gli strumenti di ratifica della Costituzione, dei suoi Protocolli aggiuntivi ed eventualmente di approvazione degli altri Atti dell’Unione saranno depositati nel più breve tempo possibile presso il direttore generale dell’Ufficio internazionale, il quale ne notifica il deposito ai Governi dei Paesi membri.

Art. 27 Adesione alle Intese

1. I Paesi membri possono in qualsiasi momento aderire a una o più Intese di cui

all’articolo 22 paragrafo 4.

2. L’adesione dei Paesi membri alle Intese è notificata conformemente all’arti-

colo 11 paragrafo 3.

Art. 28 Denuncia di un’Intesa 1. Ogni Paese membro ha la facoltà di interrompere la propria partecipazione a una o più Intese alle condizioni sancite dall’articolo 12.

Capitolo III: Modifica degli Atti dell’Unione

Art. 29 Presentazione delle proposte 1. Qualsiasi Paese44 membro ha il diritto di presentare, sia al Congresso sia tra due Congressi, proposte relative agli Atti dell’Unione da esso sottoscritti. 2. Tuttavia, le proposte relative alla Costituzione e al Regolamento generale posso- no essere presentate unicamente al Congresso. 3. Inoltre le proposte relative ai Regolamenti sono sottoposte direttamente al Con- siglio Operativo Postale, ma devono essere prima trasmesse dall’Ufficio internazio- nale a tutti i Paesi membri e a tutti gli operatori designati45, 46.

Art. 30 Modifica della Costituzione 1. Per essere adottate, le proposte presentate al Congresso e relative alla presente Costituzione devono essere approvate da almeno due terzi dei Paesi membri dell’Unione aventi diritto di voto47. 2. Le modifiche adottate da un Congresso sono oggetto di un Protocollo aggiuntivo e, salvo decisione contraria di tale Congresso, entrano in vigore allo stesso momento degli Atti modificati nel corso dello stesso Congresso. Sono ratificate al più presto

43 Modificato dai Congressi di Tokyo 1969 e di Washington 1989.

44 Modificato dal Congresso di Ginevra 2008.

45 Modificato dal Congresso di Ginevra 2008.

46 Modificato dal Congresso di Pechino 1999 e dal Congresso di Ginevra 2008.

47 Modificato dal Congresso di Bucarest 2004.

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dai Paesi membri e gli strumenti di tale ratifica sono trattati conformemente all’articolo 26.

Art. 3148 Modifica del Regolamento generale, della Convenzione e delle Intese 1. Il Regolamento generale, la Convenzione e le Intese stabiliscono le condizioni a cui è subordinata l’approvazione delle proposte che li riguardano. 2. La Convenzione e le Intese entrano simultaneamente in vigore e hanno la stessa durata. A partire dalla data stabilita dal Congresso per l’entrata in vigore degli Atti, quelli corrispondenti del Congresso precedente sono abrogati49.

Capitolo IV: Composizione delle controversie

Art. 32 Arbitrato 1. Le controversie tra due o più Paesi membri50 in merito all’interpretazione degli Atti dell’Unione o della responsabilità di un Paese membro51 derivante dall’applica- zione degli Atti, sono composte da un giudizio arbitrale.

Titolo III: Disposizioni finali

Art. 33 Entrata in vigore e durata della Costituzione 1. La presente Costituzione entra in vigore il 1° gennaio 1966 con effetto a tempo indeterminato. 2. In fede di che i Plenipotenziari dei Governi dei Paesi membri hanno firmato la presente Costituzione in un esemplare che è depositato negli archivi del Governo del Paese in cui ha sede l’Unione. Una copia sarà rilasciata a ciascuna parte contraente dall’Ufficio internazionale dell’Unione postale universale52.

Fatto a Vienna, il 10 luglio 1964.

(Seguono le firme)

48 Modificato dal Congresso di Amburgo 1984.

49 Modificato dal Congresso di Bucarest 2004.

50 Modificato dal Congresso di Ginevra 2008.

51 Modificato dal Congresso di Ginevra 2008.

52 Modificato dal Congresso di Bucarest 2004.

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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