AS 2019 3405
Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano, OCCU)
Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano, OCCU)
Modifica del 23 ottobre 2019
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:
I L’ordinanza del 23 novembre 20051 sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano è modificata come segue:
Art. 14 cpv. 1 1 Gli articoli di puericultura non devono contenere più dello 0,1 per cento in massa (valore limite addizionato) dei seguenti esteri dell’acido ftalico: ftalato di bis(2- etilesile) (DEHP2), ftalato di dibutile (DBP3), ftalato di diisobutile (DIBP4) e ftalato di butilbenzile (BBP5).
Art. 22 cpv. 1 lett. c e 1quater 1 Per il trattamento di materiali tessili è vietato impiegare le sostanze seguenti:
c. Abrogata
1 RS 817.023.41
2 N. Chemical Abstract Service (CAS) 117-81-7; n. European Inventory of Existing
Commercial Chemical Substances (Einecs) 204-211-0
3 N. CAS 84-74-2; n. Einecs 201-557-4
4 N. CAS 84-69-5; n. Einecs 201-553-2
5 N. CAS 85-68-7; n. Einecs 201-622-7
2019-2384 3405
O sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano RU 2019
1quater I materiali tessili e le calzature di cui alla voce 72 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento UE-REACH)6 non possono contenere sostanze la cui concentrazione, misurata in materiali omogenei, è pari o superiore a quella specificata nell’appendice 12 del regolamento UE-REACH.
Art. 28a Disposizioni transitorie della modifica del 23 ottobre 2019 1 Gli oggetti non conformi all’articolo 14 capoverso 1 della modifica del 23 ottobre 2019 possono essere importati, fabbricati, caratterizzati e consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore fino al 7 luglio 2020. 2 Per gli oggetti non conformi all’articolo 22 capoverso 1quater della modifica del 23 ottobre 2019 si applicano le disposizioni transitorie di cui ai numeri 1 e 2 dell’allegato del regolamento (UE) 2018/15137. 3 Gli oggetti non conformi alle altre disposizioni della modifica del 23 ottobre 2019 possono essere importati, fabbricati e caratterizzati secondo il diritto anteriore fino al 30 novembre 2020. Essi possono essere consegnati ai consumatori fino a esauri- mento delle scorte.
II Gli allegati 5, 8 e 9 sono sostituiti dalla versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2019.
23 ottobre 2019 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset
6 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, non- ché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento 2018/1513, GU L 256 del 12.10.2018, pag. 1. 7 Regolamento (UE) 2018/1513 della Commissione, del 10 ottobre 2018, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda talune sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B, GU L 256 del 12.10.2018, pag. 1.
O sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano RU 2019
Allegato 5 (art. 18 cpv. 3)
Norme tecniche per la determinazione del comportamento al fuoco di tessili8 Numero Titolo
SN EN 1101/A1:2005 Tessili – Comportamento al fuoco di tende e tendaggi – Procedimento dettagliato per determinare l’infiammabilità di prove verticali (piccola fiamma) SN EN 1102:2016 Tessili e prodotti tessili – Comportamento al fuoco di tende e tendaggi – Procedimento dettagliato per determinare la propagazione della fiamma di prove verticali SN EN 1103:2005 Tessili – Comportamento al fuoco – Tessuti per abbigliamento – Procedimento dettagliato per determinare il comportamento al fuoco dei tessuti per abbigliamento SN EN 13772:2011 Tessili e prodotti tessili – Comportamento al fuoco – Tende e tendaggi – Misurazione della propagazione della fiamma di provini orientati verticalmente sottoposti all’azione di una grande sorgente di accensione
8 Le norme possono essere consultate gratuitamente od ottenute a pagamento presso l’Associazione svizzera di normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch.
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Allegato 8 (art. 21 cpv. 2)
Norme tecniche per la determinazione delle ammine aromatiche9 Numero Titolo
SN EN 14362-1:2017 Tessili – Metodi per la determinazione di alcune ammine aromati- che derivate da coloranti azoici Parte 1: Rilevamento dell’uso di alcuni coloranti azoici accessibili con e senza estrazione delle fibre SN EN 14362-3:2017 Tessili – Metodi per la determinazione di alcune ammine aromati- che derivate da coloranti azoici Parte 3: Rilevamento dell’uso di alcuni coloranti azoici che possono rilasciare il 4-amminoazobenzene SN EN ISO 17234-1:2015 Cuoio – Analisi chimiche per la determinazione di alcuni coloranti azoici nei cuoi tinti Parte 1: Determinazione di alcune ammine aromatiche derivate da coloranti azoici SN EN ISO 17234-2:2011 Cuoio – Analisi chimiche per la determinazione di alcuni coloranti azoici nei cuoi tinti Parte 2: Determinazione del 4-amminoazobenzene
9 Le norme possono essere consultate gratuitamente od ottenute a pagamento presso l’Associazione svizzera di normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch.
O sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano RU 2019
Allegato 9 (art. 25 cpv. 6)
Norme tecniche per gli accendini10 Numero Titolo
SN EN ISO 9994/A1:2008 Accendini – Specifiche di sicurezza SN EN 13869:2016 Accendini – Accendini di sicurezza bambini – Requisiti in materia di sicurezza e metodi di prova
10 Le norme possono essere consultate gratuitamente od ottenute a pagamento presso l’Associazione svizzera di normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch.
O sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano RU 2019