AS 2019 3769
Legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP) (Termine per il cambio dei biglietti di banca)
Legge federale sull’unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP) (Termine per il cambio dei biglietti di banca)
Modifica del 21 giugno 2019
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 febbraio 20181, decreta:
I La legge federale del 22 dicembre 19992 sull’unità monetaria e i mezzi di paga- mento è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 5 5 Il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza il cambio di monete presso le casse pubbliche della Confederazione e il ritiro dalla circolazione di monete danneg- giate, logore o false.
Art. 8 cpv. 1 1 La Banca nazionale svizzera è tenuta a rimborsare il controvalore del biglietto danneggiato quando la serie cui appartiene e il numero possono essere riconosciuti e se il portatore ne presenta un frammento maggiore della metà oppure fornisce la prova che il resto del biglietto è stato distrutto.
Art. 9 cpv. 3 e 4 3 Senza pregiudizio delle disposizioni del capoverso 4, la Banca nazionale svizzera è tenuta a cambiare al loro valore nominale i biglietti ritirati che sono stati emessi dal 1976 e appartenenti alla sesta serie di biglietti o a una serie successiva. È fatto salvo l’articolo 8. 4 Trascorsi 25 anni a contare dalla prima pubblicazione del ritiro, il controvalore dei biglietti ritirati non presentati per il cambio è attribuito come segue: