AS 2020 2549
Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus
Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 3 COVID-19)
Modifica del 24 giugno 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20201 è modificata come segue:
Art. 26 Assunzione delle spese per le analisi di biologia molecolare e sierologiche 1 La Confederazione assume le spese per le analisi di biologia molecolare e sierolo- giche per il SARS-CoV-2 effettuate in regime ambulatoriale su persone che soddi- sfano i criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione dell’UFSP del 24 giugno 20202. 2 Per le analisi di biologia molecolare assume al massimo 169 franchi. Questo im- porto è ripartito come segue: a. per il prelievo del campione compresi il colloquio medico-paziente, lo stri- scio nasofaringeo, il materiale di protezione e l’invio del risultato del test al- la persona testata, al massimo 50 franchi; b. per l’analisi chimica di laboratorio al massimo 119 franchi ossia 95 franchi per l’analisi e 24 franchi per il disbrigo dell’incarico, i costi generali e il ma- teriale necessario per il prelievo del campione. 3 Per le analisi sierologiche assume al massimo 113 franchi. Questo importo è ripar- tito come segue: a. per il prelievo del campione compresi il colloquio medico-paziente, il pre- lievo di sangue, il materiale di protezione e l’invio del risultato del test alla persona testata, al massimo 50 franchi;
1 RS 818.101.24 2 Consultabile su www.ufsp.admin.ch > Malattie > Combattere le malattie infettive > Sistemi di dichiarazione per malattie infettive > Malattie infettive a dichiarazione obbliga- toria > Formulari per la dichiarazione.
2020-1863 2549
Ordinanza 3 COVID-19 RU 2020
b. per l’analisi chimica di laboratorio al massimo 63 franchi ossia 39 franchi per l’analisi e 24 franchi per il disbrigo dell’incarico, i costi generali e il ma- teriale necessario per il prelievo del campione. 4 Assume le spese soltanto se le prestazioni di cui ai capoversi 1–3 sono fornite dai seguenti fornitori di prestazioni: a. fornitori di prestazioni che soddisfano le condizioni d’autorizzazione secon- do la legge federale del 18 marzo 19943 sull’assicurazione malattie (LAMal); o b. centri di test gestiti dal Cantone o su suo incarico. 5 Le casse malati secondo l’articolo 2 della legge del 26 settembre 2014 4 sulla vigi- lanza sull’assicurazione malattie (LVAMal) e l’assicurazione militare sono debitrici nei confronti dei fornitori di prestazioni secondo il capoverso 4 della rimunerazione della prestazione secondo il sistema del terzo pagante ai sensi dell’articolo 42 capo- verso 2 LAMal. 6 Per le prestazioni di cui i capoversi 1–3 non è dovuta nessuna partecipazione ai costi secondo l’articolo 64 LAMal. 7 I fornitori di prestazioni secondo il capoverso 4 non possono fatturare ulteriori spese alle persone sottoposte al test nel quadro delle prestazioni di cui i capoversi 1– 3. Devono inoltre far usufruire il debitore della rimunerazione degli sconti diretti o indiretti ai sensi dell’articolo 56 capoversi 3–4 LAMal.
Art. 26a Procedura per la assunzione delle spese per le analisi 1 I fornitori di prestazioni secondo l’articolo 26 capoverso 4 inviano all’assicuratore la fattura per le prestazioni di cui all’articolo 26 capoversi 1–3. La fattura può com- prendere soltanto queste prestazioni. L’invio avviene di preferenza per via elettroni- ca. 2 I fornitori di prestazioni secondo l’articolo 26 capoverso 4 non possono fatturare le prestazioni di cui all’articolo 26 capoversi 1–3 applicando la posizione 3186.00 dell’allegato 3 dell’ordinanza del 29 settembre 19955 sulle prestazioni. 3 È responsabile l’assicuratore di cui all’articolo 26 capoverso 5 presso il quale la persona che si è sottoposta al test è assicurata. Per le persone che non sono assicura- te in Svizzera è responsabile l’istituzione comune di cui all’articolo 18 LAMal6. 4 Gli assicuratori controllano le fatture e verificano se le prestazioni di cui all’arti- colo 26 capoversi 2–4 sono state conteggiate correttamente. Nell’elaborazione dei dati osservano gli articoli 84–84b LAMal.
5 Comunicano all’UFSP il numero di analisi che hanno rimunerato ai fornitori di
prestazioni secondo l’articolo 26 capoverso 4 e l’importo rimunerato all’inizio di gennaio, aprile, luglio e ottobre, la prima volta all’inizio di ottobre del 2020. Gli
3 RS 832.10 4 RS 832.12 5 RS 832.112.31 6 RS 832.10
Ordinanza 3 COVID-19 RU 2020
uffici di revisione degli assicuratori e dell’istituzione comune effettuano controlli ogni anno e fanno rapporto all’UFSP. 6 La Confederazione rimborsa agli assicuratori le prestazioni da loro rimunerate a cadenza trimestrale.
II La presente ordinanza entra in vigore il 25 giugno 2020 alle ore 00.007.
24 giugno 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
7 Pubblicazione urgente del 24 giugno 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
Ordinanza 3 COVID-19 RU 2020