AS 2020 4525
Legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari
Legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari
del 20 dicembre 2019
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 20191, decreta:
I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Codice delle obbligazioni2
Art. 329, titolo marginale VIII. Tempo libero, vacanze, congedo per attività giovanili, congedo di maternità e congedo di assistenza
1. Tempo libero
3 Il datore di lavoro non può neppure ridurre le vacanze:
a. di una lavoratrice che, causa gravidanza, è impedita di lavora- re per due mesi al massimo; b. di una lavoratrice che ha fruito di un congedo di maternità ai sensi dell’articolo 329f; o c. di un lavoratore o di una lavoratrice che ha fruito di un conge- do di assistenza ai sensi dell’articolo 329h.
2019-0857 4525
Miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa RU 2020
5. Congedo di Il lavoratore ha diritto a un congedo pagato per il tempo necessario assistenza ai familiari all’assistenza a un familiare o al partner con problemi di salute; il congedo ammonta tuttavia al massimo a tre giorni per evento e dieci giorni all’anno.
6. Congedo di 1 Il lavoratore che ha diritto a un’indennità di assistenza ai sensi degli assistenza a un figlio con gravi articoli 16i–16m LIPG3 a causa di gravi problemi di salute di suo problemi di salute figlio dovuti a malattia o infortunio ha diritto a un congedo di assi- dovuti a malattia o infortunio stenza massimo di 14 settimane.
2 Il congedo di assistenza deve essere preso entro un termine quadro di
18 mesi. Il termine quadro decorre dal giorno per il quale è versata la
prima indennità giornaliera.
3 Se entrambi i genitori esercitano un’attività lucrativa, ognuno di loro
ha diritto a un congedo di assistenza massimo di sette settimane. Pos- sono concordare una ripartizione diversa del congedo.
4 Il congedo può essere preso in una sola volta o in singoli giorni.
5 Il datore di lavoro deve essere informato senza indugio delle moda-
lità di fruizione del congedo e di eventuali modifiche.
1 Dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rap-
porto di lavoro: cbis. finché sussiste il diritto al congedo di assistenza di cui all’arti- colo 329h, ma al massimo per sei mesi a decorrere dall’inizio del termine quadro;
Art. 362 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e nuovi elementi di enumerazione
1 Alle disposizioni seguenti non può essere derogato a svantaggio del
lavoratore mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro: articolo 329g (congedo di assistenza ai familiari); articolo 329h (congedo di assistenza a un figlio con gravi pro- blemi di salute dovuti a malattia o infortunio);
3 RS 834.1
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2. Legge del 13 marzo 19644 sul lavoro
Art. 36 cpv. 3 e 4 3 Su presentazione di un certificato medico, il datore di lavoro deve concedere ai lavoratori un congedo per l’assistenza a un familiare o al partner con problemi di salute; il congedo è limitato alla durata necessaria per l’assistenza, ma al massimo a tre giorni per evento. 4 Salvo che per i figli, il congedo di assistenza ammonta al massimo a dieci giorni all’anno.
3. Legge federale del 20 dicembre 19465 sull’assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti
Art. 29septies cpv. 1 1 Gli assicurati che si occupano di parenti in linea ascendente o discendente o di fratelli e sorelle che beneficiano di un assegno per grandi invalidi dell’AVS, dell’AI, dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell’assicurazione militare han- no diritto a un accredito per compiti assistenziali se possono raggiungere facilmente le persone che assistono. Essi devono far valere tale diritto ogni anno per scritto. So- no parificati ai parenti i coniugi, i suoceri e i figliastri nonché il partner che convi- ve con l’assicurato nella medesima economia domestica ininterrottamente da almeno cinque anni.
4. Legge federale del 19 giugno 19596 sull’assicurazione per l’invalidità
4 I minorenni hanno diritto a un assegno per grandi invalidi solo per i giorni in cui non soggiornano in un istituto. In deroga all’articolo 67 capoverso 2 LPGA, i mino- renni che soggiornano in uno stabilimento ospedaliero a spese dell’assicurazione sociale hanno diritto a un assegno per grandi invalidi per ogni mese civile intero, purché ogni 30 giorni lo stabilimento attesti che la presenza regolare dei genitori o di un genitore nello stabilimento sia necessaria ed effettiva.
4 RS 822.11 5 RS 831.10 6 RS 831.20
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5. Legge federale del 6 ottobre 20067 sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
1ter Per le persone che condividono l’alloggio e per le quali non è effettuato un cal- colo comune conformemente all’articolo 9 capoverso 2, l’importo massimo annuo riconosciuto per la pigione corrisponde a quello per una persona che vive in un’e- conomia domestica composta da due persone. Il Consiglio federale determina le modalità di calcolo dell’importo massimo per: a. i coniugi che vivono insieme e condividono l’alloggio con altre persone; b. le persone che condividono l’alloggio insieme a orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI.
Disposizione transitoria della modifica del 20 dicembre 2019 Ai beneficiari di prestazioni complementari che al momento dell’entrata in vigore della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC) percepivano già una presta- zione complementare annua si applica l’articolo 10 capoverso 1ter LPC, trascorso il termine di tre anni previsto dalle disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019.
6. Legge federale del 25 giugno 19828 sulla previdenza professionale
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Sostituzione di un termine In tutta la legge «del Codice delle obbligazioni» è sostituito con «CO».
Art. 8 cpv. 3, primo periodo
3 Quando il salario annuo diminuisce temporaneamente per malattia, infortunio,
disoccupazione, maternità o motivi analoghi, il salario coordinato vigente permane valido almeno fintanto che sussista l’obbligo del datore di lavoro di pagare il salario giusta l’articolo 324a del Codice delle obbligazioni (CO)9 oppure almeno per la durata del congedo di maternità giusta l’articolo 329f CO o del congedo di assistenza giusta l’articolo 329h CO. ...
7 RS 831.30 8 RS 831.40 9 RS 220
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7. Legge federale del 20 marzo 198110 sull’assicurazione contro
gli infortuni
Art. 16 cpv. 3 3 L’indennità giornaliera dell’assicurazione contro gli infortuni non è concessa fin- ché sussiste il diritto all’indennità giornaliera dell’assicurazione per l’invalidità oppure all’indennità di maternità o di assistenza ai sensi della legge del 25 settembre
195211 sulle indennità di perdita di guadagno.
8. Legge del 25 settembre 195212 sulle indennità di perdita di guadagno
Titolo Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)
Ingresso visti gli articoli 59 capoverso 4, 61 capoverso 4, 116 capoversi 3 e 4, 117 capo- verso 1, 122 e 123 della Costituzione federale (Cost.)13;
1 L’indennità di maternità esclude il versamento delle seguenti altre indennità gior- naliere: f. delle indennità di assistenza di cui agli articoli 16i–16m per lo stesso figlio.
Titolo prima dell’art. 16i IIIb. Indennità per genitori che assistono un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio
Art. 16i Aventi diritto 1 Hanno diritto all’indennità i genitori di un figlio minorenne con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio che: a. interrompono l’attività lucrativa per assistere il figlio; e b. al momento dell’interruzione dell’attività lucrativa:
10 RS 832.20 11 RS 834.1 12 RS 834.1 13 RS 101
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1. sono salariati ai sensi dell’articolo 10 LPGA14,
2. sono indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA, o
3. collaborano nell’azienda del coniuge percependo un salario in contanti.
2 Per ogni caso di malattia o infortunio sussiste un solo diritto.
3 Il Consiglio federale disciplina:
a. il diritto all’indennità dei genitori affilianti; b. il diritto all’indennità di persone che per incapacità al lavoro o disoccupa- zione non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettera b.
Art. 16j Figlio con gravi problemi di salute Un figlio ha gravi problemi di salute, se: a. si è verificato un cambiamento radicale del suo stato di salute fisica o psichi- ca; b. il decorso o l’esito di questo cambiamento è difficilmente prevedibile oppure va considerata l’eventualità di un danno permanente o crescente oppure del decesso; c. sussiste un bisogno particolarmente elevato di assistenza da parte dei geni- tori; e d. almeno un genitore deve interrompere l’attività lucrativa per assistere il figlio.
Art. 16k Termine quadro, inizio ed estinzione del diritto
1 Per il versamento dell’indennità di assistenza è previsto un termine quadro di
18 mesi.
2 Il termine quadro decorre dal giorno per il quale è versata la prima indennità gior- naliera.
3 Il diritto nasce se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 16i.
4 Il diritto si estingue:
a. alla scadenza del termine quadro; o b. dopo la riscossione del numero massimo di indennità giornaliere. 5 Il diritto si estingue prima se le condizioni non sono più soddisfatte; tuttavia non si estingue prima se il figlio diviene maggiorenne durante il termine quadro.
Art. 16l Forma e numero delle indennità giornaliere
1 L’indennità di assistenza è versata sotto forma di indennità giornaliera.
2 Entro il termine quadro sussiste il diritto a 98 indennità giornaliere al massimo.
14 RS 830.1
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3 Per ogni cinque indennità giornaliere ne sono versate due supplementari.
4 Se entrambi i genitori esercitano un’attività lucrativa, ognuno di loro ha diritto al massimo alla metà delle indennità giornaliere. Possono concordare una ripartizione diversa.
Art. 16m Importo e calcolo dell’indennità
1 L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio conseguito
prima dell’inizio del diritto all’indennità di assistenza. 2 All’accertamento del reddito di cui al capoverso 1 è applicabile per analogia l’ar- ticolo 11 capoverso 1.
3 All’importo massimo è applicabile per analogia l’articolo 16f.
Art. 16n Rapporto con le prestazioni di altre assicurazioni sociali 1 Il versamento dell’indennità di assistenza è prioritario rispetto alle indennità gior- naliere o alle prestazioni delle seguenti assicurazioni sociali: a. assicurazione contro la disoccupazione; b. assicurazione per l’invalidità; c. assicurazione contro gli infortuni; d. assicurazione militare. 2 Se fino all’inizio del diritto all’indennità di assistenza vi era un diritto a un’inden- nità giornaliera in virtù dell’articolo 16b o di una delle leggi seguenti, l’indennità di assistenza corrisponde almeno all’indennità giornaliera versata precedentemente: a. legge federale del 19 giugno 195915 sull’assicurazione per l’invalidità; b. legge federale del 18 marzo 199416 sull’assicurazione malattie; c. legge federale del 20 marzo 198117 sull’assicurazione contro gli infortuni; d. legge federale del 19 giugno 199218 sull’assicurazione militare; e. legge del 25 giugno 198219 sull’assicurazione contro la disoccupazione.
Art. 20 cpv. 1 1 In deroga all’articolo 24 LPGA20 il diritto alle indennità non ricevute si estingue:
a. per chi presta servizio, cinque anni dopo la fine del servizio che fonda il diritto alle indennità;
15 RS 831.20 16 RS 832.10 17 RS 832.20 18 RS 833.1 19 RS 837.0 20 RS 830.1
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b. in caso di maternità, cinque anni dopo l’estinzione del diritto all’indennità di cui all’articolo 16d; c. per i genitori che assistono figli con gravi problemi di salute dovuti a malat- tia o infortunio, cinque anni dopo l’ultimo giorno del congedo di assistenza.
9. Legge federale del 20 giugno 195221 sugli assegni familiari
nell’agricoltura
Art. 10 cpv. 4 4 Il diritto agliassegni familiari sussiste anche durante il congedo di maternità secondo l’articolo 329f del Codice delle obbligazioni (CO)22 e durante il congedo di assistenza secondo l’articolo 329h CO.
II Coordinamento con la modifica del 27 settembre 2019 della legge del 25 settem- bre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno
1. Codice delle obbligazioni (CO)23
Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la modifica del 27 settembre 201924 del CO (Allegato n. 1) o la presente modifica, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche, le disposizioni qui appresso avranno il tenore seguente:
Art. 329, titolo marginale VIII. Tempo libero, vacanze e congedo
1. Tempo libero
3 Il datore di lavoro non può neppure ridurre le vacanze:
a. di una lavoratrice che, causa gravidanza, è impedita di lavora- re per due mesi al massimo; b. di una lavoratrice che ha fruito di un congedo di maternità ai sensi dell’articolo 329f;
21 RS 836.1 22 RS 220 23 RS 220 24 FF 2019 5677
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c. di un lavoratore che ha fruito di un congedo di paternità ai sensi dell’articolo 329g; o d. di un lavoratore o di una lavoratrice che ha fruito di un conge- do di assistenza ai sensi dell’articolo 329i.
5. Congedo di 1 In caso di paternità, il lavoratore ha diritto a un congedo di paternità paternità di due settimane se è il padre legale al momento della nascita del fi- glio o lo diventa nei sei mesi seguenti.
2 Il congedo di paternità deve essere preso entro sei mesi dalla nascita
del figlio.
3 Può essere preso in settimane o in giorni.
6. Congedo di Il lavoratore ha diritto a un congedo pagato per il tempo necessario assistenza ai familiari all’assistenza a un familiare o al partner con problemi di salute; il congedo ammonta tuttavia al massimo a tre giorni per evento e dieci giorni all’anno.
7. Congedo di 1 Il lavoratore che ha diritto a un’indennità di assistenza ai sensi degli assistenza a un figlio con gravi articoli 16n–16s LIPG25 a causa di gravi problemi di salute di suo problemi di salute figlio dovuti a malattia o infortunio ha diritto a un congedo di assi- dovuti a malattia o infortunio stenza massimo di 14 settimane.
2 Il congedo di assistenza deve essere preso entro un termine quadro di
18 mesi. Il termine quadro decorre dal giorno per il quale è versata la
prima indennità giornaliera.
3 Se entrambi i genitori esercitano un’attività lucrativa, ognuno di loro
ha diritto a un congedo di assistenza massimo di sette settimane. Pos- sono concordare una ripartizione diversa del congedo.
4 Il congedo può essere preso in una sola volta o in singoli giorni.
5 Il datore di lavoro deve essere informato senza indugio delle modali-
tà di fruizione del congedo e di eventuali modifiche.
25 RS 834.1
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1 Dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rappor-
to di lavoro: cbis. finché sussiste il diritto al congedo di assistenza di cui all’arti- colo 329i, ma al massimo per sei mesi a decorrere dall’inizio del termine quadro;
Art. 362 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e nuovi elementi di enumerazione
1 Alle disposizioni seguenti non può essere derogato a svantaggio del
lavoratore mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro: articolo 329g (congedo di paternità); articolo 329h (congedo di assistenza ai familiari); articolo 329i (congedo di assistenza a un figlio con gravi pro- blemi di salute dovuti a malattia o infortunio); articolo 335c capoverso 3 (termini di disdetta);
2. Legge federale del 25 giugno 198226 sulla previdenza professionale
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la modifica del 27 settembre
201927 della LPP (Allegato n. 2) o la presente modifica, alla seconda di queste
entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche, la disposizione qui appresso avrà il tenore seguente:
Art. 8 cpv. 3, primo periodo 3 Quando il salario annuo diminuisce temporaneamente per malattia, infortunio, di- soccupazione, maternità, paternità o motivi analoghi, il salario coordinato vigente permane valido almeno fintanto che sussista l’obbligo del datore di lavoro di pagare il salario giusta l’articolo 324a del Codice delle obbligazioni (CO)28 oppure almeno per la durata del congedo di maternità giusta l’articolo 329f CO, del congedo di paternità giusta l’articolo 329g CO o del congedo di assistenza giusta l’articolo 329i CO. ...
26 RS 831.40 27 FF 2019 5677 28 RS 220
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3. Legge federale del 20 marzo 198129 sull’assicurazione contro
gli infortuni (LAINF) Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la modifica del 27 settembre 201930 della LAINF (Allegato n. 3) o la presente modifica, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche, la disposizione qui appresso avrà il tenore seguente:
Art. 16 cpv. 3 3 L’indennità giornaliera dell’assicurazione contro gli infortuni non è concessa finché sussiste il diritto all’indennità giornaliera dell’assicurazione per l’invalidità oppure all’indennità di maternità, di paternità o di assistenza ai sensi della legge del 25 settembre 195231 sulle indennità di perdita di guadagno.
4. Legge del 25 settembre 195232 sulle indennità di perdita di guadagno
(LIPG) Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la modifica del 27 settembre 201933 della LIPG o la presente modifica, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche, le disposizioni qui appresso avranno il tenore seguente:
Titolo Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)
1 L’indennità di maternità esclude il versamento delle seguenti altre indennità gior- naliere: f. delle indennità di assistenza di cui agli articoli 16n–16s per lo stesso figlio.
29 RS 832.20 30 FF 2019 5677 31 RS 834.1 32 RS 834.1 33 FF 2019 5677
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Titolo prima dell’art. 16i IIIb. Indennità in caso di paternità
Art. 16i Aventi diritto
1 Ha diritto all’indennità l’uomo che:
a. è il padre legale al momento della nascita del figlio o lo diventa nei sei mesi seguenti; b. era assicurato obbligatoriamente ai sensi della LAVS34 durante i nove mesi immediatamente precedenti la nascita del figlio; c. durante tale periodo ha esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi; d. al momento della nascita del figlio:
1. è un salariato ai sensi dell’articolo 10 LPGA35,
2. è un indipendente ai sensi dell’articolo 12 LPGA, o
3. collabora nell’azienda della moglie percependo un salario in contanti.
2 Il periodo d’assicurazione secondo il capoverso 1 lettera b è ridotto nella misura in cui la nascita del figlio avviene prima della fine del nono mese di gravidanza. 3 Il Consiglio federale disciplina il diritto all’indennità degli uomini che per incapa- cità al lavoro o disoccupazione: a. non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c; b. al momento della nascita del figlio non sono salariati o indipendenti.
Art. 16j Termine quadro, inizio ed estinzione del diritto 1 L’indennità di paternità può essere riscossa entro un termine quadro di sei mesi.
2 Il termine quadro decorre dal giorno della nascita del figlio; il diritto all’indennità inizia tale giorno.
3 Il diritto all’indennità si estingue:
a. alla scadenza del termine quadro; b. dopo la riscossione del numero massimo di indennità giornaliere; c. se il padre muore; d. se il figlio muore; o e. se la filiazione paterna si estingue per sentenza.
34 RS 831.10 35 RS 830.1
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Art. 16k Forma dell’indennità e numero di indennità giornaliere 1 L’indennità di paternità è versata sotto forma di indennità giornaliere per i giorni di congedo presi.
2 Il padre ha diritto al massimo a 14 indennità giornaliere.
3 Se il congedo è preso in settimane, sono versate sette indennità giornaliere per set- timana. 4 Se il congedo è preso in giorni, sono versate due indennità giornaliere supplemen- tari ogni cinque giorni indennizzati.
Art. 16l Importo e calcolo dell’indennità
1 L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio conseguito
prima dell’inizio del diritto all’indennità di paternità. 2 All’accertamento del reddito di cui al capoverso 1 è applicabile per analogia l’arti- colo 11 capoverso 1
3 All’importo massimo è applicabile per analogia l’articolo 16f.
Art. 16m Priorità dell’indennità di paternità 1 L’indennità di paternità esclude il versamento delle seguenti altre indennità giorna- liere: a. dell’assicurazione contro la disoccupazione; b. dell’assicurazione per l’invalidità; c. dell’assicurazione contro gli infortuni; d. dell’assicurazione militare; e. delle indennità di cui agli articoli 9 e 10. 2 Se fino all’inizio del diritto all’indennità di paternità vi era un diritto a un’indennità giornaliera in virtù di una delle leggi seguenti, l’indennità di paternità corrisponde almeno all’indennità giornaliera versata precedentemente: a. legge federale del 19 giugno 195936 sull’assicurazione per l’invalidità; b. legge federale del 18 marzo 199437 sull’assicurazione malattie; c. legge federale del 20 marzo 198138 sull’assicurazione contro gli infortuni; d. legge federale del 19 giugno 199239 sull’assicurazione militare; e. legge del 25 giugno 198240 sull’assicurazione contro la disoccupazione.
36 RS 831.20 37 RS 832.10 38 RS 832.20 39 RS 833.1 40 RS 837.0
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Titolo prima dell’art. 16n IIIc. Indennità per genitori che assistono un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio
Art. 16n Aventi diritto 1 Hanno diritto all’indennità i genitori di un figlio minorenne con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio che: a. interrompono l’attività lucrativa per assistere il figlio; e b. al momento dell’interruzione dell’attività lucrativa:
1. sono salariati ai sensi dell’articolo 10 LPGA41,
2. sono indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA, o
3. collaborano nell’azienda del coniuge percependo un salario in contanti.
2 Per ogni caso di malattia o infortunio sussiste un solo diritto.
3 Il Consiglio federale disciplina:
a. il diritto all’indennità dei genitori affilianti; b. il diritto all’indennità di persone che per incapacità al lavoro o disoccupa- zione non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettera b.
Art. 16o Figlio con gravi problemi di salute Un figlio ha gravi problemi di salute, se: a. si è verificato un cambiamento radicale del suo stato di salute fisica o psichi- ca; b. il decorso o l’esito di questo cambiamento è difficilmente prevedibile oppure va considerata l’eventualità di un danno permanente o crescente oppure del decesso; c. sussiste un bisogno particolarmente elevato di assistenza da parte dei geni- tori; e d. almeno un genitore deve interrompere l’attività lucrativa per assistere il figlio.
Art. 16p Termine quadro, inizio ed estinzione del diritto
1 Per il versamento dell’indennità di assistenza è previsto un termine quadro di
18 mesi.
2 Il termine quadro decorre dal giorno per il quale è versata la prima indennità gior- naliera.
3 Il diritto nasce se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 16n.
41 RS 830.1
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4 Il diritto si estingue:
a. alla scadenza del termine quadro; o b. dopo la riscossione del numero massimo di indennità giornaliere. 5 Il diritto si estingue prima se le condizioni non sono più soddisfatte; tuttavia non si estingue prima se il figlio diviene maggiorenne durante il termine quadro.
Art. 16q Forma e numero delle indennità giornaliere
1 L’indennità di assistenza è versata sotto forma di indennità giornaliera.
2 Entro il termine quadro sussiste il diritto a 98 indennità giornaliere al massimo.
3 Per ogni cinque indennità giornaliere ne sono versate due supplementari.
4 Se entrambi i genitori esercitano un’attività lucrativa, ognuno di loro ha diritto al massimo alla metà delle indennità giornaliere. Possono concordare una ripartizione diversa.
Art. 16r Importo e calcolo dell’indennità
1 L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio conseguito
prima dell’inizio del diritto all’indennità di assistenza. 2 All’accertamento del reddito di cui al capoverso 1 è applicabile per analogia l’ar- ticolo 11 capoverso 1.
3 All’importo massimo è applicabile per analogia l’articolo 16f.
Art. 16s Rapporto con le prestazioni di altre assicurazioni sociali 1 Il versamento dell’indennità di assistenza è prioritario rispetto alle indennità gior- naliere o alle prestazioni delle seguenti assicurazioni sociali: a. assicurazione contro la disoccupazione; b. assicurazione per l’invalidità; c. assicurazione contro gli infortuni; d. assicurazione militare. 2 Se fino all’inizio del diritto all’indennità di assistenza vi era un diritto a un’inden- nità giornaliera in virtù dell’articolo 16b o di una delle leggi seguenti, l’indennità di assistenza corrisponde almeno all’indennità giornaliera versata precedentemente: a. legge federale del 19 giugno 195942 sull’assicurazione per l’invalidità; b. legge federale del 18 marzo 199443 sull’assicurazione malattie; c. legge federale del 20 marzo 198144 sull’assicurazione contro gli infortuni;
42 RS 831.20 43 RS 832.10 44 RS 832.20
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d. legge federale del 19 giugno 199245 sull’assicurazione militare; e. legge del 25 giugno 198246 sull’assicurazione contro la disoccupazione.
Art. 20 cpv. 1 1 In deroga all’articolo 24 LPGA47 il diritto alle indennità non ricevute si estingue:
a. per chi presta servizio, cinque anni dopo la fine del servizio che fonda il diritto alle indennità; b. in caso di maternità, cinque anni dopo l’estinzione del diritto all’indennità di cui all’articolo 16d; c. in caso di paternità, cinque anni dopo la scadenza del termine quadro di cui all’articolo 16j; d. per i genitori che assistono figli con gravi problemi di salute dovuti a malat- tia o infortunio, cinque anni dopo l’ultimo giorno del congedo di assistenza.
5. Legge federale del 20 giugno 195248 sugli assegni familiari
nell’agricoltura (LAF) Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la modifica del 27 settembre
201949 della LAF (Allegato n. 4) o la presente modifica, alla seconda di queste
entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche, la disposizione qui appresso avrà il tenore seguente:
Art. 10 cpv. 4 4 Il diritto agliassegni familiari sussiste anche durante il congedo di maternità secondo l’articolo 329f del Codice delle obbligazioni (CO)50, il congedo di paternità secondo l’articolo 329g CO e il congedo di assistenza secondo l’articolo 329i CO.
45 RS 833.1 46 RS 837.0 47 RS 830.1 48 RS 836.1 49 FF 2019 5677 50 RS 220
Miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa RU 2020
III Coordinamento con la modifica del 22 marzo 2019 della legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la modifica del 22 marzo 201951 della LPC52 o la presente modifica, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche, la disposizione qui appresso avrà il tenore seguente:
Art. 10 cpv. 1ter–1septies 1ter Per le persone che condividono l’alloggio e per le quali non è effettuato un calcolo comune conformemente all’articolo 9 capoverso 2, l’importo massimo annuo riconosciuto per la pigione corrisponde a quello per una persona che vive in un’economia domestica composta da due persone. Il Consiglio federale determina le modalità di calcolo dell’importo massimo per: a. i coniugi che vivono insieme e condividono l’alloggio con altre persone; b. le persone che condividono l’alloggio insieme a orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI. 1quater Il Consiglio federale disciplina la ripartizione dei Comuni tra le tre regioni. A tal riguardo si fonda sui livelli geografici dell’Ufficio federale di statistica. 1quinquies Il Dipartimento federale dell’interno stabilisce la ripartizione dei Comuni in un’ordinanza. Riesamina la ripartizione quando l’Ufficio federale di statistica modi- fica i livelli geografici sui quali essa si fonda. 1sexies I Cantoni possono chiedere una riduzione o un aumento fino al 10 per cento degli importi massimi in un Comune. La richiesta di riduzione è accolta se e fino a quando la pigione del 90 per cento dei beneficiari di prestazioni complementari è coperta dagli importi massimi. Il Consiglio federale disciplina la procedura. 1septies Il Consiglio federale verifica almeno ogni dieci anni se e in che misura gli importi massimi coprono le pigioni effettive dei beneficiari di prestazioni comple- mentari e pubblica i risultati del suo esame. Anticipa l’esame e la pubblicazione se l’indice delle pigioni si è modificato di oltre il 10 per cento dall’ultimo esame.
51 FF 2019 2259 52 RS 831.30
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IV
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 20 dicembre 2019 Consiglio degli Stati, 20 dicembre 2019 La presidente: Isabelle Moret Il presidente: Hans Stöckli Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol
Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
9 aprile 2020.53 2 Fatto salvo il capoverso 3, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2021.
3 Le disposizioni qui appresso entrano in vigore il 1° luglio 2021:
a. articolo 329 titolo marginale, 329b capoverso 3, 329h, 336c capoverso 1 let- tera cbis, 362 capoverso 1 elemento di enumerazione per 329h, Codice delle obbligazioni (cifra I 1); b. articolo 8 capoverso 3 primo periodo, legge federale sulla previdenza profes- sionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (cifra I 6); c. articolo 16 capoverso 3, legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (cifra I 7); d. titolo, ingresso, articolo 16g capoverso 1 lettera f, titolo prima dell’art. 16i, articoli 16i–16m, 16n, nonché 20 capoverso 1, legge sulle indennità di perdi- ta di guadagno (cifra I 8).
7 ottobre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
53 FF 2019 7217