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AS 2020 513

Legge federale sulla protezione dell'ambiente

Legge federale sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb)

Modifica del 27 settembre 2019

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale del 22 gennaio 20191; visto il parere del Consiglio federale del 17 aprile 20192, decreta:

I La legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell’ambiente è modificata come segue:

Art. 32e cpv. 3 lett. c n. 2 e cbis 3 La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse esclusivamente per indennizzare le spese risultanti dai seguenti provvedimenti: c. l’esame, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati negli impianti di tiro che non perseguono essenzialmente fini commerciali, se:

2. nel caso di altri siti, dopo il 31 dicembre 2020 non sono più stati depo-

sitati rifiuti o soltanto quelli di una manifestazione di tiro storico o di tiro in campagna che si svolge al massimo una volta all’anno e che si tiene regolarmente nello stesso sito da prima del 31 dicembre 2020; cbis. provvedimenti di protezione adeguati come l’installazione di parapalle in occasione di manifestazioni di tiro storico e di tiro in campagna che si svol- gono al massimo una volta all’anno e che si tengono regolarmente nello stesso sito da prima del 31 dicembre 2020;

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