AS 2020 6251
Ordinanza sui domini Internet
Ordinanza sui domini Internet (ODIn)
Modifica del 18 novembre 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 5 novembre 20141 sui domini Internet è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 13a capoverso 3, 28 capoversi 2, 3, 4 e 6, 28e, 48a capoverso 2, 59 capoverso 3, 62 e 64 capoverso 2 della legge del 30 aprile 19972 sulle telecomunicazioni (LTC),
Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza, «banca dati WHOIS» è sostituito con «banca dati RDDS (WHOIS)».
Art. 10 cpv. 1 lett. a n. 6 1 Nell’esercizio della sua funzione, al gestore del registro incombono i seguenti compiti: a. fornire le prestazioni e garantire l’esercizio e le funzionalità del DNS richie- sti conformemente alle regole che si applicano a livello internazionale, in particolare:
6. dare accesso alle informazioni contenute nel file di zona a fini di lotta
contro la cibercriminalità, a fini di ricerca scientifica o sociale o ad altri fini d’interesse pubblico;
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Art. 11 cpv. 3 3 Chiunque dimostri in modo credibile di avere un interesse legittimo preponderante ha il diritto di consultare gli atti del giornale delle attività relativi a un nome di dominio specifico. Il gestore del registro fissa le modalità tecniche e amministrative della consultazione. Può chiedere una remunerazione per la consultazione.
Art. 14 cpv. 2 2 La struttura dell’organizzazione, le regole che disciplinano la composizione delle controversie, le regole procedurali e la nomina degli esperti chiamati a decidere devono essere approvate dall’UFCOM. Quest’ultimo consulta previamente l’Istituto federale della proprietà intellettuale e, se la fattispecie riguarda la struttura dell’orga- nizzazione o le regole procedurali, l’Ufficio federale di giustizia.
Art. 15 cpv. 4 4 Il blocco può essere prolungato oltre i termini fissati nel presente articolo soltanto se il prolungamento è ordinato dall’UFCOM.
Art. 15a Misure in caso di sospetto di abuso: deviazione del traffico 1 Il gestore del registro devia il traffico diretto a un nome di dominio o in transito su questo nome di dominio se sono adempiute le condizioni seguenti: a. il nome di dominio è bloccato conformemente all’articolo 15; b. il trattamento delle informazioni è volto esclusivamente a identificare e a in- formare le vittime delle attività di cui all’articolo 15 capoverso 1, nonché ad analizzare il funzionamento di queste ultime allo scopo di sviluppare tecni- che volte a identificare, combattere, limitare o perseguire tali attività; le in- formazioni raccolte totalmente prive di legame con queste attività non pos- sono essere utilizzate e devono essere eliminate immediatamente; c. la deviazione del traffico è richiesta da un ente di cui all’articolo 15 capover- so 3 per un massimo di 30 giorni. 2 Devia il traffico verso uno strumento di analisi o verso una pagina informativa che contenga: a. indicazioni in merito al sospetto di abuso; b. il nome e le coordinate del servizio o dell’autorità che ha richiesto la misura. 3 Una deviazione del traffico può essere prolungata oltre i termini fissati nel presente articolo soltanto se il prolungamento è ordinato dall’UFCOM.
Art. 15c Misure in caso di sospetto di abuso: decisione e revoca
1 L’UFCOM emana una decisione sul blocco o sulla deviazione del traffico se, nei
30 giorni che seguono la comunicazione del gestore del registro sulla misura, il
titolare: a. ne fa richiesta;
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b. si identifica correttamente; e c. indica un indirizzo postale valido in Svizzera se risiede o ha sede all’estero. 2 Se il titolare non si identifica correttamente o non indica un indirizzo postale valido entro il termine di cui all’articolo 15b capoverso 2, il gestore del registro revoca l’attribuzione del nome di dominio.
Art. 21 cpv. 4 4 Non esaminano in modo generale e continuativo le attività dei titolari. Non sono tenuti a indagare attivamente in merito a fatti o circostanze inerenti ad attività illecite commesse tramite nomi di dominio.
Art. 25 cpv. 1 lett. a, e 1bis–1quater
1 Un nome di dominio è attribuito se:
a. la denominazione richiesta, ossia la corrispondente stringa ACE, comprende da 3 a 63 caratteri autorizzati; l’UFCOM stabilisce i caratteri autorizzati e può prevedere eccezioni per quel che concerne il numero minimo di caratteri se ciò è giustificato da un interesse pubblico preponderante; le abbreviazioni composte dai due caratteri che designano i Cantoni svizzeri e i nomi sia di Comuni politici sia di località svizzere composti da due caratteri riservati conformemente all’articolo 26 capoverso 1 lettera b possono essere attribuiti agli enti pubblici in questione; 1bis Il gestore del registro attribuisce un nome di dominio impedendo qualsiasi confi- gurazione, nel file di zona dei server di nomi che vi sono legati, che permetta l’attivazione del nome di dominio se un’autorità competente gli comunica che vi sono motivi fondati di supporre che il richiedente utilizzerà il nome di dominio richiesto a scopo illecito o in modo illecito. 1ter Può attribuire un nome di dominio impedendo qualsiasi configurazione, nel file di zona dei server di nomi che vi sono legati, che permetta l’attivazione del nome di dominio se delle ragioni fondate gli permettono di supporre che il richiedente: a. ricorra manifestamente a dati d’identificazione falsi o usurpi l’identità altrui; e b. utilizzerà il nome di dominio richiesto a scopo illecito o in modo illecito. 1quater Se il titolare non si identifica correttamente entro 30 giorni nei casi di cui ai capoversi 1bis e 1ter, il gestore del registro revoca l’attribuzione del nome di dominio.
Art. 26 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b
1 Le seguenti denominazioni o categorie di denominazioni sono riservate:
b. i nomi dei Cantoni, dei Comuni politici e delle località svizzeri ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del 21 maggio 20083 sui nomi geografici, non-
3 RS 510.625
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ché le abbreviazioni composte da due caratteri che designano i Cantoni sviz- zeri;
Art. 27 cpv. 3 e 4, frase introduttiva 3 Comunica al centro di registrazione che opera per conto del richiedente il rifiuto di attribuire un nome di dominio, facendo tale comunicazione per via elettronica trami- te il sistema di registrazione o, se necessario, con altri mezzi. Se il rifiuto riguarda un nome di dominio che dev’essere attribuito tramite mandato di nominazione secondo l’articolo 56, il gestore del registro lo comunica direttamente al richiedente con un mezzo di comunicazione opportuno.
4 L’UFCOM emana una decisione sul rifiuto di attribuire un nome di dominio se,
nei 40 giorni successivi alla comunicazione di tale rifiuto conformemente al capo- verso 3, il richiedente:
Art. 30, rubrica e cpv. 3 lett. h Misure 3 Un esperto incaricato da un servizio per la composizione delle controversie, un tribunale, un tribunale arbitrale o un’autorità amministrativa o di perseguimento penale svizzera può, conformemente alle proprie competenze, ordinare al gestore del registro di adottare misure preliminari, quali segnatamente: h. deviare verso una pagina informativa il traffico diretto a un nome di dominio o in transito su questo nome di dominio.
Art. 32 Procedura e condizioni di delega 1 Se la funzione di gestore del registro è delegata nell’ambito di una pubblica gara o di una procedura mediante invito (art. 28a cpv. 2 LTC), l’UFCOM valuta e pondera le offerte segnatamente sulla base dei seguenti criteri: a. il prezzo, l’adeguatezza e la qualità dei servizi; b. le qualifiche e le caratteristiche richieste ai delegati; c. la sicurezza pubblica e la lotta contro la cibercriminalità; d. la protezione delle infrastrutture critiche; e. la partecipazione della comunità interessata alla gestione degli elementi d’indirizzo delegati. 2 I candidati non hanno il diritto di consultare i dossier dei loro concorrenti né di prendere posizione sulle offerte e altri documenti presentati da questi ultimi. 3 Le decisioni dell’UFCOM devono rispettare il segreto d’affari dei candidati che hanno partecipato alla procedura.
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Art. 38 cpv. 2, frase introduttiva 2 Se la delega dei compiti risulta da una pubblica gara o da una procedura mediante invito conformemente all’articolo 32, si applicano le regole seguenti:
Art. 43 cpv. 3
3 L’UFCOM riprende la funzione o il compito delegato o incarica direttamente un
altro delegato di riprendere tale funzione o compito.
Art. 46 Messa a disposizione di dati
1 I seguenti dati devono figurare nella banca dati RDDS (WHOIS):
a. la denominazione del nome di dominio attribuito e la corrispondente stringa ACE; b. nel caso in cui il nome di dominio sia attivo, i dati dei server di nomi asse- gnatigli; c. l’indicazione secondo cui un nome di dominio è protetto o meno attraverso il sistema DNSSEC; d. la data della prima attribuzione del nome di dominio; e. il nome, l’indirizzo e le coordinate del centro di registrazione che opera per conto del titolare del nome di dominio.
2 Il
gestore del registro può pubblicare i seguenti dati nella banca dati RDDS (WHOIS): a. i dati d’identificazione e le coordinate del titolare del nome di dominio se il titolare è una persona giuridica; b. i dati d’identificazione e le coordinate del titolare del nome di dominio che ha dato il consenso alla pubblicazione; c. l’indicazione di un mezzo anonimo che consenta di contattare il titolare del nome di dominio. 3 A chiunque dimostri in modo credibile di avere un interesse legittimo preponderan- te dà accesso gratuitamente ai dati personali che figurano nella banca dati RDDS (WHOIS) che si riferiscono al titolare del nome di dominio. 4 L’UFCOM può prescrivere le modalità e le procedure d’accesso ai sensi del capo- verso 3 tenendo conto delle regole applicabili a livello internazionale. 5 Il gestore del registro adotta le misure adeguate, segnatamente di ordine tecnico, per impedire l’utilizzo abusivo dei dati messi a disposizione del pubblico, in partico- lare il loro utilizzo a scopi pubblicitari o di promozione commerciale.
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Art. 51 lett. c Nell’esercizio della sua funzione, il gestore del registro ha i seguenti compiti parti- colari: c. adottare misure di pubblicità e sponsorizzazione volte a promuovere il do- minio «.swiss»; a tale scopo può collaborare con le autorità competenti, in particolare l’Istituto federale della proprietà intellettuale, l’Ufficio federale di statistica e i registri cantonali di commercio.
Art. 52 Messa a disposizione di dati 1 Il gestore del registro pubblica nella banca dati RDDS (WHOIS) i dati richiesti dalle regole applicabili a livello internazionale.
2 Può pubblicarvi i seguenti dati:
a. il nome dell’organizzazione e il numero IDI del titolare del nome di domi- nio; b. i dati d’identificazione e le coordinate del titolare del nome di dominio se tale titolare è una persona giuridica; c. i dati d’identificazione e le coordinate del titolare del nome di dominio che ha dato il consenso alla pubblicazione; d. l’indicazione di un mezzo anonimo che consenta di contattare il titolare del nome di dominio.
3 Mette a disposizione le funzionalità di ricerca per la banca dati RDDS (WHOIS)
sulla base di criteri quali il nome di dominio, il centro di registrazione incaricato della sua gestione o la denominazione del server di nomi. 4 A chiunque dimostri in modo credibile di avere un interesse legittimo preponderan- te dà accesso ai dati personali che figurano nella banca dati RDDS (WHOIS) che si riferiscono al titolare del nome di dominio. Può chiedere una remunerazione per l’accesso, conformemente alle regole e alle tariffe che si applicano a livello interna- zionale, a condizione che nessun altro atto legislativo imponga la gratuità. 5 Il centro di registrazione garantisce, conformemente alle regole che si applicano a livello internazionale, l’accesso di cui al capoverso 4 ai dati personali che si riferi- scono al titolare del nome di dominio per conto del quale opera il centro di registra- zione. 6 Le modalità e le procedure d’accesso ai sensi dei capoversi 4 e 5 devono essere conformi alle regole applicabili a livello internazionale. L’UFCOM può prescrivere modalità e procedure complementari e fissare in casi specifici l’importo della remu- nerazione per l’accesso.
Art. 53 cpv. 2 lett. a
2 Il gestore del registro può rifiutare l’attribuzione di un nome di dominio se:
a. la denominazione scelta può essere facilmente confusa con un nome di do- minio già attribuito o una denominazione riservata in virtù dell’articolo 26;
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Art. 56 cpv. 3 lett. b 3 Il candidato a un nome di dominio che deve essere attribuito tramite mandato di nominazione deve: b. dimostrare che rappresenta la totalità o una parte importante della comunità interessata dalla denominazione richiesta o che la candidatura beneficia del sostegno della totalità o di una parte importante di questa comunità; garanzie di neutralità della concorrenza, di non discriminazione e di trasparenza pos- sono sopperire alla rappresentazione o al sostegno della comunità se la de- nominazione richiesta non si riferisce ad alcuna comunità in particolare o se non è rappresentata da una comunità organizzata o costituita;
II L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
18 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato (art. 3)
Termini e abbreviazioni
Lett. k Ai sensi della presente ordinanza s’intende per: k. banca dati RDDS (WHOIS), banca dati «Registration Data Directory Servi- ce» che consente a tutti gli interessati un accesso in tempo reale alle infor- mazioni sui nomi di dominio attribuiti;
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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