AS 2020 827
Ordinanza sull'esportazione e l'intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili (OICoM)
Ordinanza sull’esportazione e l’intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili (OICoM)
Modifica del 25 febbraio 2020
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 13 dell’ordinanza del 13 maggio 20151 sull’esportazione e l’intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili (OICoM), ordina:
I L’allegato dell’OICoM è sostituito dalla versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2020.
25 febbraio 2020 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Guy Parmelin
Allegato (art. 1 e 3)
Beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili
Con il termine beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili si intendono le merci, le tecnologie e i prodotti di software seguenti che figurano nell’allegato 2 OBDI2 con i numeri di controllo delle esportazioni (ECN) sotto indicati:
2. 5D001, se riguarda il software relativo agli ECN 5A001.f e 5A001.j;
3. 5E001, se riguarda la tecnologia relativa agli ECN 5A001.f e 5A001.j;
4. 5D002, se riguarda il software relativo all’ECN 5A004;
5. 5E002, se riguarda la tecnologia relativa all’ECN 5A004.
2 RS 946.202.1