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AS 2021 146

Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l’emanazione della farmacopea e il riconoscimento di altre farmacopee

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l’emanazione della farmacopea e il riconoscimento di altre farmacopee

Modifica del 4 marzo 2021

Il direttore dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto), visto l’articolo 4 capoverso 2 dell’ordinanza del 17 ottobre 20011 sulla farmacopea, ordina:

I L’ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 9 novembre 20012 con- cernente l’emanazione della farmacopea e il riconoscimento di altre farmacopee è mo- dificata come segue:

Art. 1 Farmacopea Per farmacopea si intendono: a. Pharmacopoea Europaea, 10a edizione3 (Ph. Eur. 10), del novembre 2018, il supplemento 10.1 alla Pharmacopoea Europaea del marzo 2019, il supple- mento 10.2 alla Pharmacopoea Europaea del giugno 2019, il supple- mento 10.3 alla Pharmacopoea Europaea del novembre 2019, il supple- mento 10.4 alla Pharmacopoea Europaea del marzo 2020 e la modifica

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