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AS 2021 182

Ordinanza sui provvedimenti nel settore della cultura secondo la legge COVID-19 (Ordinanza COVID-19 cultura)

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sui provvedimenti nel settore della cultura secondo la legge COVID-19 (Ordinanza COVID-19 cultura)

Modifica del 31 marzo 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza COVID-19 cultura del 14 ottobre 20201 è modificata come segue:

Art. 2 lett. ebis Nell’articolo 11 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020 e nella presente ordi- nanza s’intende per: ebis operatore culturale occasionale: operatore culturale che tra il 1° gennaio

2018 e la presentazione della richiesta è stato assunto a tempo determinato

almeno quattro volte presso minimo due datori di lavoro diversi attivi nel set- tore della cultura;

Art. 4 cpv. 2 2 Gli operatori culturali devono essere domiciliati in Svizzera. Possono far valere sol- tanto i danni finanziari che subiscono nel quadro di un’attività lucrativa indipendente o della loro attività come operatori culturali occasionali.

Art. 6 cpv. 1 lett. b 1 Le richieste vanno presentate ai servizi competenti designati dai Cantoni entro i ter- mini seguenti: b. richieste di operatori culturali:

1. per i danni insorti tra il 1° novembre 2020 e il 30 aprile 2021, entro il

31 maggio 2021;

1 RS 442.15

2021-0802 RU 2021 182

Ordinanza COVID-19 cultura RU 2021 182

2. per i danni insorti tra il 1° maggio 2021 e il 31 agosto 2021, entro il

30 settembre 2021; 3. per i danni insorti tra il 1° settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, entro il 30 novembre 2021.

Art. 12 cpv. 3, 5 e 6 3 Sono considerati reddito computabile il reddito complessivo imponibile previsto de- rivante da attività lucrativa indipendente o dipendente e gli altri redditi provenienti segnatamente da indennità giornaliere, rendite, locazioni, partecipazioni agli utili e dall’indennità per perdita di guadagno per il coronavirus. È applicata una franchigia di 1000 franchi sul reddito da attività lucrativa dipendente o indipendente. 5 È considerata sostanza computabile la sostanza liberamente disponibile al momento della presentazione della richiesta. Ne fanno parte gli averi disponibili sui conti ban- cari e negli investimenti finanziari. Sono considerati sostanza non liberamente dispo- nibile segnatamente gli averi di previdenza, le assicurazioni sulla vita, gli immobili, gli strumenti musicali, le opere d’arte di propria creazione nonché i veicoli e gli altri oggetti necessari per l’esercizio della professione. Nel caso delle persone coniugate, fatta salva una convenzione matrimoniale di altro tenore, è computata la metà della sostanza liberamente disponibile amministrata congiuntamente.

6 Una sostanza computabile di oltre 60 000 franchi esclude un aiuto finanziario

d’emergenza. Il limite di sostanza aumenta di 20 000 franchi per ogni figlio per cui vi è un obbligo di mantenimento.

Art. 18 cpv. 5 5 Se in base a una verifica sommaria dei documenti principali della richiesta si pos- sono ritenere soddisfatte le condizioni che danno diritto agli aiuti finanziari nonché i criteri per l’assegnazione dei contributi e se 30 giorni dopo la presentazione della ri- chiesta la decisione sull’aiuto finanziario non è ancora stata presa, gli organi d’esecu- zione secondo la presente ordinanza possono concedere ai richiedenti un anticipo pari al massimo alla metà dell’aiuto finanziario che sarà presumibilmente attribuito. Se l’aiuto finanziario non è concesso, l’anticipo deve essere restituito. Se l’importo dell’aiuto finanziario concesso è inferiore all’anticipo, deve essere restituita la diffe- renza.

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II La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2021 alle ore 00.002.

31 marzo 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2 Pubblicazione urgente del 31 marzo 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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