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AS 2021 305

Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Modifica del 25 maggio 2021

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:

I L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20071 sulle agevolazioni doganali è modifi- cato come segue:

La voce di tariffa 1001.9929 è sostituita dalla versione qui appresso:

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo

1001. Frumento (grano) tenero per la fabbricazione ––.10

99 29 Osservazione: di amido

L’agevolazione doganale è concessa se dal frumento viene estratto almeno il

75 % di farina, poi trasformata in

amido.

1 RS 631.012

2021-1770 RU 2021 305

Ordinanza sulle agevolazioni doganali RU 2021 305

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2021.

25 maggio 2021 Dipartimento federale delle finanze: Ueli Maurer

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