AS 2021 312
Codice civile svizzero
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Codice civile svizzero (Diritto successorio)
Modifica del 18 dicembre 2020
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 agosto 20181, decreta:
I Il Codice civile2 è modificato come segue:
Art. 120 cpv. 2 e 3
2 I coniugi divorziati cessano di essere eredi legittimi l’uno dell’altro.
3 Salvo clausola contraria, i coniugi non possono avanzare pretese per
disposizioni a causa di morte:
1. dopo il divorzio;
2. dopo la morte di uno di essi durante una procedura di divorzio
che implica la perdita della porzione legittima del coniuge su- perstite.
Art. 216 cpv. 2 e 3
2 La partecipazione all’aumento eccedente la metà non è presa in con-
siderazione all’atto di determinare le porzioni legittime del coniuge o partner registrato superstite, nonché dei figli comuni e dei loro discen- denti.
3 Tale convenzione non deve pregiudicare i diritti alla legittima dei figli
non comuni e dei loro discendenti.
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Art. 217 cpv. 2
2 Lo stesso vale in caso di morte di uno dei coniugi durante una proce-
dura di divorzio che implica la perdita della porzione legittima del co- niuge superstite.
Art. 241 cpv. 4
4 Salvo clausola contraria nella convenzione matrimoniale, la modifica
della ripartizione legale non si applica in caso di morte di uno dei co- niugi durante una procedura di divorzio che implica la perdita della por- zione legittima del coniuge superstite.
Art. 470 cpv. 1
1 Chi muore lasciando discendenti, il coniuge o il partner registrato può
disporre per causa di morte della parte dei suoi beni eccedente la loro porzione legittima.
Art. 471 II. Porzione le- La porzione legittima è della metà della quota ereditaria. gittima
Art. 472 III. Perdita della 1 In caso di morte del disponente durante una procedura di divorzio, il porzione legit- tima durante la coniuge superstite perde la porzione legittima se: procedura di di- vorzio 1. la procedura è stata introdotta su richiesta comune o continuata conformemente alle disposizioni sul divorzio su richiesta co- mune; o
2. i coniugi hanno vissuto separati per due anni almeno.
2 In tal caso le porzioni legittime sono calcolate come se il disponente
non fosse stato sposato.
3 I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia allo scioglimento dell’u-
nione domestica registrata.
Art. 473 IV. Usufrutto 1 A prescindere dall’uso che fa della quota disponibile, il disponente può, mediante disposizione a causa di morte, lasciare al coniuge o al partner registrato superstite, in concorso con i discendenti comuni, l’usufrutto di tutta la porzione che competerebbe a questi ultimi.
2 Questo usufrutto tien luogo della quota ereditaria legale del coniuge o
del partner registrato in concorso con questi discendenti. Oltre a tale usufrutto, la porzione disponibile è della metà della successione.
3 Passando ad altre nozze o costituendo un’unione domestica registrata,
il coniuge superstite perde l’usufrutto di quella parte della successione
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che, al momento dell’aperta successione, non avrebbe potuto essere gra- vata di usufrutto secondo le disposizioni ordinarie sulla legittima dei discendenti. La presente disposizione si applica per analogia se il part- ner registrato superstite costituisce una nuova unione domestica regi- strata o si sposa.
Art. 476 3. Polizze di as- 1 Le polizze di assicurazione sulla vita del disponente, comprese quelle sicurazione e previdenza indi- sottoscritte nell’ambito della previdenza individuale vincolata, costi- viduale vincolata tuite a favore di un terzo con atto tra i vivi o con disposizione a causa di morte, e quelle che vivendo il disponente furono trasferite a titolo gratuito ad un terzo, sono computate nella successione per il valore di riscatto al momento della morte del disponente stesso.
2 Sono computate nella successione anche le pretese dei beneficiari de-
rivanti dalla previdenza individuale vincolata del defunto presso una fondazione bancaria.
Art. 494 cpv. 3
3 Le disposizioni a causa di morte e le liberalità tra vivi, eccettuati i
regali d’uso, possono tuttavia essere contestate nella misura in cui:
1. siano incompatibili con le obbligazioni derivanti dal contratto
successorio, segnatamente se riducono i benefici che ne deri- vano; e
2. non siano state fatte salve in tale contratto.
Art. 522 B. Azione di 1 Gli eredi che ottengono un importo inferiore alla loro legittima pos- riduzione I. Condizioni sono proporre l’azione di riduzione, finché sia reintegrata la legittima,
1. In genere contro:
1. gli acquisti a causa di morte risultanti dalla legge;
2. le liberalità a causa di morte; e
3. le liberalità fra vivi.
2 Se una disposizione a causa di morte contiene prescrizioni circa le
quote dei singoli eredi legittimi, queste si devono considerare come semplici prescrizioni relative alla divisione, eccettoché una diversa in- tenzione non risulti dalla disposizione stessa.
Art. 523 2. Eredi Gli acquisti a causa di morte risultanti dalla legge e le liberalità a causa legittimari di morte di cui beneficiano gli eredi legittimari possono essere ridotti in proporzione all’importo eccedente la loro legittima.
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Art. 529 4. Polizze di 1 Le polizze di assicurazione sulla vita del disponente, comprese quelle assicurazione e previdenza indi- sottoscritte nell’ambito della previdenza individuale vincolata, costi- viduale vincolata tuite a favore di un terzo con atto tra i vivi o con disposizione a causa di morte e quelle che vivendo il disponente furono trasferite a titolo gratuito ad un terzo, sono soggette all’azione di riduzione per il loro valore di riscatto.
2 Sono soggette a riduzione anche le pretese dei beneficiari derivanti
dalla previdenza individuale vincolata del defunto presso una fonda- zione bancaria.
Art. 532 III. Ordine della 1 Soggiacciono alla riduzione, nel seguente ordine, finché sia reinte- riduzione grata la legittima:
1. gli acquisti a causa di morte risultanti dalla legge;
2. le liberalità a causa di morte;
3. le liberalità fra vivi.
2 Le liberalità fra vivi sono ridotte nell’ordine seguente:
1. le liberalità concesse mediante convenzione matrimoniale o
convenzione patrimoniale di cui è tenuto conto per il calcolo delle porzioni legittime;
2. le liberalità liberamente revocabili e le prestazioni della previ-
denza individuale vincolata, nella stessa proporzione;
3. le altre liberalità, procedendo dalla più recente alla più remota.
II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 18 dicembre 2020 Consiglio nazionale, 18 dicembre 2020 Il presidente: Alex Kuprecht Il presidente: Andreas Aebi La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
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Referendum ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 10 aprile 2021.3
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 20234.
19 maggio 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
3 FF 2020 8703 4 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 17 maggio 2021.
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Allegato (cifra II)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge del 18 giugno 20045 sull’unione domestica registrata
Art. 25 cpv. 2 Abrogato
Art. 31 cpv. 2 2 Salvo clausola contraria, i partner non possono avanzare pretese per disposizioni a causa di morte:
1. dopo lo scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata;
2. dopo il decesso di uno di essi durante un procedimento di scioglimento del-
l’unione domestica registrata che implica la perdita della porzione legittima del partner superstite.
2. Legge federale del 25 giugno 19826 sulla previdenza professionale
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Art. 82 Equiparazione di altre forme di previdenza 1 I salariati e gli indipendenti possono dedurre anche i contributi alle forme ricono- sciute di previdenza che servono esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza professionale. Tali forme sono: a. la previdenza individuale vincolata presso un istituto assicurativo; b. la previdenza individuale vincolata presso una fondazione bancaria. 2 Il Consiglio federale, in collaborazione con i Cantoni, determina in quale misura sono ammesse le deduzioni di cui al capoverso 1. 3 Disciplina i dettagli delle forme riconosciute di previdenza, in particolare stabilisce la cerchia e l’ordine dei beneficiari. Determina in quale misura l’intestatario della pre- videnza può modificare l’ordine dei beneficiari e precisare i loro diritti; le disposizioni dell’intestatario richiedono la forma scritta.
5 RS 211.231 6 RS 831.40
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4 I beneficiari di una forma riconosciuta di previdenza dispongono di un diritto proprio alla prestazione attribuita loro da tale forma di previdenza. L’istituto assicurativo o la fondazione bancaria versa la prestazione ai beneficiari.
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