AS 2021 529
Accordo del 10 febbraio 2021 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania sulla reciproca determinazione dell’equivalenza dei titoli professionali
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Traduzione
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania sulla reciproca determinazione dell’equivalenza dei titoli professionali
Concluso il 10 febbraio 2021 Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° settembre 2021
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania, di seguito denominati «Parti», – nello spirito dei rapporti amichevoli tra le due Parti, consapevoli della comparabilità della qualità e della struttura dei loro sistemi forma- tivi, allo scopo di facilitare ai titolari di una formazione professionale l’esercizio della loro professione sul mercato del lavoro e la partecipazione alla formazione professionale continua nell’altro Paese e di promuovere in generale la mobilità dei professionisti qualificati, intenzionati, a questo fine, a determinare reciprocamente l’equivalenza dei titoli pro- fessionali e a equipararli, determinati a porre in primo piano i punti comuni esistenti nel settore della formazione professionale e a rafforzare in generale la compatibilità internazionale di questo tipo di formazione, concordi nel riconoscere che il presente Accordo non pregiudica l’applicabilità della direttiva 2005/36/CE nel settore delle professioni regolamentate, animati dalla volontà di proseguire la pluriennale e collaudata collaborazione nel set- tore della formazione professionale, decisi a dedicare particolare attenzione allo sviluppo e all’ampliamento di questa col- laborazione e a continuare a promuoverla – hanno convenuto quanto segue:
RS 0.412.113.6
2021-0237 RU 2021 529
Reciproca determinazione dell’equivalenza dei titoli professionali. RU 2021 529
Art. 1 Campo d’applicazione Il presente Accordo si applica alle modalità di determinazione reciproca dell’equiva- lenza dei titoli professionali che nei due Stati sono regolamentati da disposizioni legi- slative o amministrative federali e che rientrano nei seguenti ambiti: 1. per la Confederazione Svizzera i titoli della formazione professionale di base e i titoli conseguiti con il superamento degli esami federali della formazione professionale superiore (attestati professionali federali e diplomi federali) conformemente alla legge sulla formazione professionale1; 2. per la Repubblica federale di Germania i titoli di formazione o di perfeziona- mento professionale conformemente alla legge sulla formazione professionale (Berufsbildungsgesetz, BBiG) o alla legge che disciplina l’esercizio delle pro- fessioni artigianali (Gesetz zur Ordnung des Handwerks, HwO).
Art. 2 Principio e obiettivo (1) I titoli professionali conseguiti nella Repubblica federale di Germania e nella Confederazione Svizzera sono paragonabili sotto il profilo della qualità della forma- zione e della rilevanza sul mercato del lavoro. (2) Ogni Parte determina l’equivalenza dei titoli professionali dell’altra Parte e, se soddisfano in maniera cumulativa tutte le condizioni di cui all’articolo 3, li equipara ai propri per quanto concerne l’esercizio della professione sul mercato del lavoro e l’accesso alla formazione professionale continua.
Art. 3 Condizioni per la determinazione dell’equivalenza (1) L’equivalenza dei titoli professionali viene determinata se sono soddisfatte le se- guenti condizioni: 1. i titoli professionali per i quali è richiesta la determinazione dell’equivalenza abilitano all’esercizio di attività professionali paragonabili. I rispettivi profili professionali non presentano differenze sostanziali; 2. i titoli professionali in questione si situano allo stesso livello sistemico se- condo l’allegato del presente Accordo; 3. le basi legali del rispettivo titolo professionale impiegate per determinare l’equivalenza sono in vigore presso la Parte esaminatrice al momento della richiesta. (2) I risultati delle valutazioni effettuate secondo il presente articolo sono riportati negli strumenti di lavoro comuni di cui all’articolo 6 capoverso 2.
1 RS 412.10
Reciproca determinazione dell’equivalenza dei titoli professionali. RU 2021 529
Art. 4 Effetto della determinazione dell’equivalenza Un titolo professionale equivalente di una Parte conferisce ai suoi titolari gli stessi diritti riservati ai titolari del titolo professionale equivalente dell’altra Parte relativa- mente all’esercizio della professione sul mercato del lavoro e all’accesso alla forma- zione professionale continua.
Art. 5 Procedura di determinazione dell’equivalenza (1) La determinazione dell’equivalenza di un titolo professionale secondo il presente Accordo è richiesta nell’ambito delle strutture e procedure generali istituite da cia- scuno Stato per il riconoscimento dei titoli professionali. Nella Repubblica federale di Germania si tratta delle strutture e procedure previste dalla legge sulla determinazione delle qualifiche professionali (Berufsqualifikationsfeststellunggesetz) in combinato disposto con le norme del codice dell’artigianato (Handwerksordnung), nella Confe- derazione Svizzera di quelle previste dalla legge sulla formazione professionale. (2) In un primo momento l’equivalenza ai sensi all’articolo 3 del presente Accordo è valutata nel quadro di queste strutture e procedure. Se le relative condizioni sono sod- disfatte, viene determinata l’equivalenza. Se le condizioni previste dal presente Accordo non sono soddisfatte, la richiesta è valutata secondo le disposizioni generali sul riconoscimento dei titoli professionali di ciascuno Stato, fondate sulle altre basi legali vigenti.
Art. 6 Autorità competenti, strumenti di lavoro, Comitato misto (1) Le autorità delle Parti a cui compete l’esecuzione del presente Accordo sono:
1. per la Confederazione Svizzera, la Segreteria di Stato per la formazione, la
ricerca e l’innovazione del Dipartimento federale dell’economia, della forma- zione e della ricerca; e
2. per la Repubblica federale di Germania, il Ministero federale dell’istruzione
e della ricerca, d’intesa con il Ministero federale dell’economia e dell’energia. (2) Le autorità competenti si scambiano tutte le informazioni necessarie per istituire una prassi di determinazione reciproca e coerente. Per agevolare questa prassi, svilup- pano e ottimizzano strumenti di lavoro comuni. (3) È istituito un Comitato misto, costituito da rappresentanti delle autorità compe- tenti, responsabile della corretta applicazione e dello sviluppo del presente Accordo. A tal fine esso può formulare raccomandazioni e istituire gruppi di lavoro. Il Comitato misto compone in via amichevole le questioni in sospeso. Si riunisce almeno una volta ogni due anni. Se necessario è possibile consultare altre autorità o altri esperti.
Art. 7 Mantenimento dei diritti acquisiti e disposizioni transitorie (1) I diritti acquisiti da una persona prima dell’entrata in vigore del presente Accordo in virtù di altri accordi o convenzioni sono mantenuti.
Reciproca determinazione dell’equivalenza dei titoli professionali. RU 2021 529
(2) Le richieste di determinazione dell’equivalenza di un titolo professionale presen- tate prima dell’entrata in vigore del presente Accordo sono valutate secondo le dispo- sizioni vigenti al momento della loro presentazione.
Art. 8 Abrogazione di un altro atto normativo Con l’entrata in vigore del presente Accordo è abrogata la convenzione del 1° dicem- bre 19372 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo tedesco sul reciproco ricono- scimento degli esami per le professioni artigianali.
Art. 9 Durata e modifiche dell’Accordo (1) Il presente Accordo resta in vigore fino a quando una Parte comunica all’altra, per scritto e per via diplomatica, che intende denunciarlo. La denuncia ha effetto sei mesi dopo che l’altra Parte ne ha ricevuto notifica. (2) Il presente Accordo può essere modificato o completato soltanto previa conclu- sione di un’intesa tra le Parti.
Art. 10 Entrata in vigore Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo al mese in cui le Parti si sono notificate reciprocamente l’adempimento delle condizioni nazionali necessarie all’entrata in vigore. È determinante il giorno di ricezione dell’ultima notifica.
Fatto a Berlino il 10 febbraio 2021 in due esemplari originali.
Per il Per il Governo della Consiglio federale svizzero: Repubblica federale di Germania: Martina Hirayama Anja Karliczek
2 Non pubblicata nella RU.
Reciproca determinazione dell’equivalenza dei titoli professionali. RU 2021 529
Allegato
Corrispondenza dei livelli dei titoli professionali della Confederazione Svizzera e della Repubblica federale di Germania.
Confederazione Svizzera: Repubblica federale di Germania:
Certificato federale di formazione Titolo della formazione professionale pratica CFP (formazione professionale di 2 anni) (formazione professionale di base di 2 anni)
Attestato federale di capacità AFC Titolo della formazione professionale (formazione professionale di base (formazione professionale di 3–4 anni, secondo il profilo di 3–3,5 anni, secondo il profilo professionale) professionale)
Titolo della formazione professionale Titolo di perfezionamento professionale superiore (secondo il profilo professionale) (solo attestato professionale federale o diploma federale, secondo il profilo professionale)
Reciproca determinazione dell’equivalenza dei titoli professionali. RU 2021 529